Un unico limite per il giudice nelle controversie creditorie: due anni dall’apertura della successione

La norma dell’articolo 22, comma 1, numero 3, c.p.c., in riferimento alla competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legali dovuti all’erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, a prescindere dalla causa o dal titolo da cui è sorto, ma pur sempre all’imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall’apertura della successione, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno stato instaurato un giudizio di divisione ne consegue che quest’ultima circostanza diviene del tutto irrilevante e non opera la competenza speciale prevista dalla norma in esame, ove l’azione per il credito verso il de cuius sia iniziata dopo che sia trascorso già un biennio dall’apertura della successione.

È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione numero 10097 del 9 maggio 2014. Il caso. Il progettista e direttore dei lavori otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti delle eredi del committente per oltre 36 mila euro, quale compenso per prestazioni professionali per la costruzione di un centro turistico. Le ingiunte proposero opposizione eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale. Il Giudice ha accolto tale eccezione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Perugia. L’attore propone ricorso per cassazione, in merito alla decorrenza di oltre un biennio dall’apertura della successione al momento dell’instaurazione del giudizio. Termine biennale. La norma dell’articolo 22, comma 1, numero 3, c.p.c., in riferimento alla competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legali dovuti all’erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, a prescindere dalla causa o dal titolo da cui è sorto, ma pur sempre all’imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall’apertura della successione, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno stato instaurato un giudizio di divisione ne consegue che quest’ultima circostanza diviene del tutto irrilevante e non opera la competenza speciale prevista dalla norma in esame, ove l’azione per il credito verso il de cuius sia iniziata dopo che sia trascorso già un biennio dall’apertura della successione. Nel caso di specie, la speciale competenza del giudice del luogo di apertura della successione per i crediti verso il de cuius era definitivamente cessata in ogni caso allo spirare del biennio, vale a dire prima della proposizione dell’odierna azione. La Corte di Cassazione, pertanto, cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 aprile – 9 maggio 2014, numero 10097 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. – G.M. chiese ed ottenne dal tribunale di Roma decreto ingiuntivo per € 36.151,98, quale compenso per prestazioni professionali di progettista e direttore dei lavori per la costruzione di un centro turistico, nei confronti delle eredi del committente, tali F. o F. C., E.M.O. e M.M.O. 2. - Notificato il decreto in data 6.2.07, le ingiunte proposero opposizione, eccependo - per quel che qui rileva - preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale, ritenendo sussistere la competenza esclusiva di quello di Perugia sez. dist. di Città di Castello in forza dell'articolo 22, comma 1, cod. proc. civ. e, nonostante le contestazioni dell'opposto in rito e nel merito, l'adito giudice, concessi pure i termini previsti dal comma sesto dell'articolo 183 cod. proc. civ., ha poi con sentenza accolto tale eccezione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e la competenza territoriale inderogabile del tribunale di Perugia, compensando peraltro le spese. 3. - Per la cassazione di tale sentenza, dep. il 12.2.13 col numero 3019, ricorre il M. con atto notificato addì 11.3.13, lamentando la violazione della stessa norma richiamata nella gravata pronuncia, per essere decorso oltre un biennio dall'apertura della successione questa essendosi avuta il 18.9.04 al momento dell'instaurazione del giudizio identificato nella data di notificazione del monitorio, avutasi il 6.2.07 . 4. - Non hanno qui svolto attività difensiva le intimate il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ai sensi dell'articolo 380-ter cod. proc. civ., conclude per la dichiarazione di competenza del tribunale di Roma. Motivi della decisione 5. - Indubitato che l'apertura della successione siasi avuta in Umbertide il 18.9.04 con il decesso dell'originario committente P.M.O., si rileva che, in virtù dell'articolo 22, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., la speciale competenza del giudice del luogo di apertura di successione per i crediti di qualunque natura ed a prescindere dalla causa o dal titolo verso il de cuius era definitivamente cessata in ogni caso - indipendentemente cioè dalla circostanza che la divisione della massa ereditaria fosse o meno iniziata - allo spirare del biennio e quindi in data 18.9.06 vale a dire, prima della proposizione dell'odierna azione, avutasi non prima del giorno in cui il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nella cancelleria del giudice adito e cioè, stando all'annotazione in calce allo stesso, in data 13.12.06 . 6. - La gravata sentenza erra, pertanto, nell'attribuire rilevanza solo alla prima parte della disposizione richiamata. Riguardo ad essa è ben vero che l'onere della prova della sussistenza di almeno uno dei requisiti, cioè il mancato avvio dell'azione di divisione, incombente sugli ingiunti che avevano formulato la relativa eccezione Cass. 16 luglio 1975, numero 2818 Cass., ord. 21 agosto 2012, numero 14594 , è stato da loro assolto. E, tuttavia poiché frustra probatur quod probatum non relevat , la gravata pronunzia inspiegabilmente trascura del tutto la testuale locuzione della stessa disposizione richiamata, che limita in modo assolutamente chiaro ed inequivocabile quella medesima eccezionale competenza in ogni caso - e quindi pure ove fosse provato l'altro requisito o presupposto del mancato avvio dell'azione di divisione - entro l'invalicabile confine temporale del biennio dall'apertura della successione locuzione che rende irrilevante che la divisione non sia stata ancora intrapresa, ove l'azione per il credito verso il de cuius sia intentata comunque decorsi due anni dall'apertura della successione. Si manifesta, al riguardo e in dipendenza della riscontrata possibilità di diversa lettura da parte dell'interprete, necessario affermare il seguente principio di diritto la norma dell'articolo 22, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, a prescindere dalla causa o dal titolo da cui è sorto da ultimo, v. Cass., ord. 21 agosto 2012, numero 14594 , ma pur sempre all'imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall'apertura della successione, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno stato instaurato un giudizio di divisione ne consegue che quest'ultima circostanza diviene del tutto irrilevante e non opera la competenza speciale prevista dalla norma in esame, ove l'azione per il credito verso il de cuius sia iniziata dopo che sia trascorso già un biennio dall'apertura della successione. 7. - Pertanto, l'eccezione di incompetenza dell'adito tribunale di Roma, fondata sulla sussistenza di una pretesa competenza funzionale del giudice del luogo di apertura della successione, è del tutto infondata e la gravata sentenza va riformata, con affermazione della sussistenza della competenza del giudice adito per il monitorio e la condanna delle soccombenti intimate, tra loro in solido per l'evidente comunanza di interesse in causa, al pagamento delle spese del presente giudizio. Infine, essendo accolto il ricorso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della 1. numero 228 del 2012, occorre dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13. P.Q.M. La Corte cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza del tribunale di Roma, con termine perentorio di mesi tre per la riassunzione dinanzi a tale giudice condanna F.C., E.M.O. e M.M.O., tra loro in solido, alle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13.