Approvato il regolamento: un passo avanti e due indietro...

Venerdì scorso il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha approvato il regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 ora all’attenzione dei Ministeri Vigilanti per l’approvazione e la sua entrata in vigore. Numerosi sono i profili di illegittimità, formale e sostanziale, all’attenzione dei Ministeri Vigilanti. Cominciamo da quelli formali.

La bozza del regolamento e i primi sette articoli sono stati approvati dal precedente Comitato dei Delegati durante la prorogatio illegittima in quanto per i Ministeri Vigilanti era possibile soltanto l’amministrazione corrente e non credo che il regolamento in commento possa essere considerato un atto di amministrazione ordinaria. Doveva quindi essere dato al nuovo Comitato dei Delegati, da poco insediatosi, il tempo di valutare la situazione ed emendare anche i primi sette articoli, procedura che invece è stata ritenuta impraticabile. Probabilmente siamo anche di fronte ad un eccesso di delega perché l’art. 21 era limitato a disciplinare l’ingresso di 56.000 avvocati iscritti all’Albo ma non iscritti in Cassa Forense e non già a modificare l’intero assetto regolamentare. Ed infatti il regolamento proposto elimina due cardini fondamentali dell’assetto previdenziale forense che erano - l’iscrizione a domanda e - l’infrazionabilità dell’anno con le ovvie conseguenze che andremo ad esporre. L’iscrizione in Cassa Forense viene infatti deliberata d’ufficio dalla Giunta esecutiva della Cassa non appena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Albo forense. Dell’avvenuta iscrizione d’ufficio alla Cassa deve essere data immediata comunicazione all’avvocato unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa e della facoltà di iscrizione per gli ultra quarantenni. Correlativamente è previsto l’obbligo in capo ai Consigli dell’Ordine e al Consiglio Nazionale Forense, per gli iscritti nell’Albo speciale, di dare notizia alla Cassa dell’iscrizione agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera. È fatto obbligo altresì ai Consigli dell’Ordine e al CNF, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, di trasmettere a Cassa Forense gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché ulteriori elenchi con gli iscritti agli Albi alla data del 02.02.2013, data di entrata in vigore della legge 247/2012. Ove l’avvocato non abbia a ricevere la comunicazione dell’avvenuta iscrizione d’ufficio in Cassa Forense, l’avvocato stesso è tenuto comunque a registrarsi in Cassa Forense che provvederà a deliberare l’iscrizione. Così viene reintrodotto il principio della domanda sia pure per l’ipotesi, che dovrebbe essere residuale, di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione. Introdotti criteri di flessibilità nel pagamento dei contributi minimi nei primi 8 anni di iscrizione. L’art. 8 del regolamento, infatti, prevede che limitatamente ai primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 2 del regolamento dei contributi € 2.700,00 per l’anno 2013 o dell’art. 7, comma 2, del presente regolamento € 1.350,00 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza e quindi rimane pari rispettivamente a € 1.350,00 per l'anno 2013 e € 675,00 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento dei contributi. art. 23 – VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO 1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 26 del presente Regolamento entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 2, 3 e 6, detratti i contributi minimi, pari al 50% delle somme dovute. 2. Entro lo stesso termine di cui al primo comma, gli iscritti all’Albo, che non siano iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell’art. 6, pari al 50% della somma dovuta. 3. Qualora il versamento dell’acconto di cui ai commi precedenti risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dall’art. 24, non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 dell’apposito Regolamento. ART. 24 – VERSAMENTO DEL SALDO 1. Gli obbligati all’invio della comunicazione devono calcolare l’ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 ed eventualmente dell’art. 4, e devono indicarne l’ammontare complessivo. Essi devono altresì indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagate dell’anno di competenza, ai sensi dell’art. 25 e della prima rata versata, in autoliquidazione, nei termini di cui all’art. 23. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell’intero importo di cui al contributo volontario ex art. 4, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell’anno in cui la comunicazione deve essere inviata . Ne consegue che in deroga all’art. 25 del regolamento dei contributi per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa sono introdotte delle flessibilità nel pagamento dei contributi minimi. L’art. 7 prevede poi agevolazioni per il contributo integrativo disciplinato dall’art. 6, comma 7, del regolamento dei contributi con estensione ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’avvocato ha compiuto il 35esimo anno di età l’art. 6, comma 7 del regolamento dei contributi prevede che Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, con esclusione degli anni corrispondenti al periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio e ai primi cinque anni di iscrizione all’Albo, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo, comunque dovuto, pari a € 395,00 per l’anno 2009, € 550,00 per l’anno 2010 ed € 650,00 per l’anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all’ art. 8 del presente Regolamento. Per gli anni di iscrizione corrispondenti al periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione agli Albi è, comunque, dovuto il contributo integrativo in proporzione all’effettivo volume d’affari dichiarato. Ulteriori agevolazioni. E veniamo ora alle ulteriori agevolazioni previste dall’art. 9 del regolamento, qui in commento. La norma prevede che a decorrere dall’anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà agli avvocati percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori ad € 10.300,00, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del presente regolamento nei casi ivi previsti o dell’art. 2, comma 2, del regolamento dei contributi ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme. Ai fini dell’applicazione delle presenti agevolazioni non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista. L’art. 9 prevede poi, al comma 2, che chi si avvale della facoltà del versamento ridotto come sopra indicata avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell’intera annualità e questo varrà sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia a fini del calcolo della stessa fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sull’intera vita professionale. Per coloro che si avvalgono della facoltà di contribuzione minima ridotta resta comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto. Per tutti coloro che si avvalgono della facoltà di versare contributi minimi ridotti è prevista la possibilità, su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità fino al raggiungimento dell’intero importo minimale al fine di vedersi riconosciute per intero le annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa. Il limite di € 10.300,00 è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 01.01.2018 con riferimento alle variazioni intervenute nell’anno precedente. Ai versamenti volontari integrativi del contributo soggettivo minimo verrà applicato il solo interesse nella misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza. Sono esclusi da queste agevolazioni gli istituti della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa e della facoltà di iscrizione in favore degli ultra quarantenni nonché ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti. Viene quindi eliminato dal sistema previdenziale forense il requisito della continuità professionale perché a partire dall’entrata in vigore del regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizioni successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della legge n. 319/75 e successive modifiche. Il regolamento disciplina poi l’istituto degli esoneri temporanei. Per chi si trovi nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della legge 247/2012 che sono a alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo b agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro c agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza è possibile chiedere l’esonero del versamento dei contributi minimi soggettivi ed integrativi per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali. La richiesta viene deliberata dalla Giunta esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari prodotto dall’iscritto. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento. Novità in materia di sanzioni. L’applicazione dell’art. 9 del regolamento delle sanzioni Art. 9 - Omesso o ritardato versamento dei contributi minimi – Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell’ultima rata è sospesa fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione del presente regolamento. Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto articolo 9 saranno dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria stabilita dal presente regolamento. Il regolamento si conclude con le norme transitorie. A coloro che, nelle more dell’approvazione ministeriale del presente regolamento e, comunque, non oltre 90 gg. dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 gg. dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente regolamento. L’art. 13 disciplina l’ambito di applicazione del regolamento prevedendo che le facoltà e i benefici previsti dal presente regolamento si applicano, a decorre dal 2013, anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente al 03.02.2013, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi. In definitiva in base al comunicato stampa di Cassa Forense il presente regolamento riguarderà una platea di 87.000 avvocati dei quali 50.000 quelli iscritti all’Albo ma non ancora iscritti in Cassa Forense e 37.000 quelli già iscritti ma con redditi inferiori al tetto di € 10.300,00 annui. A mio sommesso avviso un intervento normativo di così importante spessore doveva essere preceduto dal rifacimento del bilancio attuariale proiettando i dati reali dell’Avvocatura italiana e non già quelli attesi dalla conferenza dei servizi ministeriale, bilancio attuariale che va comunque fatto entro il corrente anno e soprattutto sostenere sia la flessibilità che le agevolazioni da altrettante proiezioni attuariali in grado di stabilirne i costi e le ricadute sulla sostenibilità di Cassa Forense. Il superamento di uno dei capisaldi della previdenza forense che era l’infrazionabilità dell’anno comporterà, nei fatti, l’estensione a un consistente numero di avvocati al termine del loro percorso lavorativo e previdenziale, della pensione di vecchiaia contributiva non integrata al trattamento minimo prevista dai vigenti regolamenti come ipotesi residuale introdotta nel momento in cui è stata abolita restituzione dei contributi e che qui ripropongo all’attenzione dei beneficiari. ART. 8 – PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA 1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l’anzianità prevista dall’art. 2 del presente regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo. 2. Il calcolo della quota di base della pensione, è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge 335/95 e successive modifiche, in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a e art. 3, comma 1 del Regolamento dei contributi, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell’integrazione al minimo di cui all’art. 5. 3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell’art. 6. 4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non concorrono a formare il montante contributivo. 5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 12, con esclusione di un minimo garantito. 6. Ai superstiti dell’iscritto, indicati all’art. 12, che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un’anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento dei contributi, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento. 7. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell’esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 2, comma 4, 3 comma 3, 6 comma 8 e 7 del Regolamento dei contributi, senza diritto alla corresponsione di supplementi di pensione. Ne consegue che su base reddituale l’Avvocatura italiana sarà soggetta a due diversi trattamenti quello retributivo, cd. sostenibile, per chi sarà in grado di versare quantomeno la contribuzione minima ordinaria e la pensione contributiva non integrata al trattamento minimo per chi non sarà in grado di farlo. Siffatta discriminazione su base reddituale si pone in clamoroso conflitto sia con la norma nazionale che con quella comunitaria art. 3 e 38 Costituzione e art. 14 della CEDU . Possibile aumento del contenzioso. Questa discriminazione alimenterà un contenzioso giudiziario dagli effetti molto pericolosi sulla stabilità economico finanziaria di Cassa Forense che a mio giudizio, sulla base della proiezione dei dati reali, non esiste e che per ciò solo comporta ex art. 24, comma 24, della legge 214/2011 l’opzione per tutta l’Avvocatura al sistema di calcolo contributivo della pensione con lancio di un piano di ammortamento cinquantennale del debito previdenziale maturato con contribuzione proporzionale ai benefici ricevuti così aggirando, in modo costituzionalmente orientato le barriere dei diritti quesiti e del pro rata temporis al solo fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo e l’equità intra e intergenerazionale del sistema previdenziale forense.

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