Il procedimento disciplinare, in pendenza di quello penale, dev'essere sospeso

In tema di applicazione della sanzione disciplinare al magistrato, è irrilevante la circostanza che il decreto numero 511/1946 non preveda termini di decadenza nel procedimento disciplinare, poiché il punto in contestazione riguarda l'obbligatorietà o meno della sospensione del procedimento disciplinare e il giudizio positivo al riguardo elimina ogni ulteriore considerazione sul punto. Il procedimento disciplinare dev'essere sospeso in pendenza del procedimento penale in quanto la sospensione dei termini di decadenza del procedimento disciplinare costituisce l'effetto fisiologico dell'obbligatorietà della sospensione del procedimento, venendosi altrimenti a determinare una nuova potenziale causa di estinzione di quest'ultimo, in ragione di una iniziativa obbligatoria, quale quella dell'esercizio dell'azione penale.

E’ quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7310/14 depositata il 28 marzo scorso. Il caso. Con sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura si infliggeva al Magistrato, anche a seguito della lesione al prestigio dell'ordine di appartenenza, la sanzione della rimozione dall'ufficio di giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza e imparzialità, per a aver illegittimamente operato al fine di essere designato quale giudice relatore per l'istruttoria pre-fallimentare b aver concentrato un numero rilevante di importanti e remunativi incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale a favore di un ristretto numero di professionisti c aver concorso a formare provvedimenti giurisdizionali collegiali connotati da evidenti abnormità, espressione abituale e inescusabile negligenza d aver depositato con grave e ingiustificato ritardo diverse ordinanze riservate e provvedimenti adottati in sede di istruttoria pre-fallimentare e aver indotto il tribunale a far dichiarare il fallimento di una società in assenza dei presupposti di legge f aver venduto, senza incanto e senza la preventiva audizione del comitato dei creditori, un immobile a condizioni inidonee rispetto al prezzo. Ritardo nel deposito dei provvedimenti. Con i motivi di impugnazione, il Magistrato ha rispettivamente denunciato a la violazione dell'articolo 59, commi 9 e 11, d.p.r. numero 916/1958 e articolo 15, commi 2 e 8, lett. a , d.lgs. numero 109/2006, con riferimento all'omesso riconoscimento dell'avvenuta estinzione del procedimento disciplinare e agli addebiti attinenti al dovere di diligenza e vizio di motivazione, poiché il capo di imputazione penale avrebbe ignorato i profili di negligenza derivanti dal ritardo nel deposito dei provvedimenti b la violazione dell'articolo 18 comma 4 del d.lgs. numero 109/2006, in relazione agli articolo 468 comma 1 e 172 comma 4 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei testimoni c la violazione e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei singoli addebiti, per aver ignorato le argomentazioni difensive d la violazione e il vizio di motivazione in ordine alla scelta della sanzione applicata a seguito del procedimento disciplinare. Obbligatorietà della sospensione del procedimento. Preliminarmente, si fa notare come nel ricorso per Cassazione in tema di sanzioni disciplinari contro i magistrati si applicano le norme che disciplinano il processo civile. Riguardo l'analisi dei motivi di ricorso, le Sezioni Unite hanno cominciato a esaminare le prime due doglianze in modo congiunto, essendo entrambe legate dalla questione sollevata di erroneità della decisione, nella parte in cui la Sezione Disciplinare ha rigettato l'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per decorso dei termini, rilevando che i rilievi sono privi di pregio per correttezza della decisione della Sezione Disciplinare di sospendere il procedimento in vista del processo penale poi ripreso successivamente per l'acquisizione degli elementi probatori . È, difatti, irrilevante la circostanza che il decreto numero 511/1946 non preveda termini di decadenza nel procedimento disciplinare, poiché il punto in contestazione riguarda l'obbligatorietà o meno della sospensione del procedimento disciplinare e il giudizio positivo al riguardo elimina ogni ulteriore considerazione sul punto la sospensione dei termini di decadenza del procedimento disciplinare costituisce l'effetto fisiologico dell'obbligatorietà della sospensione del procedimento, venendosi altrimenti a determinare una nuova potenziale causa di estinzione di quest'ultimo, in ragione di una iniziativa obbligatoria, quale quella dell'esercizio dell'azione penale. Il terzo motivo di doglianza denunciava l'erroneità del contestato provvedimento, nella parte in cui la presentazione della lista testimoniale è stata ritenuta tardiva, per effetto dell'avvenuto computo dei giorni indicati per l'espletamento del relativo incombente anch'esso privo di pregio per assoluta genericità e superfluità dell'audizione, essendo stata espletata in sede penale. Ancora, il quarto motivo di ricorso è privo di pregio, in quanto il denunciato vizio di violazione di legge non ha per oggetto l'errata applicazione della normativa ma piuttosto l'errata interpretazione dei fatti il quinto motivo, poi, che denuncia il difetto e la manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei singoli addebiti, è infondato, in quanto generico, poiché non sono stati indicati i profili estranei al procedimento disciplinare. Infine, il sesto e ultimo motivo, incentrato sul vizio di motivazione in ordine alla scelta della sanzione applicata, non può trovare accoglimento in quanto si tratta di valutazioni di merito, comunque corretta in quanto la scelta prende in considerazione l'estrema severità della valutazione adottata, preso atto delle gravissime condotte dell'incolpato. Per tali ragioni, il ricorso viene rigettato totalmente.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 25 febbraio – 28 marzo 2014, numero 7310 Presidente Adamo – Relatore Piccininni