La recente circolare numero 26/2014 fornisce dettagli circa l’aumento, previsto in via straordinaria dalla Legge di Stabilità, delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico. Il balzello riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014.
Il quadro normativo. L'articolo 13 d.lgs. numero 38/2000, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella indennizzo danno biologico il Legislatore è intervenuto dapprima con il comma 23 dell'articolo 1 del Protocollo welfare del 2007, disponendo un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL, quantificato con decreto interministeriale la misura dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, con la legge numero 147/2013, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo danno biologico, è stato stabilito un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico. Ex decreto interministeriale 14.02.2014 sono stati fissati i criteri e le modalità di attuazione della norma in questione. L’aumento delle indennità e il cerchio di applicazione. Il decreto sopra detto ha disposto, a partire dal 2014, l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’Istituto. Per espressa previsione del decreto in oggetto, l’aumento in questione si aggiunge a quello dell’8,68% di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2009. Quanto all’ambito di applicazione, detto aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall’Istituto. Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per gli indennizzi in capitale, l’incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’aumento non è corrisposto in tale fase istruttoria, ma si applica in ogni caso a seguito di accertamento definitivo. Si ricorda, da ultimo, che gli importi relativi agli aumenti in argomento verranno liquidati d’ufficio tramite procedura informatica, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche. fonte www.fiscopiu.it
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