Quote rivalutate, imposta sostitutiva per il riallineamento

Imposta sostitutiva al 12% per i maggiori valori iscritti a bilancio a seguito della rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. Con la circolare numero 4/E del 24 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti, ai fini fiscali, della suddetta rivalutazione, illustrando i termini e le modalità applicative dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di Stabilità 2014.

Imposta sostitutiva al 12% per i maggiori valori iscritti a bilancio a seguito della rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. Con la Circolare numero 4/E del 24 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti, ai fini fiscali, della suddetta rivalutazione, disposta dal d.l. numero 133/2013, spiegando i termini e le modalità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai maggiori valori iscritti a bilancio secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014. 7.500.000.000 euro. L’articolo 4, comma 2, d.l. numero 133/2013 ha autorizzato la Banca d’Italia «ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000». La stessa disposizione ha stabilito che «a seguito dell'aumento, il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione di euro 25.000 ciascuna». Premesso che l’articolo 6, comma 6, del medesimo d.l. numero 133/2013 ha inquadrato «le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori» e ciò a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 , l’Agenzia rileva che con l’utilizzo della locuzione «ai medesimi valori» il legislatore ha voluto individuare un nuovo valore delle partecipazioni, determinando un disallineamento tra valore nominale e valore fiscale. Per riallineare detti valori, l’articolo 1, comma 148, Legge numero 147/2013 ha stabilito che «ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato d.l. numero 133/2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali ». Si tratta di una disciplina di cui l’Agenzia non manca di rilevare la peculiarità, perché la previsione di un’imposta sostitutiva sul differenziale tra il valore nominale e quello fiscale è incompatibile con il regime di esenzione delle plusvalenze previsto dall’articolo 87 T.U.I.R L’aliquota applicabile è pari al 12%. Per effetto del richiamo operato dal comma 148 al comma 143, l’aliquota da applicare è quella prevista per la disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa e delle partecipazioni e in particolare, essendo le quote oggetto di riallineamento iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è quella prevista per i beni non ammortizzabili, vale a dire il 12%. fonte www.fiscopiu.it

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