Meno persone dietro le sbarre: la Camera approva la riforma delle misure cautelari

Con 290 sì, 13 no e 95 astenuti, la riforma dell’applicazione della custodia cautelare in carcere ha ottenuto il via libera alla Camera in prima lettura. Lo scopo di tale riforma è noto riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, che passa attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale. Adesso tocca al Senato.

Il nuovo testo della proposta di legge A.comma -A, approvato ieri alla Camera, è diretto a delimitare - con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari - l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente la valutazione del giudice, l’idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice, il procedimento . Valutazione del giudice introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato. In primis , il provvedimento delimita la discrezionalità del giudice nella valutazione dei presupposti per l’applicazione delle esigenze cautelari. Nel corso delle indagini preliminari è escluso, infatti, che il riferimento a specifici comportamenti dell'indagato come il rifiuto di rendere dichiarazioni, la mancata ammissione degli addebiti, la personalità desunta dai comportamenti possa giustificare le esigenze cautelari. Inoltre, non è consentito desumere la concretezza e l'attualità del pericolo di fuga o di reiterazione esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede nonché dalle modalità e circostanze del fatto addebitato. Né custodia in carcere e né arresti domiciliari Il testo elenca le circostanze in cui è esclusa l’applicabilità sia della custodia in carcere che degli arresti domiciliari quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere concessione della condizionale quando il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, sia possibile sospendere l'esecuzione della pena con concessione di una misura alternativa. Soppresse alcune disposizioni che favoriscono il ricorso alla custodia in carcere. Le disposizioni soppresse riguardano l'obbligo per il giudice di revocare gli arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione il divieto per il giudice di concedere gli arresti domiciliari al condannato per evasione nei 5 anni precedenti al fatto per il quale si procede . Idoneità della custodia in carcere. Tuttavia, la presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare solamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i soli delitti di associazione sovversiva art. 270 c.p. , associazione terroristica, anche internazionale art. 270- bis c.p. e associazione mafiosa art. 416- bis c.p. . Per altri reati gravi, tassativamente individuati, tra cui i reati di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, è possibile applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure . Il riferimento alla ipotesi dell'eventuale soddisfacimento delle esigenze cautelari con altre misure viene incontro alla giurisprudenza costituzionale in materia. Motivazione obbligatoria. Nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice è obbligato secondo quanto previsto dalla riforma a spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici. Stop a motivazioni delle esigenze cautelari appiattite’ su quelle del PM richiedente. È fatto obbligo altresì di autonoma valutazione da parte del giudice sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali le indicate esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure . In caso contrario, la mancanza di tale valutazione è considerata motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame. Procedimento Per quanto riguarda le misure interdittive, è previsto l’aumento del termine massimo di efficacia da 2 a 12 mesi. In più, viene modificato, con più ampie garanzie per l’imputato, il procedimento di riesame presso il tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. L’imputato può chiedere di apparire personalmente all’udienza camerale, la quale può essere differita dal tribunale per un minimo di 5 ed un massimo di 10 giorni. Di pari periodo viene prorogato il termine di 10 gg. per la decisione di annullamento, riforma o conferma sull'ordinanza oggetto del riesame e per il relativo deposito dell'ordinanza da parte del tribunale . È inoltre possibile differire, per giustificati motivi, la data dell'udienza camerale del tribunale in sede di riesame delle ordinanze relative a misure cautelari reali sequestro conservativo o preventivo . Appello La decisione sull'appello del Tribunale del riesame - entro 20 gg. dalla ricezione degli atti deve essere assunta con ordinanza depositata in cancelleria entro 30 gg. dalla deliberazione. e ricorso per cassazione. Infine, per quanto concerne il ricorso per cassazione sulle ordinanze che dispongono misure coercitive nonché su quelle emesse in sede di appello avverso ordinanza in materia di misure cautelari personali, sono escluse alcune ipotesi di ricorso da parte del PM. Dopo l'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il giudice del rinvio decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 gg. dalla deliberazione . La mancata decisione come il mancato deposito dell'ordinanza nei termini comportano secondo quanto previsto nel nuovo testo - la perdita di efficacia della misura coercitiva .