I compensi per gli avvocati cambieranno: ecco lo schema di regolamento che sostituirà i parametri

Il Consiglio Nazionale Forense ha fatto pervenire ai Consigli dell’Ordine e ad altri Organismi forensi tra questi anche le Associazioni forensi maggiormente rappresentative lo schema di regolamento del Ministro della Giustizia relativo alle norme dei cosiddetti ‘nuovi parametri’.

Trattasi, a dire il vero, soltanto di uno schema e pertanto occorre immediatamente evidenziare come, al momento, il sistema parametrico sia tutt’ora regolato dalle norme contenute nel Decreto 20/7/12 n. 140. Rispetto al regolamento che verrà si sono già registrate prese di posizioni alquanto diverse secondo alcuni sarebbe comunque penalizzante per gli avvocati, secondo, invece, le note esplicative del Ministero, vi sarebbe, in varie parti almeno del provvedimento, un incremento talvolta più, talvolta meno significativo rispetto ai parametri vigenti. Vale la pena ricordare che l’art. 13, comma 6, della recente normativa di riforma della professione forense legge n. 247/12 prevede che i parametri devono essere emanati proprio con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense ogni due anni. Come vedremo poco oltre viene comunque confermata la più importante caratteristica del sistema parametrico. Quest’ultimo, infatti, viene ad essere applicato solo e soltanto nel caso di mancata determinazione consensuale tra avvocati e cliente del compenso dovuto. 1 Cenni introduttivi. La bozza in questione consta di 29 articoli suddivisi in 5 distinti capi 1 disposizioni generali [artt. 1-3] 2 disposizioni concernenti l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria [artt. 4-11] 3 disposizioni concernenti l’attività penale [artt. 12-17] 4 disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale [artt. 18-27] 5 disciplina transitoria ed entrata in vigore [artt. 28 e 29]. Da un primo sommario esame della bozza di cui trattasi emerge, senza dubbio, un’impostazione complessiva del regolamento, in parte diversa rispetto a quanto attualmente vigente in forza del Decreto n. 140/12. Può dirsi però confermata l’impostazione seguita dal Decreto n. 140/12 sulla distinzione tra attività stragiudiziali e attività giudiziali e, rispetto a quest’ultime, sull’attività giudiziale, civile, amministrativa e tributaria da un lato e attività penale dall’altro. 2 Le disposizioni generali. L’art. 1 della bozza conferma, quanto già stabilito dall’art. 1 del Decreto n. 140/12. L’ambito applicativo del nuovo regolamento, come già detto in precedenza, è quello di disciplinare il sistema parametrico dei compensi dovuti all’avvocato nel caso di mancata determinazione consensuale dei compensi stessi. Quindi viene ad essere confermato un dato ormai noto in ambito forense in difetto di un accordo consensuale tra le parti in ordine al compenso da percepire per determinate prestazioni, si applicherà il sistema parametrico. Il nuovo regolamento precisa che il sistema dei parametri riguarderà anche le ipotesi di liquidazione giudiziale, anche officiosa, nonché di prestazione nell’interesse di terzi o di prestazione prevista dalla legge. Proporzionalità del compenso rispetto all’importanza dell’opera. Interessante notare come l’art. 1, comma 2, ribadisca un principio importante il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera”. Questa correlazione tra l’importanza della prestazione svolta e la liquidazione del compenso è già presente nel Decreto n. 140/12. Peraltro ciò non deve sorprendere poiché è bene ricordare che l’art. 2233, comma 2, del Codice Civile, stabilisce proprio che la misura del compenso per le professioni intellettuali deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Nella nuova bozza di regolamento il legame tra l’importanza dell’attività ed il compenso a cui si ha diritto viene specificato in varie e distinte norme. Per quanto attiene all’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il legame in questione viene indicato nell’art. 4. Per quanto attiene all’attività penale, il richiamo viene indicato nell’art. 12 e, infine, per quanto attiene all’attività stragiudiziale, il suddetto richiamo viene indicato nell’art. 19. Diritto al compenso per l’attività effettivamente svolta. Nella bozza in questione viene confermato il principio secondo il quale sussiste diritto alla liquidazione del compenso maturato per l’opera effettivamente svolta. Il principio è infatti contemplato nell’art. 7 per quanto attiene alle attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, nell’art. 12 per quanto attiene all’attività penale, infine nell’art. 25 per quanto attiene all’attività stragiudiziale. Le spese forfettarie. L’art. 2 della bozza reintroduce il diritto al rimborso delle spese forfettarie. Da notare che quest’ultime potranno essere liquidate nella misura tra il 10% e il 20% del compenso per la prestazione. Interessante notare che le spese forfettarie che con il vecchio sistema tariffario, di cui al Decreto Ministeriale n. 127/04, venivano definite spese generali dall’art. 14 della tariffa civile, dall’art. 8 della tariffa penale e dall’art. 12 della tariffa stragiudiziale erano indicate in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari. Nella bozza di regolamento si parla invece di un valore che è relativo alla forbice tra il 10% e il 20% e quindi non vi sarà più misura fissa per questo tipo di rimborso. Ovvio che ciò riguarda le spese diverse da quelle cosiddette ‘documentate’. Quest’ultime, infatti, sono sempre rimborsabili dietro la prova dell’avvenuto pagamento. Applicazione analogica dei parametri Ministeriali. La bozza di regolamento prevede art. 3 l’applicazione analogica dei parametri laddove i compensi non sono regolati da specifica previsione rispetto ad una fattispecie. Norma quest’ultima estremamente importante perché consente di ritenere che vi sia la precisa volontà di applicare, in mancanza di un accordo tra le parti, sempre e comunque il sistema parametrico tanto da ricorrere al sistema dell’analogia per colmare eventuali lacune. 3 L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. All’attività giudiziale di cui trattasi sono dedicate alcune norme molto importanti. Innanzitutto l’art. 4 che indica i parametri generali per la determinazione dei compensi. Norma quest’ultima che conferma, peraltro, il meccanismo di liquidazione per fasi introdotto con il Decreto n. 140/12. Secondariamente l’art. 5 che riguarda la determinazione del valore della controversia, norma, peraltro, che detta anche criteri di valutazione che consentono di individuare allorquando la controversia è di valore indeterminabile. In terzo luogo l’art. 8 che disciplina il caso di società professionali e pluralità di difensori. Vi sono poi norme, anch’esse significative, che riguardano le cause di valore superiore ad € 520.000,00 art. 6 , i procedimenti arbitrali sia rituali, che irrituali - art. 10 nonché le trasferte art. 11 . Parametri generali. La liquidazione del compenso per l’attività civile, amministrativa e giudiziaria, tiene conto a delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata b dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare c delle condizioni soggettive del cliente d dei risultati conseguiti e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Da notare immediatamente che una simile impostazione si trova anche nell’art. 12 della bozza che riguarda gli elementi generali di individuazione del compenso per l’attività penale. La norma stabilisce inoltre che, in relazione alla difficoltà dell’affare e questo pare davvero un limite perché più che difficoltà dell’affare si potrebbe parlare in senso lato di difficoltà complessiva della prestazione , si tiene conto dei contrasti giurisprudenziali nonché della quantità e del contenuto della corrispondenza informativa. Il principio dei valori medi. L’art. 4, comma 1, seconda parte, stabilisce che il Giudice tiene conto del valore medio di cui alle tabelle allegate. Naturalmente il valore medio può essere aumentato oppure diminuito. L’aumento potrà avvenire fino all’80% e la diminuzione fino al 50%. Una particolare previsione di variazione in aumento o in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria aumento fino al 100%, riduzione fino al 70% . Assistenza di più persone con la stessa posizione processuale. La bozza di regolamento art. 4, comma 2 prevede anche l’aumento del compenso unico nel caso di assistenza a più soggetti con medesima posizione processuale. L’aumento per ogni soggetto oltre il primo e fino a dieci avverrà nella misura del 20%. L’aumento sarà invece del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci e fino a un massimo di 20. Da notare che questa è una sensibile differenza rispetto al Decreto n. 140/12 ed è sostanzialmente un ritorno al meccanismo tariffario, prova ne sia che una regola come quella di cui trattasi era contenuta nell’art. 5 della tariffa civile, amministrativa e tributaria di cui al Decreto Ministeriale n. 127/04. La separazione consensuale. Tanto la separazione consensuale e il divorzio ad istanza congiunta, stando a quanto disposto dall’art. 4, comma 3, comportano una liquidazione del compenso maggiorata in ragione del 20% rispetto a quello altrimenti liquidabile per l’assistenza ad un solo soggetto. La liquidazione per fasi. La bozza di regolamento conferma la liquidazione per fasi anche se vi sono delle differenze rispetto al sistema attualmente vigente. Con il Decreto n. 140/12 le fasi sono le seguenti - studio della controversia - introduzione del procedimento - istruttoria - decisoria - esecutiva Con la bozza di regolamento, se approvata nel testo trasmesso dal C.N.F., le fasi saranno - studio della controversia - introduttiva del giudizio - istruttoria - decisionale - di studio e introduttiva del procedimento esecutivo - istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo Pare quindi che il regolamento abbia dato, soprattutto se sarà confermato, maggior risalto alla fase esecutiva, tanto da dover prevedere due distinti momenti relativi alla medesima e cioè il momento di studio e introduttivo nonché il momento di istruttoria e trattazione. La conciliazione giudiziale o la transazione della controversia. Niente di nuovo sotto questo profilo. Nel caso di conciliazione giudiziale è previsto infatti un aumento del compenso fino ad 1/4 rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale e fermo quanto già maturato per l’attività svolta. Anche con il Decreto n. 140/12 era e cioè è previsto un aumento del compenso fino al 25% rispetto a quello per la fase decisoria nel caso di transazione. La condotta dilatoria ha effetti negativi sulla liquidazione. Rimane fermo nella bozza analizzata l’elemento di valutazione negativa inerente la liquidazione del compenso laddove l’avvocato adotti condotte abusive tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. La norma contiene una regola già nota rispetto alla quale si possono tranquillamente condividere le indicazioni già svolte in tema di commento al sistema parametrico nelle varie pubblicazioni uscite subito dopo il luglio 2012. Determinazione del valore della controversia. Il valore della controversia, ai sensi dell’art. 5, è determinato a norma del codice di procedura civile. Ci sono specifiche previsioni per determinati tipi di azioni ad esempio per quelle surrogatorie e revocatorie o per i giudizi di divisione . Da notare però che nei giudizi di pagamento di somma o di liquidazione del danno la liquidazione del compenso sarà calcolata in forza della norma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Trattasi di una norma che pare archiviare il cosiddetto principio della domanda ed è senz’altro norma negativa poiché comporterà una probabilmente ingiustificata contrazione del compenso in realtà dovuto. Tra l’altro occorre immediatamente evidenziare come una simile disposizione possa essere in evidente contrasto con una delle indicazioni generali contenute in ambito parametrico per le attività civili, amministrative e tributarie e cioè quella relativa alla difficoltà dell’affare in relazione alla complessità delle questioni trattate che, com’ noto, possono essere assai complesse a prescindere dal valore economico delle stesse. Vi sono poi disposizioni art. 5, comma 3 che riguardano la giustizia amministrativa e art. 5, comma 4 che riguardano gli organi di giustizia tributaria. Non sempre trattasi di norme condivisibili in tema di liquidazione del compenso, si pensi, tra le altre, al limite del quinquennio, in caso di oneri poliennali, per l’attribuzione del valore alla controversia tributaria. Controversia di valore indeterminabile. In tutti i casi nei quali il valore effettivo della controversia non risulta determinabile mediante l’applicazione di un criterio specifico, la controversia si considererà di valore indeterminabile. Quest’ultime cause, a norma dell’art. 5, comma 6, si considerano di regola ed a questi fini di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00. Se invece la causa di valore indeterminabile risulta di particolare importanza, per oggetto, numero e complessità delle questioni trattate o per la rilevanza degli effetti, o dei risultati anche di natura non patrimoniale , si considera entro la scaglione fino ad € 520.000,00. La pluralità dei difensori e società professionali. Nel caso in cui la difesa venga affidata a più avvocati, ciascuno di questi ha diritto, nei confronti del proprio cliente, al compenso per l’attività prestata. Tuttavia nella liquidazione a carico del soccombente saranno computati i compensi per un solo avvocato. Se l’incarico professionale è affidato ad una società di avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista. Rientra infine art. 8, comma 2 nella bozza di regolamento la previsione di un compenso, non superiore al 20%, dell’importo parametrico per le funzioni di domiciliazione. Praticanti abilitati e trasferte. Ai praticanti è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti ed è prevista l’indennità di trasferta e rimborso spesa nel caso in cui la causa sia celebrata fuori dal luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. L’indennità di trasferta, e questo vale, come vedremo, anche nel caso di esercizio di attività penale e stragiudiziale, è regolata dall’art. 27 della nuova bozza. In pratica al professionista sarà rimborsato il costo del soggiorno documentato, con il limite di un albergo a 4 stelle, nonché una maggiorazione del 10% delle spese accessorie relative al viaggio e in caso di utilizzo di mezzo proprio è riconosciuta, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio, una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante al litro. 4 L’attività penale. I parametri generali per la determinazione dei compensi in ambito penale sono indicati nell’art. 12 della bozza. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto di numerosi elementi che in parte coincidono con quanto previsto dall’art. 4 della bozza per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. La liquidazione del compenso dovuto per prestazioni di natura penalistica, però, considera elementi ulteriori rispetto a quanto avviene in sede civile e infatti, tiene conto a delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata b dell’importanza, della natura e della complessità del procedimento c della gravità e del numero delle imputazioni d del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dei contrasti giurisprudenziali f dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolge la prestazione e della rilevanza patrimoniale di quest’ultima g del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza dei trasferimenti fuori dal luogo di svolgimento abituale della professione h dell’esito ottenuto, anche riguardo alle conseguenze civili. Senza considerare che nella valutazione del compensi si dovrà in ogni caso tener conto del numero delle udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio e anche del tempo necessario all’espletamento delle attività stesse. Pertanto l’avvocato penalista che sottoporrà una richiesta di compensi sulla base del sistema parametrico come regolato dalla bozza Ministeriale avrà senz’altro cura di indicare specificamente, sulla scorta degli elementi sopra indicati, l’entità delle prestazioni fornite non dimenticando di inserire alcunché. Rispetto al Decreto n. 140/12 pare di poter dire che la norma in questione offre sicuramente maggiore possibilità per l’avvocato di giustificare e soprattutto illustrare il valore economico attribuibile al proprio operato. Il principio dei valori medi vale anche in ambito penalistico. L’art. 12, comma 1, seconda parte, stabilisce, in sede penale, ciò che è già previsto per le attività giudiziali civili, amministrative e tributarie. Il Giudice infatti tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate alla bozza che, in applicazione dei parametri generali, possono essere di regola aumentate, anche in questo caso, fino all’80% e diminuite fino al 50%. Assistenza di più persone . Quando l’avvocato penalista assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato nella misura del 20% oltre il primo assistito e fino ad un massimo di dieci soggetti. Può inoltre essere aumentato del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci e fino ad un massimo di venti. Anche in questo caso vi è un ritorno alle previsioni del sistema tariffario e precisamente a quanto stabiliva l’art. 3, della tariffa penale, del Decreto Ministeriale n. 127/04. Ma il richiamo al vecchio sistema tariffario non si esaurisce qui. Infatti la suddetta disposizione della bozza trova applicazione, esattamente come prevedeva il vecchio art. 3 delle tariffe penali, anche nel caso di più procedimenti riuniti e proprio dal momento della disposta riunione. Ciò vale, così come valeva nel sistema tariffario, anche nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti. Sotto questo profilo pertanto la bozza sembrerebbe introdurre aspetti migliorativi rispetto al sistema parametrico attualmente vigente. Liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La bozza di regolamento prevede che per le liquidazioni di prestazioni svolte con il patrocinio a spese dello Stato si tenga specifico conto della concreta incidenza degli atti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono ridotti di regola al 30%. Trattasi di una disposizione senz’altro più favorevole rispetto all’attuale art. 9 del Decreto 20/7/12 n. 140 che, proprio relativamente a questo tipo di prestazioni, prevede una riduzione degli importi dovuti sino alla metà. Liquidazioni per fasi. Anche per l’attività penale si procede alla liquidazione dei compensi per fasi. Ciò è perfettamente in linea con quanto già previsto nel più volte citato Decreto n. 140/12 e precisamente dall’art. 12. Stando alla nuova bozza si distinguono a fase di studio [che attiene all’esame e allo studio degli atti, all’ispezioni dei luoghi, alla ricerca dei documenti, alle consultazioni con il cliente, alla redazione di pareri o relazioni, scritte o orali, che siano in grado di esaurire l’attività] b fase introduttiva del giudizio [che riguarda gli atti introduttivi come, ad esempio, gli esposti, le denunce, le querele, le istanze, le opposizioni, i ricorsi, le impugnazioni] c fase istruttoria o dibattimentale [che riguarda scritti, richieste, partecipazioni o assistenze ad atti e ad attività istruttorie procedimentali o processuali vere e proprie rese anche in udienza pubblica o in Camera di Consiglio, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova e alla formazione della prova, comprese le liste testi e/o consulenti nonché gli esami degli stessi] d fase decisionale [che riguarda le difese orali e scritte e l’assistenza alla discussione sia in Camera di Consiglio che in udienza pubblica]. E’ di tutta evidenza che rispetto all’impostazione dell’attuale Decreto 140/12 non vi è, nella nuova bozza, alcun riferimento alla fase esecutiva che invece è prevista dal citato Decreto all’art. 12, comma 1. Società di avvocati, indennità di trasferta e praticanti. Gli artt. 14, 15 e 17 della nuova bozza disciplinano, confermando regole che abbiamo già visto in precedenza, la liquidazione del compenso nel caso di incarico conferito a società di avvocati art. 14 , l’indennità di trasferta art. 15 , i compensi per i praticanti abilitati art. 17 . Anche in questo caso se l’incarico è conferito ad una società di avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista. Sono previste le indennità di trasferta nel caso in cui si presti l’attività professionale fuori dal luogo di esercizio prevalente della professione e per i praticanti con patrocinio è prevista la liquidazione del compenso ridotta alla metà. Parte civile. L’art. 16 della nuova bozza prevede che all’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato, si applicano i compensi parametrici. 5 L’attività stragiudiziale. Per quanto attiene all’attività stragiudiziale l’art. 19 della bozza di regolamento Ministeriale prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto di vari elementi che sostanzialmente coincidono con quanto già previsto dall’art. 4 per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. Più precisamente si tiene conto a delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata b dell’importanza dell’opera c della natura, della difficoltà e del valore dell’affare d della quantità e qualità delle attività compiute e delle condizioni soggettive del cliente f dei risultati conseguiti g del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. Anche l’art. 19 prevede, così come il già citato art. 4, che in ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolarmente conto dei contrasti giurisprudenziali rilevanti nonché della quantità e del contenuto della corrispondenza informativa. La norma in questione stabilisce, come già visto per le attività giudiziali tutte con esclusione della sola fase istruttoria per le questioni civili, amministrative e tributarie , che i valori medi dei parametri possono essere aumentati fino all’80% o diminuiti fino al 50%. Principio di autonomia della prestazione stragiudiziale. Da segnalare anche l’art. 20 della nuova bozza che stabilisce il principio di corresponsione dei compensi per quell’attività stragiudiziale che, sia pur svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, abbia caratteristiche di autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima. Determinazione del valore dell’affare e causa superiore ad € 520.000,00. L’art. 21 della nuova bozza stabilisce che nella liquidazione del compenso il valore dell’affare venga determinato a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo comunque al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando il valore risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di rito. Vi sono poi indicazioni specifiche contenute nei commi 2, 3, 4, 5, che riguardano prestazioni stragiudiziali in ambito di determinati e specifici affari come, ad esempio, quelli relativi alle procedure concorsuali, alle successioni o divisioni, agli affari amministrativi e a quelli tributari . L’art. 21 ribadisce poi alcuni principi già evidenziati e cioè che il valore effettivo dell’affare, se non risulta determinabile, mediante criteri stabiliti, si considera indeterminabile. In quest’ultimo caso gli affari si considerano, di regola, ai fini del calcolo parametrico, non inferiori ad € 26.000.00 e non superiori ad € 260.000,00. L’art. 22 disciplina le cause di valore superiore ad € 520.000,00. 6 Considerazioni conclusive. Difficile dare un giudizio definitivo sulla nuova bozza ministeriale. Innanzi tutto occorrerà verificare se la suddetta bozza sarà totalmente confermata nel testo attualmente a disposizione dei Consigli degli Ordini e degli studiosi della materia deontologica. Non v’è dubbio che stando alle note esplicative del Ministero confortate dal raffronto tabellare tra gli allegati al Decreto 140/12 attualmente vigente e gli allegati alla bozza vi sia un complessivo incremento dei compensi. Non si può però fornire un giudizio di soddisfazione solo in forza del suddetto dato. Alcune incongruenze presenti nel Decreto vigente sono sostanzialmente rimaste tali e quali nella nuova bozza. Non v’è dubbio infatti che pur prendendo in considerazione l’importanza della causa e più precisamente delle questioni che ne sono oggetto in alcuni casi è davvero difficile arrivare ad una quantificazione congrua del compenso dovuto all’avvocato. Si pensi, ad esempio, al processo penale allorquando vede coinvolte numerose persone imputate, moltissimi testi e consulenti e si celebra attraverso un percorso caratterizzato da numerosissime udienze istruttorie. Difficile pensare che in un caso come questo la bozza di regolamento ministeriale possa portare ad una liquidazione più congrua rispetto al Decreto vigente forse sarà superiore, ma non in maniera così significativa . La mancanza, infine, di una specifica disposizione in ambito penalistico per le difese d’ufficio per le quali è assai raro che possa essere stipulato un accordo sui compensi tra cliente e legale, porta a ritenere che per queste difese valgono gli stessi identici criteri di liquidazione per le difese fiduciarie.