Compensi per terzi: 5mila euro. Non bastano neanche per un collaboratore... Rimborso IRAP possibile

Completamente rivista l’ottica proposta dai giudici tributari, sia provinciali che regionali, che avevano negato il rimborso dell’Irap richiesto da un professionista. Elemento dirimente è il quantum delle spese dichiarate per compensi a terzi. Per i giudici della Cassazione non si può ignorare la modestia dell’importo.

Professionista high quality, docente, e componente anche di uno studio professionale già da sé l’operatività appare adeguata. E, di certo, per potenziarla non possono bastare appena 5mila euro, come compensi a terze persone. Ecco perché il diritto al rimborso dell’Irap sembra farsi più concreto. Cassazione, ordinanza n. 17766, Sesta sezione Civile Tributaria, depositata oggi Cifra modesta. Eppure, per i giudici tributari, sia provinciali che regionali, la richiesta del rimborso dell’Irap – anno 2002 – non è assolutamente fondata. Decisiva la cifra dichiarata dal professionista come spese per compensi a terzi , ossia una cifra inferiore ai 5mila euro. Questa ottica, assai rigida, viene però ritenuta erronea, dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, si mostrano più flessibili, sostenendo che la presenza di spese per meno di 5mila euro, per compensi a terzi, non costituisce certo prova sufficiente di una autonoma struttura organizzata in grado di potenziare l’opera professionale del contribuente . Peraltro, viene aggiunto, i giudici tributari non hanno neppure analizzato la natura di queste spese . Che, comunque, ad avviso dei giudici della Cassazione, non è verosimile dessero luogo, anche per la modestia dell’importo, all’assunzione di un collaboratore stabile . Assolutamente non plausibile, quindi, la visione proposta dalla Commissione tributaria regionale, che dovrà ora ritornare nuovamente sulla vicenda, tenendo ben presenti le indicazioni arrivate dal Palazzaccio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 aprile – 19 luglio 2013, n. 17766 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il prof. F.T. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 89/30 /10 del 22 giugno 2010 che rigettava l'appello del contribuente ribadendo la non spettanza al dott. Prof. T. del rimborso IRAP relativamente all'anno 2002. 2. L'Agenzia si è costituita in giudizio. 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. In quanto la presenza di spese per meno di 5000 euro per compensi a terzi non costituisce certo prova sufficiente di una autonoma struttura organizzata in grado di potenziare l'opera professionale del contribuente. Il giudice di merito non ha del resto neppure analizzato la natura di queste spese, che nel caso in esame non è verosimile dessero luogo anche per la modestia dell'importo alla assunzione di un collaboratore stabile non entra quindi in gioco il contrasto giurisprudenziale in atto fra chi ritiene l'IRAP si applichi sempre a chi dispone di un dipendente anche part time, e chi ritiene invece che la sussistenza di un lavoratore subordinato sia solo un sintomo della eventuale esistenza di un'autonoma organizzazione . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.