Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici: ecco le modalità applicative

Il messaggio INPS numero 4294/2014, pubblicato il 28 aprile, illustra i criteri per l'applicazione del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi, come da previsione contenuta nell’ultima Legge di Stabilità.

I trattamenti interessati. L’INPS si riferisce, nel messaggio di ieri, alle pensioni delle gestioni private, pubbliche e degli sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo in ordine all'applicazione del contributo di solidarietà sui trattamenti corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatoriee sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 1, commi 486 e 487, Legge numero 147/2013 . La percentuale del contributo fascia per fascia. Il contributo si applica ai trattamenti lordicomplessivamentesuperiori a quattordici volte il trattamento minimo, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo il seguente riparto % contributo Valori per il 2014 Fra 14 e 20 volte il trattamento minimo annuo 6 da 91.251,16 a 130.358,8 Fra 20 e 30 volte il trattamento minimo annuo 12 da 130.358,81 a 195.538,20 Oltre 30 volte il trattamento minimo annuo 18 da 195.538,21 in poi Il contributo, ricorda l’Istituto, opera a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie e le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali. Trattamento fiscale del contributo. In analogia a quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 4/E del 28 febbraio del 2012, il contributo di solidarietà èdeducibile dal reddito in base al principio di competenzae haeffettoanche ai fini delcalcolo delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Per la presunta rilevazione del medesimo contributo nella prossima certificazione dei redditi – modello CUD/2015 – viene distintamente certificata la trattenuta che mensilmente l’Istituto opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo. fonte www.fiscopiu.it

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