Giurisdizione negata: l’appello è in forma light

Scopo dell’appello, solitamente, è di rinnovare il giudizio di merito, per cui deve essere articolato in modo da riproporre al secondo giudice, mediante delle censure di merito, i termini sostanziali della controversia. Tuttavia, è sufficiente l’impugnazione, con cui si deduca soltanto l’illegittimità di una pronuncia che abbia deciso sulla giurisdizione, qualora i vizi denunciati, se accolti, porterebbero alla remissione al primo giudice ai sensi degli articolo 353 e 354 c.p.c. possibilità di rimessione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione o altri motivi .

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12538, depositata il 4 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Venezia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione riguardo alle domande formulate da un’impresa, che chiedeva la dichiarazione della sussistenza di un contratto con alcune società aeroportuali. La Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’impresa, perché questa non aveva riproposto alcuna delle domande formulate in primo grado, limitandosi, piuttosto, a chiedere la declaratoria della giurisdizione ordinaria e la remissione degli atti al primo giudice. L’impresa ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici d’appello di non aver considerato che la pronuncia del tribunale sulla giurisdizione esauriva l’intero thema decidendum. Perciò, l’unico onere era quello di chiedere la riforma della pronuncia errata con l’affermazione della giurisdizione ordinaria ed il rinvio della controversia al primo giudice, il quale, invece, l’aveva declinata. Formulazione dell’appello. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che scopo dell’appello, solitamente, è di rinnovare il giudizio di merito, per cui deve essere articolato in modo da riproporre al secondo giudice, mediante delle censure di merito, i termini sostanziali della controversia. Appello diverso in caso di mancata giurisdizione. Tuttavia, è sufficiente l’impugnazione, con cui si deduca soltanto l’illegittimità di una pronuncia che abbia deciso sulla giurisdizione, qualora i vizi denunciati, se accolti, porterebbero alla remissione al primo giudice ai sensi degli articolo 353 e 354 c.p.c. possibilità di rimessione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione o altri motivi . Di conseguenza, se il giudice di primo grado dichiara il difetto di giurisdizione, ritenendo che essa rientri nella cognizione del tribunale amministrativo, il giudice d’appello che afferma il contrario, indipendentemente dalla formulazione di conclusioni di merito delle parti, deve comunque rimettere la causa al primo giudice. La parte soccombente ha, quindi, come unico interesse tale affermazione, anche perché, se la censura è fondata, la causa deve essere necessariamente rimessa al primo giudice per una pronuncia sul merito. È, perciò, irrilevante, in questo caso, la richiesta di riesame delle questioni di merito già dibattute in primo grado, non esaminabili dal giudice dell’impugnazione. Nei casi al di fuori dell’ambito di applicazione degli articolo 353 e 354 c.p.c., torna, invece, ad essere applicabile la regola della necessità della deduzione anche delle questioni di merito. Nel caso di specie, dopo la pronuncia del primo giudice di difetto di giurisdizione, l’impresa aveva interesse esclusivamente a far valere la giurisdizione ordinaria, per cui doveva considerarsi errata la decisione della Corte territoriale di dichiarare inammissibile l’appello. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 marzo – 4 giugno 2014, numero 12538 Presidente/Relatore Salvago Svolgimento del processo Il Tribunale di Venezia con sentenza dell'8 ottobre 2003 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande con cui la LLC Eurochange aveva chiesto che fosse dichiarata la sussistenza di un contratto di sub concessione con le soc. Aeroporto Marco Polo di Venezia, s.p.a. SAVE, s.r.l. Airport Elite e M.L. avente per oggetto la fornitura di servizi di business centre nonché di cambiavalute all'interno dell'Aeroporto ed in subordine la costituzione del contratto ex articolo 2932 cod. civ. ovvero il risarcimento del danno sofferto per la mancata conclusione della convenzione. L'impugnazione dell'Eurochange è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 2 novembre 2009,perché la società non aveva riproposto alcuna delle domande formulate in primo grado, ma si era limitata a chiedere la declaratoria della giurisdizione ordinaria, nonché la rimessione degli atti al primo giudice. Per la cassazione della sentenza l'Eurochange ha proposto ricorso per un motivo. Nessuno degli intimati si è costituito. Motivi della decisione Con il ricorso, la Eurochange, deducendo violazione degli articolo 353 e 354 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la pronuncia del primo giudice sulla giurisdizione esauriva l'intero thema decidendum con la conseguenza che essa doveva limitarsi a chiedere la riforma della pronuncia errata con l'affermazione della giurisdizione ordinaria ed il rinvio della controversia al primo giudice, che invee l'aveva declinata. Laddove le conclusioni di merito sarebbero state necessarie nell'ipotesi non verificatasi nella fattispecie,in cui la Corte di appello avesse avuto il potere-dovere di riesaminare anche nel merito le questioni dibattute in primo grado. La censura è fondata. La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata sui seguenti principi A l'appello, essendo volto, quale mezzo di gravame, non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, bensì alla rinnovazione del giudizio di merito, di regola non realizza la sua funzione tipica se non è articolato in modo da riproporre al secondo giudice, attraverso censure di merito, i termini sostanziali della controversia da decidere B tuttavia è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto l'illegittimità di una pronuncia che abbia deciso sulla giurisdizione ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli articolo 353 e 354 cod. proc. civ. nonché in ogni altra ipotesi in cui la pronuncia abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, ma i vizi di attività denunciati comportano egualmente la regressione al primo giudice ai sensi della medesima normativa C conseguentemente qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa rientri nella cognizione del giudice amministrativo, il giudice di appello che affermi la giurisdizione negata da quella sentenza, deve fare applicazione dell'articolo 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito e rimettere la causa al primo giudice per cui la parte soccombente ha interesse unicamente a conseguire detto provvedimento, e dovendo d'altra parte la causa, in caso di fondatezza della censura necessariamente essere rimessa al primo giudice affinchè pronunci sul merito della controversia, diviene irrilevante la richiesta di riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure,comunque non esaminabili dal giudice dell'impugnazione Cass. 764/2006 6570/2004 10139/2000 6547/1998 D in tutte le altre ipotesi in cui il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli articolo 353 e 354 cit., torna applicabile la regola della necessità che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito con la conseguenza che, in tali fattispecie, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, deve ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione Cass. 2053/2010 1199 e 6031/2007 27296/2005 sez. unumero 12541/1998 . A questi principi non si è attenuta la sentenza impugnata,pur avendo la stessa riferito che il Tribunale di Venezia con sentenza dell'8 ottobre 2003 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle domande della Eurochange, ritenute appartenenti alla giurisdizione dell'AGA sicchè la società che ha proposto impugnazione della sentenza, per qunto si è detto, aveva interesse esclusivamente a fare valere la giurisdizione ordinaria, senza possibilità di giudizio rescissorio una volta che le sue censure fossero state fondate e dovendo in tal caso il giudice di appello necessariamente rimettere la controversia allo stesso Tribunale,per esaminare nel merito le richieste di Eurochange di accertare l'avvenuta conclusione del dedotto contratto di sub-concessione ovvero in subordine di emettere sentenza costitutiva ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. La decisione impugnata che ha invece dichiarato inammissibile l'appello della ricorrente, confondendo la fattispecie con quella in cui l'appello è diretto anche alla rinnovazione del giudizio di merito, e cumuli in sé iudicium rescindens e iudicium rescissorium, va cassata con rinvio alla medesima Corte di appello di Venezia che in diversa composizione provvederà all'esame dell'impugnazione della società relativa alla statuizione di primo grado relativa alla giurisdizione, nonché alla liquidazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.