Rimborsi della contribuzione di malattia: istruzioni dall’INPS

Con il messaggio n. 17917 del 25 ottobre 2013, l’INPS illustra ai datori di lavoro le modalità e le condizioni per la gestione dei rimborsi della contribuzione di malattia versata per i propri dipendenti per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011.

L’INPS illustra così i criteri per la gestione dei rimborsi ai datori di lavoro della contribuzione di malattia versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011. Il quadro normativo. L’art. 20, comma 1, D.L. n. 112/2008, ha previsto che i datori di lavoro che hanno corrisposto - per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune - il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione di tale indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto stesso, restando, comunque, acquisite alla gestione e conservando efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. Successivamente, con l’art. 18, comma 16, D.L. n. 98/2011, è stato inserito il nuovo comma 1-bis all’art. 20, D.L. n. 112/2008, chiarendo che - dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune il trattamento economico di malattia, sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia - l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia di cui all'art. 20, comma 1, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto un trattamento economico, sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia erogata dall’INPS, in quanto a ciò tenuti da una norma di legge o dalla contrattazione collettiva, trova applicazione fino al 30 aprile 2011 - ai sensi dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, la contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011, dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è irripetibile e come tale non suscettibile di rimborso. L’INPS spiega ora le modalità operative attraverso cui i datori di lavoro possono chiedere il rimborso della contribuzione versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011. Soggetti interessati. Il datore di lavoro deve inviare specifica istanza tramite l’apposita sezione Rimborsi/compensazioni”, presente in versamenti F24” - specificando la disposizione del contratto collettivo applicato, in base alla quale ha corrisposto ai suoi dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia - allegare all’istanza di rimborso, copia della disposizione contrattuale, - specificando gli importi versati mensilmente a titolo di contribuzione di malattia ed i periodi ai quali si riferiscono i versamenti in parola. Si ricorda che il diritto al rimborso dei contributi è soggetto al termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2946, c.c. fonte www.fiscopiu.it

TP_LAV_13messINPS17197