Il potere dovere del giudice di merito di interpretazione della domanda e di qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in giudizio incontra, anche in appello, il limite nell’oggetto della contestazione, nel cui ambito la decisione deve essere mantenuta affinché sia rispettato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16561, depositata il 2 luglio 2013, in occasione di un ricorso presentato da un condominio. Il caso. Quest’ultimo aveva convenuto in giudizio una società per sentirla condannare alla rimessione in pristino e alla restituzione dell’intercapedine condominiale. La convenuta, proprietaria di un magazzino, se ne era impossessata realizzando aperture transitabili nel muro perimetrale, chiudendo con due muri il collegamento con le intercapedini laterali dell’edificio condominiale ed edificando sull’area inglobata. Costituitasi in giudizio, la società aveva dichiarato di godere di un diritto reale d’uso sul tratto d’intercapedine, risultante dall’atto pubblico di acquisto del magazzino. Il Tribunale aveva accolto la domanda, rilevando la natura condominiale dell’intercapedine in questione e l’estinzione del diritto di uso alla data dell’acquisto del magazzino. Però, in seguito ad appello, la Corte territoriale aveva riformato la decisione di primo grado, qualificando il diritto sull’intercapedine come servitù posta a carico della parte comune condominiale intercapedine e a favore di una proprietà esclusiva magazzino . Inoltre, aveva affermato che, nonostante l’atto pubblico non facesse riferimento ad un uso esclusivo, ciò si doveva logicamente ritenere implicito , dato che se si fosse trattato di un uso consentito a ciascun condomino non sarebbe stato necessario farne menzione. Correlazione tra chiesto e pronunciato. Per la cassazione di tale sentenza il condomino ha presentato ricorso, lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c. Infatti, secondo il ricorrente, la decisione impugnata era incorsa nella violazione del principio di correlazione fra il chiesto e il pronunciato, in quanto era stata accolta la domanda di costituzione di un diritto di servitù, radicalmente diversa da quella oggetto di causa, ove era stato dedotto un diritto reale d’uso. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, poiché il thema decidendum , nel giudizio di primo e secondo grado, riguardava esclusivamente la sussistenza o meno del diritto d’uso della società convenuta sulla parte di intercapedine dell’edificio condominiale. Infatti, il convenuto ne vantava il diritto e l’attore ne contestava la sussistenza, sia perché non si trattava di uso esclusivo, sia perché esso non consentiva l’impossessamento del bene e il mutamento della sua destinazione. Superamento dei limiti della domanda. Per gli Ermellini, a fronte della delimitazione della controversia nell’ambito di tali contrapposte posizioni e pretese delle parti, il giudice di appello non poteva superare i limiti della domanda di parte convenuta, riconoscendole un diritto reale diverso da quello domandato e non compreso neppure implicitamente nel petitum , riservato al potere dispositivo delle parti.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 maggio - 2 luglio 2013, n. 16561 Presidente Triola Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.4.1997 il Condominio in omissis , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, la PER.LE s.r.s. per sentirla condannare alla rimessione in pristino ed alla restituzione dell'intercapedine condominiale. Esponeva che la convenuta, proprietaria di un magazzino sito al piano fondi, se ne era impossessata realizzando aperture transitabili nel muro perimetrale, chiudendo con due muri il collegamento con le intercapedini laterali dell'edificio condominiale ed edificando sull'area inglobata servizi igienici ed altre opere. Si costituiva in giudizio la PER.LE s.a.s., assumendo di godere di un diritto reale d'uso sul tratto di intercapedine posto al di sotto della via omissis , come risultante dall'atto pubblico di acquisto del magazzino, per notaio Ottoboni del 9.12.21 e dall'atto per notaio Castello del 16.10.1981 con cui il successore del primo assegnatario aveva venduto ad essa convenuta, il magazzino, trasferendole poi lo stesso diritto d'uso previsto nel precedente atto di acquisto 9.12.1921. Con sentenza 21.2.2002 il Tribunale accoglieva la domanda del condominio rilevando l'intercapedine in questione aveva natura condominiale il diritto di uso risultava già estinto alla data del rogito 16.10.1981 e, quindi, non trasferibile a terzi in forza del combinato disposto degli artt. 1026 e 979, 1 co. c.c., secondo cui il diritto d'uso, al pari di quello di usufrutto, non può eccedere la vita dell'usufruttuario in ogni caso l'avvenuto accorpamento dell'intercapedine oggetto di causa alla proprietà esclusiva della PER.LE s.a.s., come accertato mediante C.T.U., esulava dal contenuto del diritto d'uso e, conseguentemente, la convenuta andava condannata alla rimessione in pristino dell'intercapedine stessa. Avverso tale sentenza la PER.LE s.a.s. proponeva appello cui resisteva il Condominio. Con sentenza depositata il 3.6.2006 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, respingeva le domande del Condominio condannandolo al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Osservava la Corte territoriale che il Condominio aveva tardivamente eccepito la decadenza per abuso del diritto d'uso ed aveva mutato la propria domanda laddove aveva chiesto, oltre il termine previsto dall'art. 183 c.p.c., l'accertamento dell'inadempimento della PER.LE agli obblighi dell'usuario qualificava il diritto di quest'ultima sull'intercapedine come servitù posta a carico della parte comune condominiale intercapedine ed a favore d'una proprietà esclusiva magazzino , affermando che, nonostante i due atti pubblici suddetti non facessero riferimento ad un uso esclusivo, ciò si doveva logicamente ritenere implicito , dato che se si fosse trattato di un uso consentito a ciascun condomino, ex art. 1021 c.c., non sarebbe stato necessario farne menzione. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Condominio in omissis , in persona dell'amministratore pro tempore, formulando due motivi con i relativi quesiti di diritto. Resiste con controricorso la PER.LE s.a.s Motivi della decisione Il Condominio ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché omessa, carente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia incorrendo nella violazione del principio di correlazione fra il chiesto e pronunciato, la Corte di merito aveva accolto la domanda di costituzione di un diritto di servitù, radicalmente diversa da quella oggetto di causa ove era stato dedotto un diritto reale d'uso aveva, inoltre, omesso di esaminare il contenuto delle clausole contenute nei due atti pubblici di acquisto del magazzino e di raccordale con le precedenti clausole 2 in alternativa o in subordine violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1027, 1059 c.c. nonché carente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove la sentenza impugnata, nell'accogliere il primo motivo di appello, aveva dichiarata costituita una servitù volontaria sull'intercapedine espressamene ritenuta condominiale, nonostante la servitù stessa fosse stata costituita da uno soltanto dei condomini e non da tutti gli altri. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il thema decidendum, nel giudizio di primo e di secondo grado, riguardava esclusivamente la sussistenza o meno del diritto d'uso della società convenuta sulla parte di intercapedine dell'edificio condominiale, sita sotto la Via OMISSIS , diritto che la Per.Le s.a.s., sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, sosteneva esserle stato attribuito con il rogito per Notaio Castello in data 16.10.1981 il condominio attore, a sua volta, contestava la sussistenza del diritto stesso, sia perché non si trattava di uso esclusivo, sia perché esso non consentiva l'impossessamento del bene ed il mutamento della sua destinazione. Orbene, a fronte della delimitazione della controversia nell'ambito di tali contrapposte posizioni e pretese delle parti, il giudice di appello ha configurato il diritto vantato dalla società convenuta come servitù costituita in favore del magazzino della Per.Le s.a.s. ed a carico dell'intercapedine condominiale, incorrendo nella violazione del principio di correlazione fra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c È evidente, infatti, che riguardando la controversia fra le parti la sussistenza o meno di un diritto d'uso, non poteva il giudice di appello superare i limiti delle domanda di parte convenuta, riconoscendole un dritto reale diverso da quello domandato e non compreso neppure implicitamente nel petitum , riservato al potere dispositivo delle parti. In linea con quanto rilevato questa Corte ha affermato il principio secondo cui il poteredovere del giudice di merito di interpretazione della domanda e di qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in giudizio incontra, anche in appello, il limite nell'oggetto della contestazione, nel cui ambito la decisione deve essere mantenuta affinché sia rispettato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. nonché il principio fondamentale del contraddittorio Cass. n. 21745/2006 n. 3366/2004 n. 13568/2008 . Deve, pertanto, accogliersi il primo motivo, rimanendo assorbito il secondo motivo in quanto dipendente dal primo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova anche per le spese del giudizio di legittimità.