Contestata la competenza per territorio del Tribunale: tutto dipende dalla sede della società. Ma quale sede?

L’art. 46, co. 2, c.c. individua qual è il concetto di sede” al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 1813 del 28 gennaio 2014. Il fatto. Nell’ambito di una controversia societaria relativa al protesto illegittimo di effetti cambiari, veniva contestata la competenza per territorio del Tribunale di Lugo, davanti al quale le parti erano state convenute, ritenendo competenti il Tribunale di Roma e quello di Bologna. La s.r.l. attrice proponeva, quindi, regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale adito aveva dichiarato la propria incompetenza con i due motivi di ricorso presentati, essa lamenta l’errata ricognizione della fattispecie concreta, affermando che il protesto illegittimo aveva danneggiato la sua immagine non soltanto nel luogo della sede legale Bologna ma anche presso la sede effettiva Lugo . Inoltre, secondo la s.r.l. era stata erroneamente scrutinata la documentazione fatture dei fornitori, buste paga dei dipendenti, domanda di attribuzione del codice fiscale, dichiarazione di inizio attività rivolta all’Agenzia delle Entrate , idonea a fondare una diversa decisione. Sede effettiva e sede legale. La Cassazione rileva che sede effettiva” della società è quella dove in concreto si svolge l’attività direttiva ed amministrativa e, quindi, ove vengono convocate le assemblee e dove risiedono gli organi amministrativi e gli uffici direttivi, sostanziando, in definitiva, il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e delle attività dell'ente. Quindi, la sede effettiva”, a differenza di quella legale”, non è indicata nell'atto costitutivo della società né è oggetto di altre forme di pubblicità legale ed essa, quale centro direzionale, organizzativo ed amministrativo dell'impresa societaria, si presume coincidente con la sede quando non risultino in contrario elementi sicuri e concreti tutelandosi, in tal guisa, la posizione dei terzi che fanno affidamento sulle risultanze del registro delle imprese. In caso di divergenza tra sede legale e sede effettiva In caso di divergenza tra sede legale e sede effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, avendo l’art. 46, co. 2, c.c. valenza generale, nel senso che individua qual è il concetto di sede”, al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio. Sede effettiva come centro dei poteri di direzione e amministrazione dell’azienda. Infondata è anche la censura di omessa valutazione delle risultanze processuali. Per aversi sede effettiva” non è sufficiente che in un determinato luogo la società abbia uno stabilimento, paghi gli stipendi e i salari ai propri dipendenti,riceva le merci e consegni i manufatti, essendo,invece, necessario che in esso si accentrino di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa, anche ove esso diverga da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale viene svolta l'attività imprenditoriale. In definitiva, la competenza per territorio è alternativamente del Tribunale di Bologna e di quello di Roma e non del Tribunale di Lugo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 – 28 gennaio 2014, n. 1813 Presidente/Relatore Segreto Fatto e diritto 1. New Age Italia srl ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna, sez. dist. di Lugo, la Fondazione Enasarco, la B.N.L. ed il notaio P.G. , chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni derivatigli dal protesto illegittimo di effetti cambiari. I convenuti si costituivano e contestavano in limine ' la competenza per territorio del tribunale, ritenendo competenti il Tribunale di Bologna e quello di Roma, a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c Il Tribunale di Lugo, con ordinanza depositata il 5.7.2012, dichiarava la propria incompetenza, per essere competenti alternativamente il tribunale di Roma o quello di Bologna. Avverso questa ordinanza la New Age Italia srl. proponeva regolamento di competenza, ex art, 42 c.p.c Resiste la fondazione Enasarco, con memoria. La ricorrente ha presentato memoria. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 20 c.p.c., 46 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3. c.p.c Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha tenuto conto, ai fini della competenza ex art. 20 c.p.c., che il pregiudizio subito dall'illegittimità del protesto e costituito dal danno all'immagine della società, si era verificato non solo nel luogo della sede legale omissis , ma anche presso la sede effettiva della stessa, cioè in Lugo, da equiparare, ai sensi dell'art. 46, e 2 cc. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio motivazionale e l'errata valutazione delle prove in merito all'individuazione della sede effettiva della società. 3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Ritiene il collegio che essi siano infondati e che vada affermata la competenza territoriale alternativa del tribunale di Bologna o di Roma. Va, anzitutto, osservato che con entrambi i motivi la ricorrente sostanzialmente lamenta l'errata ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa. Il Tribunale, infatti, non nega la rilevanza della sede effettiva della società ai fini dell'individuazione della competenza per territorio ma esclude che essa resti integrata dall'unità locale operativa, esistente in XXXX, come certificata dalla visura camerale prodotta. La ricorrente contesta tale ricostruzione facendo leva sull'erroneo scrutinio di documentazione costituita dalle fatture dei fornitori di essa società attrice, dalle buste paga dei dipendenti e dalla domanda di attribuzione di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività rivolta all'Agenzia delle Entrate , idonea a fondare una diversa decisione. 4. Rileva questa Corte che, per consolidata giurisprudenza, sede effettiva della società è quella dove in concreto si svolge l'attività direttiva ed amministrativa e quindi, ove vengono convocate le assemblee e dove risiedono gli organi amministrativi e gli uffici direttivi, sostanziando, in definitiva, il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e delle attività dell'ente v. Cass. 2324/11 6021/09 497/97 3910/88 5359/88 3604/84 . Quindi la sede effettiva , a differenza di quella legale , non è indicata nell'atto costitutivo della società né è oggetto di altre forme di pubblicità legale ed essa, quale centro direzionale, organizzativo ed amministrativo dell'impresa societaria, si presume coincidente con la sede quando non risultino in contrario elementi sicuri e concreti Cass. 12577/12 4626/90 2187/83 , tutelandosi, in tal guisa, la posizione dei terzi che fanno affidamento sulle risultanze del registro delle imprese. Osserva questa Corte che il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma cod. civ., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua qual è il concetto di sede , al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio Cass. n. 959/1998 . 5.Infondata è anche la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, di omissione della valutazione di risultanze processuali ritenute decisive e sostanziate dalle fatture dei fornitori inviate ad essa società presso la sede di XXXX, dalle buste paga dei suoi dipendenti, intestate alla New Age Italia s.r.l. con sede in Lugo, nonché dal sito Internet del commercialista della New Age, con sede in OMISSIS . Per aversi sede effettiva non è sufficiente che in un determinato luogo la società abbia uno stabilimento, paghi gli stipendi ed i salari ai propri dipendenti, riceva le merci e consegni i manufatti Cass. 2187/83 , essendo, invece, necessario che in esso sito si accentrino di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa, anche ove esso diverga da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale viene svolta l'attività imprenditoriale Cass. 9256/09 10465/98 9172/91 2884/90 590/85 5087/83 S.U. 7070/83 . Correttamente pertanto è stata ritenuta non significativa la documentazione sulla quale fa leva la ricorrente, così come non dirimente risulta l'individuazione del Tribunale di Bologna quale giudice territorialmente competente in relazione al ricorso ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere la sospensione della pubblicazione dei protesti. 6. In definitiva va affermata la competenza per territorio alternativamente del Tribunale di Bologna o di quello di Roma, essendo invece incompetente quello di Ravenna, sez. dist. Di Lugo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara la competenza per territorio alternativamente del Tribunale di Bologna o di quello di Roma. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.