Residenze turistico alberghiere: indicate le aliquote in caso di costruzione, locazione e cessione

Sulla costruzione di un complesso immobiliare classificabile come “residenza turistico alberghiera” si applica l’aliquota ordinaria IVA al 22%, salvo che non si tratti di edificio “Tupini”. Questa una delle risposte che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nella risoluzione numero 8/E del 14 gennaio 2014.

Rispondendo a una richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati al fine della costruzione di residenze “turistico-alberghiere”. Il quesito. In particolare nel quesito la società istante faceva presente che il complesso immobiliare sarebbe stato costituito da immobili classificati sotto la categoria catastale “A/2” e “D/2” e che entro cinque anni dalla costruzione le unità immobiliari realizzate sarebbero state cedute. L’istanza verteva sulla corretta aliquota da applicare ai contratti d’appalto stipulati per la costruzione e alla cessione degli immobili nonché alla eventuale locazione delle unità destinate all’attività “turistico - alberghiera”. Costruzione IVA al 22%, a meno che L’Agenzia delle Entrate precisa che l’imposta applicabile alla costruzione è quella del 22%, a meno che nell’edificio non siano presenti immobili a destinazione abitativa e non abitativa, secondo le proporzioni previste dall’articolo 13, Legge numero 408/1949 c.d. edifici “Tupini” . In quest’ultimo caso l’aliquota scenderebbe al 10% o al 4% in caso di prestazioni rese nei confronti di soggetti la cui attività consiste nella costruzione e successiva rivendita. Cessioni esenti? Quanto alle cessioni l’Agenzia afferma che valgono le disposizioni di cui agli articolo 10, numero 8-bis e 8-ter D.P.R. numero 633/1972. In caso di unità abitative categoria “A”, esclusi “A/10” si applicherà il comma 8-bis secondo cui tali cessioni sono da considerarsi esenti a meno che non siano «effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c , d ed f , T.U. edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,» . Se invece gli immobili sono strumentali, trova applicazione il comma 8-ter del medesimo articolo secondo cui vige l’esenzione salvo nel caso in cui le cessioni siano «effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c , d ed f , T. U. edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione». Locazioni IVA al 10%. Infine un ultimo cenno meritano le locazioni. Sebbene la regola generale imponga l’esenzione per gli immobili abitativi “A/2” , da tale ambito devono ritenersi escluse, secondo la risoluzione numero 8/E/2014, le prestazioni di alloggio del settore alberghiero, per le quali i relativi canoni saranno assoggettati ad aliquota del 10%. fonte www.fiscopiu.it

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