Guidava ubriaco: lo dice il referto medico, e tanto basta

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere accertato anche attraverso il referto emesso in seguito ad esami ematologici effettuati al pronto soccorso successivamente ad un intervenuto incidente stradale che ha visto coinvolto l’agente. A nulla rileva, ai fini dell’utilizzabilità della prova, il mancato previo consenso dello stesso alla sottoposizione a tale esame medico, anche quando lo stesso è stato effettuato non già come accertamento di PG, ma solo come esame di routine a seguito del ricovero.

Il caso. Il Gip del Tribunale di Sondrio condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 1 e 2, lett. c , 2 bis e 2 sexies , avendo lo stesso provocato un incidente stradale intorno alle cinque del mattino, che lo aveva visto impattare contro un muro, mentre si trovava alla guida del proprio autoveicolo sentenza confermata in toto dalla Corte di Appello di Milano. Illegittimità dell’acquisizione della prova. Proponeva ricorso l’imputato, lamentando principalmente violazione degli artt. 186, comma 5, c.d.s. guida sotto l'influenza dell'alcool e 191 c.p.p. prove illegittimamente acquisite , per avere il giudice di appello condannato l’allora appellante sulla base di una prova illegittimamente acquisita. Ed invero, deduceva il ricorrente che dovesse considerarsi nullo e/o inutilizzabile l’esito dei prelievi ematici effettuati presso il Pronto Soccorso di Sondalo, presso cui era stato ricoverato, stante che gli stessi erano stati effettuati al di fuori di esigenze terapeutiche ed in assenza del suo previo consenso, essendo questi giunto in ospedale con un trauma cranico. Utilizzo dei risultati degli esami medici. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, con tale pronuncia la Corte si allinea a quello che è l’orientamento prevalente sul punto. In particolare, ribadisce che sono utilizzabili, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati dell’accertamento del tasso alcolemico conseguente a prelievo ematico, eseguito al Pronto Soccorso su richiesta della P.G. operante ai sensi dell’art. 186 comma 5 c.d.s., nei confronti di soggetto ricoverato perché rimasto coinvolto in incidente stradale. La norma, infatti, prevede che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge . In tal senso, non rileva l’assenza del consenso dell’interessato. Accertamento effettuato a prescindere dal consenso dell’interessato? D’altra parte, come ritenuto ancora dalla giurisprudenza della Suprema Corte, i risultati del prelievo ematico, effettuato per terapie di P.O. nei confronti di soggetto coinvolto in un incidente stradale e non preordinato ai fini di prova, possono ben essere utilizzati per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, pure se manchi il consenso del paziente. E ciò perché, come evidenziato da alcune sentenze della Corte Costituzionale n. 238 e 194/1996 è stato lo stesso legislatore a stabilire agli artt. 186 e 187 come risolvere il contrasto tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale nei confronti del conducente in apparente stato di ebbrezza, prevedendo una specifica disciplina. Dunque, in conclusione, afferma la Corte che l’art. 186, comma 5, è norma speciale, e pertanto l’accertamento ivi previsto può essere effettuato a prescindere dal consenso dell’interessato, stante che la ratio della norma è quella di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 maggio – 5 settembre 2013, numero 36393 Presidente Sirena – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza in data 6 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 8 novembre 2011 emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio che dichiarò, in esito a giudizio abbreviato, F.M. colpevole della contravvenzione prevista dall'articolo 186 commi 1 e 2 lett. c , 2- bis e 2- sexies cod. strada, commessa in omissis , ad ore 5,20 tasso alcoolico accertato in 2,04 gr./l. condannandolo per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi SEI, giorni VENTI di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda - pena sospesa -. Erano altresì applicate all'imputato le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo. Propone ricorso il F. per tramite del difensore, articolando due motivi, così riassunti. Con il primo, si duole della violazione degli articolo 186 comma 5 cod. strada e dell'articolo 191 cod.proc.penumero Rappresenta il ricorrente che l'accertamento ematico effettuato dal Presidio ospedaliere di a richiesta dei Carabinieri, quale unica prova d'accusa sarebbe nullo e/o inutilizzabile perché eseguito od in difetto di reale e consapevole consenso del prevenuto ricoverato presso il nosocomio dopo l'incidente stradale provocato impattando contro un muro alla guida di autoveicolo a causa del trauma cranico commotivo e del trauma discorsivo del rachide cervicale, riportati ovvero al di fuori dei normali protocolli medici ed al di fuori di esigenze terapeutiche, in difetto di uno stato di alterazione psico-fisica”. Con la seconda censura lamenta la difesa la violazione dell'articolo 186, comma 2-bis cod. strada. La Corte d'appello avrebbe, in primo luogo, errato ritenendo sussistente detta aggravante, benché il F. non avesse provocato un incidente,poiché non era venuto a collisione con altri veicoli. Inoltre si duole il ricorrente sia della mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche concesse dal Tribunale, a fronte dello stato di incensuratezza sia dell'omesso giudizio di comparazione con l'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 186, comma 2- bis cod. di guisa da impedire all'imputato di richiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall'articolo 186 comma 9 - bis cod. strada. Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza. Considerato in diritto Il ricorso va giudicato inammissibile per manifesta infondatezza. Il primo motivo dedotto che rappresenta la reiterazione di identico motivo d'appello già esaminato dalla Corte d'appello si connota per l'autoreferenzialità e per l’apodittica apparenza dell'assunto. Come osservato dai Giudici di seconda istanza, era dato pacifico che l'imputato ebbe a provocare un incidente stradale venendo a collisione con il muro perimetrale di un edificio sito nel centro urbano di , mentre era alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcoolica. Ovviamente a nulla rileva che nel sinistro non siano stati coinvolti altri veicoli per una fortunata quanto fortuita evenienza ovvero che non siano state provocate lesioni all'incolumità di altri utenti della strada. Ricoverato al pronto soccorso di con diagnosi di trauma cranico commotivo e di trauma discorsivo del rachide cervicale, il prevenuto veniva sottoposto ad accertamento dell'etilemia - risultato positivo tasso pari a 2,04 gr./l. - mediante prelievo ematico, previo consenso. Ora, come correttamente rimarcato dalla Corte d'appello, nessuna obiezione è possibile sollevare a tale proposito, atteso il descritto contesto fattuale. Tantomeno può dubitarsi dell'utilizzabilità degli esiti di tale accertamento che, salvo espresso dissenso, la stessa P.G. aveva facoltà di richiedere alla stessa struttura sanitaria articolo 186 comma 5 cod. strada . In ogni caso, l'attestazione dei sanitari sull'apparente normalità” delle condizioni dell'imputato all'atto del ricovero, lungi dalla speciosa obiezione di contraddittorietà con i successivo esito della rilevazione del tasso alcoolemico, valeva ad escludere qualsivoglia ipotizzato stato di incoscienza atto ad inficiare la prestazione del consenso. La pronunzia impugnata risulta peraltro in linea con il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con sentenza di questa stessa Sezione numero 1827 del 4 novembre 2009 dep. 15 gennaio 2010 imp. Boraco che fa diretto rinvio ad altre decisioni conformi si è invero affermato che sono utilizzabili i risultati dell'accertamento del tasso alcoolemico conseguenti a prelievo ematico eseguito al pronto soccorso, a richiesta della P.G. à sensi dell'articolo 186 / comma 5 cod. strada quale norma speciale nei confronti di soggetto ricoverato perché rimasto coinvolto in incidente stradale senza che rilevi l'assenza del consenso dell'interessato . Altra recente sentenza Sez. 4 numero 26108/2012 è stata così massimata I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue . In senso conforme, questa stessa Sezione 4 con la sentenza numero 4118/2008 ha stabilito che I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. In motivazione, la Corte ha precisato che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona ”. In sintonia con siffatta interpretazione della norma di legge, depone altresì l'insegnamento del Giudice delle leggi cfr. motivazione della sentenza Corte cost. numero 238/1996 che,nel giudicare costituzionalmente illegittimo l'articolo 224 / comma 2 cod. proc. penumero per contrasto con l'articolo 13 / comma 2 Cost. laddove consentiva al giudice penale, in sede di operazioni peritali, di disporre misure incidenti sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato, in spregio alla prestabilita riserva di legge informata ad assicurare il rispetto del principio di tassatività ha invece sottolineato che dalla stessa censura di illegittimità erano sottratti proprio gli articolo 186 e 187 cod. strada con i quali Il legislatore -operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale -aveva dettato una specifica disciplina dell'accertamento, sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza, della concentrazione di alcool nell'aria espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento disciplina ritenuta dalla stessa Corte costituzionale, immune da profili di illegittimità anche con la sentenza numero 194 del 1996 che ha escluso la denunziata venerazione dell'articolo 13 / comma 2 Cost. atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge, non configurando peraltro il prelievo ematico un trattamento sanitario obbligatorio . La disposizione di cui all'articolo 185 / comma 5 cod. strada deve ritenersi quindi norma speciale la cui applicazione prescinde dalla necessità del consenso dell'interessato. Ed è altresì ovvio che la ratio che sottende la diretta e legittima utilizzabilità a fini probatori, del referto relativo all'accertamento del tasso alcoolemico, eseguito tramite prelievo di sangue discende dall'ineludibile esigenza primaria di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e soprattutto l'incolumità di tutti gli utenti. In conformità infine con il richiamato orientamento interpretativo della Corte costituzionale e nell'ottica di garantire in concreto l'effettiva ed immediata tutela degli interessi fondamentali della collettività attraverso gli accertamenti disposti dalla Polizia Giudiziaria in presenza della condizioni di urgenza di cui all'articolo 354, comma 2 cod. proc. penumero mette conto altresì sottolineare che, con recente novella articolo 27 della legge 30 giugno 2009 numero 85 è stato soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 354 / comma 3 cod. proc. penumero disposizione di ordine generale che prescriveva alla polizia giudiziaria, in caso di accertamenti comportanti il prelievo di materiale biologico, di conformarsi al disposto dell'articolo 349 / comma 2- bis cod. proc. penumero ovverosia di dotarsi di autorizzazione scritta del P.M., in mancanza di consenso dell'interessato al prelievo coattivo. Il secondo motivo è specificamente inammissibile ex articolo 606 comma 3 codice di rito concernendo presunte violazioni di legge in ordine all'omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado rispetto all'aggravante di cui all'articolo 186 comma 2-bis cod. strada non dedotte con l'atto d'appello, con cui l'imputato si era unicamente doluto della mancata motivazione in punto all'eccessività della pena. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente cfr. Corte Costituzionale sent. numero 186 del 7-13 giugno 2000 al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.