Impianti di telefonia e procedimenti: unica strada l'autotutela se i termini sono scaduti

Il Comune può certamente decidere di convocare una conferenza di servizi per l'esame delle problematiche connesse agli impianti di telefonia quando la situazione complessiva ha determinato una certa criticità. Ma se decide di farlo deve comunque completare il procedimento entro i termini stabiliti dalla legge.

Ed è illegittimo, quindi, l'ordine intimato per la sospensione dei lavori come pure la decisione successiva, intervenuta quando i termini erano già scaduti, di approvazione del progetto con prescrizioni e per la realizzazione in un sito alternativo. Sospensione temporanea dei lavori. Avendo ritenuto che sulla domanda si era formato il silenzio assenso, ai sensi dell’articolo 87, comma 9, d.lgs. numero 259/2003, la società interessata aveva comunicato al Comune l’inizio dei lavori per la costruzione dell’impianto. Ma il Comune, che aveva già avviato un’attività volta alla delocalizzazione degli impianti già esistenti nella località in questione, con la convocazione di un apposito tavolo tecnico con le altre amministrazioni interessate e con i gestori degli impianti, aveva chiesto alla proponente di sospendere i lavori. Ed il medesimo Comune, con successive note, prima diffidava e successivamente ordinava alla società di sospendere temporaneamente i lavori in attesa della conclusione dell’apposita conferenza dei servizi, che era stata convocata nel frattempo e della relativa e conseguente stipula di una apposita convenzione. La Conferenza di servizi. Secondo il Collegio, è certamente possibile, come affermato dal Comune nel suo appello e contrariamente a quanto affermato dal T.A.R. , la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 legge numero 241/1990, anche per cercare di risolvere eventuali problematiche, con il contributo di tutti i soggetti pubblici coinvolti ed anche delle parti private interessate . Ciò nonostante la normativa di settore non consente la sospensione dei singoli procedimenti riguardanti le autorizzazioni, richieste ai sensi dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni, al di fuori dei casi disciplinati dallo stesso articolo. Tempi brevi. Peraltro le indicate disposizioni prevedono tempi brevi per l’esame delle domande di autorizzazione e la formazione del silenzio assenso , tenuto conto della rilevanza dei diversi interessi anche pubblici coinvolti, e tali tempi, nel caso in esame, non erano evidentemente conciliabili con quelli dell’attività amministrativa avviata per la soluzione della complessa vicenda riguardante la delocalizzazione degli impianti esistenti nella località interessata. Il protrarsi dell’attività avviata dal Comune per la soluzione dell’indicata problematica non poteva quindi impedire, in assenza di atti formali di diniego o di successivi atti di autotutela , la formazione del silenzio assenso sulla autorizzazione richiesta.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 aprile – 28 maggio 2014, numero 2761 Presidente Lignani – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- La DCP Telecomunicazioni S.a.s. di Dalle Crode Paolo & amp C., di seguito DCP Telecomunicazioni, aveva presentato al Comune di Muggia, in data 5 febbraio 2010, un progetto per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni in località Chiampore. Avendo ritenuto che sulla domanda si era formato il silenzio assenso, ai sensi dell’articolo 87, comma 9, del d. lgs. numero 259 del 2003, la società DCP Telecomunicazioni, in data 20 luglio 2011, ha comunicato al Comune l’inizio dei lavori per la costruzione dell’impianto. 2.- Il Comune di Muggia, che aveva avviato sin dal 2009 un’attività volta alla delocalizzazione degli impianti già esistenti in località Chiampore, con la convocazione di un apposito tavolo tecnico con le altre amministrazioni interessate e con i gestori degli impianti, chiedeva, in data 27 luglio 2011, alla società DCP Telecomunicazioni di sospendere i lavori. Con successiva nota del 26 ottobre 2011, il Comune diffidava la società a sospendere temporaneamente i lavori in attesa della conclusione dell’apposita conferenza dei servizi, che era stata convocata in data 7 novembre 2011, e della relativa e conseguente stipula di una apposita convenzione. Con nota del 9 novembre 2011, il Comune diffidava ancora la società resistente a sospendere i lavori ed infine, con nota del 18 gennaio 2012, ordinava formalmente la sospensione dei lavori in questione. 3.- La società DCP Telecomunicazioni ha impugnato davanti al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia le citate note del Comune di Muggia del 26 ottobre 2011 e del 9 novembre 2011 e, con motivi aggiunti, anche l'ordinanza numero 1 del 18 gennaio 2012. Con successivi motivi aggiunti la società DCP Telecomunicazioni ha poi impugnato anche la determinazione numero 34884 del 10 dicembre 2012 con la quale il Comune di Muggia, viste le risultanze della conferenza dei servizi e i successivi approfondimenti, ha approvato, con prescrizioni, il progetto presentato dalla suddetta società, prevedendo, fra l’altro, la sua realizzazione in un sito alternativo nelle aree di Fortezza o Monte Castellier , nonché la delibera numero 229 del 20 novembre 2012 con la quale la Giunta Municipale ha approvato l’atto di «indirizzo in merito alle risultanze del piano propedeutico per la delocalizzazione di impianti per la trasmissione radio e tv». 4.- Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza della Sezione I, numero 378 del 10 luglio 2013, ha accolto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, ha dichiarato improcedibili i secondi motivi aggiunti ed ha rigettato la domanda risarcitoria. Secondo il T.A.R., «il fatto che il Comune abbia sollecitato la presentazione di “autonomi progetti di razionalizzazione delle strutture”, ai fini di risanare l’area di Chiampore, non rileva ai fini del rispetto dei termini procedurali previsti per legge ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, il cui procedimento resta quello delineato dall’articolo 87 del d. lgs 259/2003, sia agli effetti dei tempi di conclusione, sia agli effetti della possibilità di convocazione della conferenza dei servizi, prevista unicamente nel caso che una delle amministrazioni interessate abbia espresso il proprio motivato dissenso». Il T.A.R. ha, quindi, aggiunto che, nella fattispecie, «non sussistevano i presupposti di legge per l’indizione della conferenza di servizi» e che, comunque,la «convocazione della conferenza dei servizi al di fuori dei casi normativamente previsti non è in grado di determinare la sospensione del termine per la maturazione del silenzio assenso ai sensi del comma 9 dell’articolo 87 del d. lgs. 259/2003». Con la conseguenza che illegittimamente il Comune aveva diffidato la società DCP Telecomunicazioni a non effettuare i lavori per la realizzazione dell’impinato. Né, in relazione al comportamento tenuto dal Comune, si potevano ritenere decorsi i termini decadenziali previsti dall’articolo 87, comma 10, del d. lgs. 259/2003, avendo il factum principis impedito «il decorrere del termine decadenziale». 5.- Il Comune di Muggia ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili. 5.1.-Dopo aver sottolineato che la società DCP Telecomunicazioni, a differenza di quasi tutte le altre imprese interessate, non aveva contribuito ai lavori della conferenza dei servizi, né aveva atteso la conclusione del procedimento, preferendo proseguire un proprio percorso procedimentale individuale, il Comune di Muggia ha insistito nel sostenere che, comunque, il silenzio assenso, che si era formato sulla domanda presentata il 5 febbraio 2010, era oramai decaduto, ai sensi dell’articolo 87, comma 10, del d. lgs. numero 259 del 2003, dovendo essere realizzate le opere nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso o dalla formazione del silenzio assenso. Secondo il Comune, infatti, il titolo abilitativo tacito doveva ritenersi formato il 6 maggio 2010 dovendo ritenersi tardiva e quindi inefficace la richiesta di integrazione documentale avanzata in data 18 marzo 2010 o, al più, il 26 giugno 2010 49 giorni dopo il deposito, il 7 maggio 2010, della documentazione integrativa richiesta dal Comune . Con la conseguenza che il titolo abilitativo doveva ritenersi comunque decaduto il 26 giugno 2011, dopo un anno dalla data di formazione del silenzio assenso. Mentre erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che il termine per la formazione del silenzio aveva ripreso a decorrere solo dopo il deposito di ulteriori documenti, in data 1 febbraio 2011, ed aveva quindi ritenuto che legittimamente la società DCP Telecomunicazioni aveva comunicato l’inizio dei lavori il 20 luglio 2011. Mentre, il deposito effettuato in data 1 febbraio 2011 ha riguardato documentazione sull’osservanza delle disposizioni antisismiche , che era stata richiesta il 27 settembre 2010 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e non dal Comune , che nulla aveva a che fare con il procedimento comunale concluso già da molti mesi. Non risponde quindi al vero, secondo il Comune, l’affermazione contenuta nella sentenza appellata secondo cui il verificarsi dell’effetto decadenziale era stato determinato dal factum principis e cioè dai provvedimenti inibitori del Comune. 5.2.- Il Comune ha poi censurato l’appellata sentenza anche nella parte in cui ha affermato che lo stesso Comune non poteva convocare la conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 87, comma 6, del d. lgs. numero 259 del 2003, dovendo invece ritenersi pienamente legittima la convocazione della conferenza, ai sensi degli articoli 14, comma 1 e comma 3, della legge numero 241 del 1990, per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi. 6.- All’appello si oppone la società DCP Telecomunicazioni che, con appello incidentale, ha anche riproposto le censure assorbite in primo grado, avverso gli atti con i quali è stata disposta la delocalizzazione del costruendo e poi costruito traliccio in tutt’altra zona del territorio comunale, ed ha poi anche chiesto la riforma dell’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria. 7.- L’appello del Comune di Muggia deve essere respinto. Come ha osservato il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici è disciplinato, in modo specifico, dall’articolo 87 del d. lgs. numero 259 del 1° agosto 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, che, al comma 9, prevede che «le istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli». 8.- Facendo applicazione di tale disposizione, sulla domanda presentata dalla resistente società DCP Telecomunicazioni, in data 5 febbraio 2010, per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni in località Chiampore, si era formato il silenzio assenso. Infatti, dopo la richiesta di integrazione documentale, avanzata dal Comune di Muggia il 18 marzo 2010, la società resistente ha depositato la documentazione integrativa richiesta il 7 maggio 2010. Con la conseguenza che si doveva ritenere formato il silenzio assenso dopo il decorso di ulteriori 90 giorni dall’avvenuto deposito della documentazione integrativa e quindi in data 6 agosto 2010 . 8.1.- Si deve, al riguardo, ricordare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del citato articolo 87 del d. lgs. numero 259 del 2003, nel testo vigente fino al 19 ottobre 2012, dopo la richiesta di integrazione documentale, il termine di 90 giorni , di cui al precedente comma 9, iniziava «nuovamente a decorrere» dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Tale disposizione è stata poi modificata, con effetti a decorrere dal 20 ottobre 2012, dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, e prevede ora che il termine di cui al comma 9 «riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale». Ma tale intervenuta modifica non è rilevante ai fini della decisione sul ricorso in esame. 9.- Risulta, in conseguenza, infondata la tesi sostenuta dal Comune secondo cui l’autorizzazione acquisita con il silenzio assenso doveva considerarsi comunque decaduta per il decorso del termine annuale per l’esecuzione dei lavori dettato dal comma 10 dell’articolo 87. Infatti, quando la società DCP Telecomunicazioni ha comunicato, in data 20 luglio 2011, l’inizio dei lavori non era decorso ancora il termine annuale dalla formazione del silenzio assenso sulla domanda presentata il 6 febbraio 2010. E ciò a prescindere dal rilievo che il T.A.R. ha ritenuto di poter dare all’ulteriore integrazione documentale perfezionatasi in data 1 febbraio 2011 riguardante l’osservanza delle disposizioni antisismiche , seguita alla richiesta effettuata il 27 settembre 2010 dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 10.- Né, come pure giustamente ha affermato il T.A.R., può avere rilievo il mancato successivo tempestivo completamento dei lavori tenuto conto dei diversi atti con i quali il Comune ha diffidato la società resistente a non completare le opere avviate. 11.- Pertanto il Comune non poteva impedire, con i reiterati atti impugnati di sospensione dei lavori, la realizzazione delle opere ma avrebbe potuto eventualmente solo procedere in autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge numero 241 del 1990, qualora avesse ritenuto ve ne fossero i presupposti. 12.- Né si può giungere ad una diversa conclusione in relazione alla circostanza che il Comune, come si è detto, aveva avviato, con le altre amministrazioni competenti ed i privati interessati un tavolo di lavoro e poi una conferenza di servizi per risolvere le problematiche derivanti dalla eccessiva concentrazione di impianti di radiotrasmissione, anche vicini ad abitazioni ed in parte abusivi, in località Chiampore. Pur dovendosi ritenere certamente possibile, come affermato dal Comune nel suo appello e contrariamente a quanto affermato dal T.A.R. , la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge numero 241 del 1990, anche per cercare di risolvere tali problematiche, con il contributo di tutti i soggetti pubblici coinvolti ed anche delle parti private interessate , ciò nonostante la normativa di settore non consentiva la sospensione dei singoli procedimenti riguardanti le autorizzazioni, richieste ai sensi dell’articolo 87 del Codice delle Comunicazioni, al di fuori dei casi disciplinati dallo stesso articolo. Peraltro le indicate disposizioni prevedono tempi brevi per l’esame delle domande di autorizzazione e la formazione del silenzio assenso , tenuto conto della rilevanza dei diversi interessi anche pubblici coinvolti, e tali tempi non erano evidentemente conciliabili con quelli dell’attività amministrativa avviata per la soluzione della complessa vicenda riguardante la delocalizzazione degli impianti esistenti in località Chiampore. Il protrarsi dell’attività avviata dal Comune per la soluzione dell’indicata problematica non poteva quindi impedire, in assenza di atti formali di diniego o di successivi atti di autotutela , la formazione del silenzio assenso sulla autorizzazione richiesta dalla società DCP Telecomunicazioni, in data 5 febbraio 2010. 13.- Per tutti gli esposti motivi, l’appello del Comune di Muggia deve essere respinto e deve essere confermato l’annullamento degli atti con i quali il Comune ha intimato la sospensione dei lavori per la realizzazione dell’impianto per il quale la società DCP Telecomunicazioni aveva chiesto l’autorizzazione, in data 5 febbraio 2010, nonché per la parte riguardante la detta società del provvedimento con il quale il Comune, in data 10 dicembre 2012 ha approvato, con prescrizioni, il progetto presentato dalla stessa società, prevedendo, fra l’altro, la sua realizzazione in un sito alternativo nelle aree di Fortezza o Monte Castellier . Deve essere invece confermata l’improcedibilità per la carenza di interesse della richiesta di annullamento della successiva delibera numero 229 del 20 novembre 2012 con la quale la Giunta Municipale ha approvato l’atto di «indirizzo in merito alle risultanze del piano propedeutico per la delocalizzazione di impianti per la trasmissione radio e tv». Ed è fatto salvo, ovviamente, ogni possibile esercizio, anche futuro, da parte del Comune dei suoi poteri di regolamentazione dell’uso di una parte del suo territorio. 14.- Deve essere poi respinta la richiesta di risarcimento dei danni, riproposta dalla società DCP Telecomunicazioni con appello incidentale, in quanto, come affermato anche dal giudice di primo grado, la domanda era stata dedotta in via generica ed era sprovvista di prova. Peraltro, nell’appello incidentale, la società DCP Telecomunicazioni si è limitata a far riferimento al corposo deposito documentale contenuto nel IV elenco degli atti depositati nel giudizio di primo grado che attesterebbe il gravo pregiudizio economico patrimoniale subito. Ma tali documenti costituiscono piuttosto la prova degli oneri sostenuti per la realizzazione dell’impianto e non anche di un danno subito per gli atti, ritenuti illegittimi, posti in essere dall’Amministrazione. 15.- In conclusione, l’appellata sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, numero 378 del 10 luglio 2013, deve essere confermata, in parte con diversa motivazione. 16.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge sia l'appello principale proposto dal Comune di Muggia che l’appello incidentale proposto da DCP Telecomunicazioni S.a.s. di Dalle Crode Paolo & amp C, e, per l'effetto, conferma, sia pure in parte con diversa motivazione, la sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, numero 378 del 10 luglio 2013. Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.