Con la circolare numero 1/E del 12 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla disciplina della mediazione tributaria, rivista dalla scorsa Legge di Stabilità. Al centro dell'attenzione il comma 611, ricco di novità anche in materia di notifiche, reclamo e termini processuali.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulle novità in tema di mediazione tributaria introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014. Il comma 611 dell’articolo 1 della Legge numero 147/2013, infatti, ha modificato la disciplina della mediazione contenuta nell’articolo 17-bis, D.Lgs. numero 546/1992. Entrata in vigore delle modifiche. Secondo quanto previsto dalla stessa legge di Stabilità, le modifiche «si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge», ossia dal 2 marzo 2014, avuto riguardo alla data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario della stessa. La nuova disciplina si applica altresì alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso, mentre non si applica alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Fuori dall’ambito di applicazione delle nuove norme continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni e i chiarimenti forniti con la circolare dell’Agenzia numero 9/E/2012. Dall’ammissibilità alla procedibilità. La presentazione del reclamo, che in precedenza costituiva condizione di ammissibilità del ricorso, è diventata, in seguito alle modifiche intervenute, condizione di procedibilità. Il comma 611 suddetto, che ha sostituito il comma 2 dell’articolo 17 bis, D.lgs. numero 546/1992, dispone che «in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’articolo 17 bis citato , l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione». Dunque solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc. e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali. I contributi previdenziali e assistenziali. La Legge di Stabilità, riprendendo quanto già chiarito, al punto 1.4, dalla circolare numero 9/E/2012, ha inserito al comma 8 dell’articolo 17-bis, D.Lgs. numero 546/1992 un periodo secondo cui l’esito della mediazione spiega i suoi effetti «anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi». La sospensione della riscossione. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte. Il comma 9-bis, introdotto dalla legge di Stabilità dopo il comma 9 dell’articolo 17 bis, prevede infatti che «La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2». Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di accoglimento della stessa o di formalizzazione di un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. Inoltre, in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la sospensione non opera, senza che sia necessario attendere la dichiarazione giudiziale di improcedibilità del ricorso. I termini processuali. Nel caso in cui la mediazione non si concluda con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti di cui agli articolo 22 e 23, D.Lgs. numero 546/1992 decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio la notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza, quindi, non è più rilevante, come in precedenza, ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti. La Legge di Stabilità ha inoltre previsto che il termine di 90 giorni deve essere calcolato applicando le disposizioni generali sui termini processuali, dunque secondo la disciplina sulla sospensione feriale 1° agosto - 15 settembre , nonché sugli eventi sospensivi e interruttivi dei termini in parola. fonte www.fiscopiu.it
PP_FISCO_14Circ1E