Illegittima la notifica dell’opposizione in cancelleria se il precetto contiene l’elezione di domicilio

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 480, comma 3, c.p.c. richiede che l’opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 18040, depositata il 25 luglio 2013. Il caso. Il giudizio nasce da un’opposizione a precetto e agli atti esecutivi, la quale era stata notificata presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione anziché presso il domicilio eletto dal creditore nell’atto di precetto. Al termine del giudizio, svoltosi in contumacia del creditore, il Giudice adito accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità dell’atto di precetto. Nella specie, osservava che la notifica dell’atto di opposizione era stata validamente eseguita presso la cancelleria del giudice competente poiché nell’atto di precetto il creditore procedente aveva eletto domicilio presso il Tribunale di Roma, anziché presso quello di Tivoli, competente in ragione del luogo ove si trovavano i beni assoggettabili a procedimento esecutivo. Avverso detta pronuncia il creditore opposto propone ricorso per cassazione. Inappellabilità della sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi. Preliminarmente, la Suprema Corte condivide la scelta del ricorrente in ordine al mezzo di gravame da utilizzare ai fini dell’impugnazione della sentenza che aveva deciso sull’opposizione a precetto. Ed invero, posto che il primo giudice aveva sostanzialmente qualificato l’opposizione come volta contro gli atti esecutivi, correttamente il creditore opposto aveva proposto ricorso per cassazione, in ragione della inappellabilità della sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 618 c.p.c. L’elezione di domicilio nel precetto preclude la notifica dell’opposizione in cancelleria. I giudici di legittimità reputano, poi, fondato il primo motivo di ricorso col quale l’opponente denunciava la nullità della sentenza e/o del giudizio per violazione del contraddittorio. Nella specie, assumeva il ricorrente che l’atto introduttivo del giudizio di opposizione gli era stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli sebbene nel precetto opposto fosse contenuta rituale elezione di domicilio nel Comune di Roma, a nulla rilevando che non rientrasse nella circoscrizione del Tribunale competente. Nell’accogliere la censura, la Cassazione richiama alcuni suoi precedenti cfr. Cass. n. 15901/2011 e n. 12540/2009 in merito all’interpretazione dell’art. 480, comma 3, c.p.c., a norma del quale, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Ed invero, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, così come individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 480/2005, l’opposizione a precetto deve essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni può essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione. Contumacia involontaria del creditore che ha eletto domicilio. Sulla scorta di tale interpretazione, la Suprema Corte ritiene che, sebbene il creditore avesse eletto domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione del Tribunale competente per l’esecuzione, la notificazione dell’atto di opposizione avrebbe dovuto essere eseguita presso quel domicilio e non presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione. Da ciò, i giudici di legittimità traggono il corollario per cui la notificazione eseguita presso la cancelleria, nonostante l’avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ha determinato l’involontaria contumacia di quest’ultimo, con conseguente nullità della notificazione dell’atto di opposizione e inammissibilità dell’opposizione stessa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 maggio - 25 luglio 2013, n. 18040 Presidente Berruti – Relatore Massera Svolgimento del processo 1 - Con sentenza in data 14 - 24 aprile 2007 il Tribunale di Tivoli, in accoglimento dell'opposizione a precetto e agli atti esecutivi proposta da N G. , dichiarò la nullità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato a costoro il 30 settembre 2006 ad istanza della Boero Bartolomeo S.p.A., fondato su decreto ingiuntivo per Euro. 15.978,97 precedentemente emesso dal Tribunale di Genova. 2 - Il Tribunale osservò per quanto interessa la notifica dell'atto di opposizione era stata validamente eseguita ex art. 480, comma 3 c.p.c. presso la cancelleria del giudice competente, poiché nell'atto di precetto il creditore procedente aveva eletto domicilio presso il Tribunale di Roma, anziché presso quello di Tivoli, competente in ragione del luogo ove si trovavano i beni assoggettabili a procedimento esecutivo mancava la prova che l'opponente avesse ricevuto la notifica del titolo esecutivo. 3 - Avverso la suddetta sentenza la Boero Bartolomeo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il G. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1 - Correttamente Boero Bartolomeo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, atteso che il primo giudice ha sostanzialmente qualificato l'opposizione come volta contro gli atti esecutivi, con conseguente inappellabilità della sentenza che l'ha decisa ai sensi dell'art. 618 codice di rito. 2.1 - Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del giudizio per violazione del contraddittorio. Assume la ricorrente che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione le è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli sebbene nel precetto opposto fosse contenuta rituale elezione di domicilio in omissis , a nulla rilevando che non rientrasse nella circoscrizione del Tribunale competente. Menziona a sostegno giurisprudenza di legittimità e costituzionale. 2.2 - La censura, assistita da idoneo quesito, è fondata. Anche recentemente questa stessa sezione Cass. Sez. III, n. 15901 del 2011 vedi anche Cass. Sez. III, n. 12540 del 2009 ha ribadito che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. - come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 richiede che l'opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente. In forza del principio sopra ribadito l'elezione di domicilio in Roma, contenuta nell'atto di precetto, rendeva necessaria la notificazione dell'atto di opposizione presso quel domicilio e non presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli. 3 - Il secondo motivo, che adduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e, in ogni caso, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione nella parte in cui è stato ritenuto che la contumacia dell'opposta rendesse certa la dedotta circostanza che l'opponente non avrebbe mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo, resta assorbita. 4 - L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito secondo la previsione del comma 2 dell'art. 384 c.p.c La rilevata nullità della notificazione dell'atto di opposizione, non essendo stata sanata poiché l'opposta è rimasta contumace, determina l'inammissibilità del'opposizione tale statuizione comporta anche l'annullamento della condanna della Boero Bartolomeo S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa in relazione e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal G. . Condanna il medesimo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.