Autocertificazione non sottoscritta … la Cassazione “firma” l’assoluzione

Per la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione è espressamente richiesta la sottoscrizione.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28684/2013, depositata il 3 luglio, con cui ha annullato la sentenza di condanna. Il caso. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico art. 483 c.p. , questo il reato per cui veniva inflitta la condanna alla pena di 2 mesi di reclusione ad un uomo per aver dichiarato falsamente l’avvenuto adempimento agli oneri contributivi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione allegata alla richiesta di inserimento nell’albo dei fornitori di beni e servizi della direzione di commissariato della Marina Militare di una città del sud Italia. Autocertificazione non firmata. Nel ricorso per cassazione presentato dall’imputato viene sottolineato che la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione non consente di ritenerla formalmente valida, di conseguenza non può ritenersi integrato il reato contestato. Proprio la Cassazione considera fondato il motivo proposto dal ricorrente. Infatti, non è sufficiente l’attribuzione del documento all’imputato, ma è necessario anche che la dichiarazione, per le modalità con cui è resa, sia formalmente idonea – nei confronti della pubblica amministrazione – a provare i fatti ivi contenuti . L’assenza della sottoscrizione rende l’autocertificazione priva di efficacia. È la stessa legge, recante Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa , all’art. 46 dichiarazioni sostitutive di certificazioni , che richiede espressamente – conclude la Cassazione - per la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che l’atto sia sottoscritto cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta. La sentenza impugnata, dunque, viene annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 maggio – 3 luglio 2013, n. 28684 Presidente Dubolino – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. P.P. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Taranto di condanna alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'articolo 483 del codice penale. 2. All'imputato è contestato di avere falsamente dichiarato di aver adempiuto agli oneri contributivi nei confronti dell'Inps e dell'Inail nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione allegata alla richiesta di inserimento nell'albo dei fornitori di beni e servizi della direzione di commissariato della Marina Militare di . 3. Con un unico motivo di ricorso il P. sostiene che la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione non consenta di ritenerla formalmente valida ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445-2000 e dunque che non possa ritenersi integrato il reato di cui all'articolo 483 del codice penale. 4. Il ricorrente sostiene, poi, non esservi prova che la dichiarazione sia stata da lui redatta, posto che egli si avvale per la sua attività di numerosi dipendenti e collaboratori. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Occorre innanzitutto precisare che, secondo la giurisprudenza più recente, il reato sussiste solo se la falsa dichiarazione concerne fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità ex pluribus , Sez. 5, n. 19325 del 03/02/2012, Grasso, Rv. 252678 ciò premesso, si deve distinguere tra la attribuibilità dell'atto ad un determinato soggetto e la idoneità probatoria dell'atto. 2. È con riferimento al primo aspetto che la corte d'appello di Taranto ha correttamente ritenuto di attribuire il documento al P. , in quanto a provenienza soggettiva ma ciò non è sufficiente per ritenere integrato il delitto contestato, posto che è necessario anche che la dichiarazione, per le modalità con cui è resa, sia formalmente idonea - nei confronti della pubblica amministrazione - a provare i fatti ivi contenuti. 3. Nel caso di specie, la legge articolo 46 del d.p.r. 445-2000 richiede espressamente per la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione che l'atto sia sottoscritto ne consegue che in mancanza di sottoscrizione la dichiarazione non è idonea a provare alcunché ed è, anzi, totalmente priva di efficacia nei confronti della pubblica amministrazione, cosicché la direzione di commissariato della Marina Militare di avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di inserimento nell'albo dei fornitori presentata dalla Provinciali Service. 4. In conclusione, deve ritenersi che il reato contestato non sia sussistente ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.