Nella circolare 37/E, diffusa il 20 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine a questioni fiscali emerse nel corso del Tavolo tecnico tenutosi con i rappresentanti della F.I.G.C. e delle Leghe Nazionali Professionisti.
Molti i chiarimenti sulla fiscalità delle società sportive, contenuti nella circolare 37/E del 20 dicembre 2013. L’Agenzia delle Entrate preliminarmente specifica che alle somme percepite dal giocatore professionista in relazione ai contratti stipulati per l’esercizio di prestazioni sportive devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 49 e seguenti del TUIR in tema di reddito di lavoro dipendente. Si riportano di seguito alcune delle indicazioni contenute nella circolare. Prima sistemazione dei calciatori, sede di lavoro, ritiri e allenamento. I valori erogati, anche in forma non monetaria dalle società sportive per il vitto e l’alloggio del calciatore nel periodo in cui egli non ha ancora una propria sistemazione costituiscono per quest’ultimo fringe benefits . Per la società, costituita come Società per Azioni o S.r.l., tali valori potranno essere dedotti dal reddito d’impresa nei limiti di quanto previsto dall’art. 95 TUIR . Quanto alla sede di lavoro nelle disposizioni relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi d’impresa non sono previsti criteri specifici di individuazione, dunque si può ritenere che rilevi il luogo determinato a tal fine dal contratto individuale di lavoro che, mediante una specifica indicazione o implicitamente, assegna il lavoratore a un’unità produttiva . Per il calciatore la sede sarà dunque quella che risulta dal contratto stipulato con la propria società. Importante la precisazione relativa alle spese dei ritiri pre-campionato e pre-partita . Il vitto e l’alloggio forniti al calciatore non costituiscono fringe benefits per quest’ultimo, sia nell’ipotesi in cui il ritiro sia avvenuto in strutture situate al di fuori della sede di lavoro, sia nel caso in cui le strutture siano situate all’interno del Comune, in considerazione della peculiarità del rapporto di lavoro che esula dalle ordinarie statuizioni contrattuali. Quanto al vitto nelle giornate di allenamento l’Agenzia precisa che tali spese rientrano fra quelle deducibili in conformità alle disposizioni di cui all’art. 95 TUIR. Sponsor. Solitamente i beni concessi dagli sponsor ai giocatori costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR. L’Agenzia delle Entrate precisa però che, nell’ipotesi in cui il calciatore professionista sia obbligato contrattualmente ad utilizzare determinati beni, in virtù di contratti stipulati tra società sportiva e sponsor per cui è previsto il conseguimento di un ricavo da parte della società e la restituzione dei beni ricevuti, con una penale per eventuale inadempimento a carico della società e del calciatore professionista, si ritiene prevalente l’interesse del datore di lavoro . I premi ricevuti dai calciatori professionisti da parte degli sponsor costituiscono redditi di lavoro dipendente e devono essere assoggettati alle ritenute da parte dello sponsor erogante. Ammortamento del diritto alle prestazioni sportive. Il piano di ammortamento del diritto pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore diritto che costituisce bene immateriale , non necessariamente implica l’utilizzo di un’aliquota costante. In particolare sussistono due periodi di utilizzo del calciatore un periodo protetto , nel quale non è consentito al calciatore lasciare la propria società, e un periodo non protetto . In virtù di questa peculiarità è ammissibile un ammortamento con utilizzo di un piano a quote decrescenti, che tenga conto del fatto che il giocatore potrà portare maggiori benefici nel primo periodo protetto rispetto all’ultimo non protetto . Momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA in caso di cessione del contratto relativo alle prestazioni dei calciatori. L’Agenzia precisa che la cessione di un contratto relativo alle prestazioni dei calciatori costituisce una prestazione di servizi di cui all’art. 3, d.p.r. n. 633/1972. Conseguentemente, in caso di acquisto di un calciatore da società calcistica non residente si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 7- ter d.p.r. n. 633/1972 e di cui all’art. 6, sesto comma del medesimo decreto. Ai fini del momento di effettuazione dell’operazione non rileva il rilascio dell’International Transfer Certificate, bensì la data di stipula del contratto, indipendentemente dall’eventuale pagamento rateale delle prestazioni del calciatore. Se il corrispettivo viene versato precedentemente alla stipula del contratto, il momento di effettuazione della prestazione coinciderà, in questo particolare caso, con la data di pagamento. Se il contratto prevede un’integrazione del corrispettivo in relazione al conseguimento di particolari obiettivi es. accesso alla Champions League , il momento rilevante coincide con il termine della stagione sportiva nella quale è stato raggiunto il risultato cui è connessa la suddetta integrazione. fonte www.fiscopiu.it
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