Con il provvedimento numero 24268 del 15 marzo 2013, rispondendo ad un interpello, l’Autorità Antitrust ha ritenuto come non vessatoria una clausola contrattuale predisposta da una società assicuratrice che impone all’assicurato di cedere il credito derivante da un incidente solo ai carrozzieri che hanno una convenzione con l’assicurazione, a meno che la società stessa non acconsenta alla cessione.
L’importanza del caso. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha deciso di pubblicare il provvedimento numero 24268 del 15 marzo 2013, «in considerazione della novità e della rilevanza della clausola oggetto di interpello e del numero assai elevato dei consumatori potenzialmente coinvolti, essendo essa destinata ad essere inserita in un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile». La cessione del credito. La società assicuratrice ha redatto una nota informativa, a margine della clausola, che spiega al consumatore cosa sia la cessione di credito essa «consiste in un contratto in forza del quale l’assicurato non si limita a delegare al carrozziere il solo incasso del risarcimento del danno da parte dell’Impresa c.d. delega di pagamento , ma conferisce al medesimo ogni diritto di risarcimento ipotizzabile a seguito del sinistro. Pertanto, sottoscrivendo tale atto, l’assicurato trasferisce al carrozziere ogni proprio diritto legato al risarcimento del danno, ivi compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti dell’impresa e di richiedere voci di danno diverse dal semplice costo delle riparazioni del veicolo». La clausola in esame. La società assicuratrice ha previsto una particolare clausola nel proprio modello contrattuale sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. Tale cessione di credito può avvenire solo verso carrozzieri convenzionati con l’assicurazione stessa. Se l’assicurato desidera cedere il proprio credito ad un carrozziere non convenzionato deve farne richiesta alla compagnia assicuratrice, che può liberamente negare il proprio assenso, che viene però considerato presunto nel caso in cui la società non fornisca una risposta al richiedente entro 4 giorni. La clausola «opera solo laddove l’assicurato danneggiato rivolga la richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore c.d. procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 d.lgs. numero 209/2005, recante il Codice delle Assicurazioni , ferma restando la possibilità di chiedere – alternativamente – il risarcimento al soggetto civilmente responsabile». Quindi nel caso si opti per questa seconda possibilità, la clausola non vale l’assicurato è libero di cedere il proprio credito al carrozziere che desidera. Libertà contrattuale limitata, ma nessuna vessatorietà. L’Autorità «rileva che la clausola oggetto di interpello, pur limitando la libertà contrattuale dell’assicurato di cedere il proprio credito risarcitorio ad un riparatore non convenzionato, senza anticipare il costo della riparazione, non integra un’ipotesi di vessatorietà». Innanzitutto perché tale clausola opera solo nei casi di risarcimento diretto e poi perché comporta vantaggi sia per la società che per il consumatore/assicurato. Infatti, la clausola «nella sua unitarietà, bilancia interessi diversi meritevoli di tutela quali, dal lato dell’impresa, l’esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti cui è collegato anche l’aumentano dei costi», causato dall’ingiusto aumento dell’entità dei danni da parte dei carrozzieri «dal lato del consumatore/assicurato, la libertà di scegliere il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione avvalendosi della delega di pagamento, con tempi rapidi per l’attivazione del perito e l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso alla cessione del credito verso riparatori non convenzionati». L’Antitrust quindi non ravvisa «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dell’assicurato». In aggiunta rileva che l’operatività di tale clausola comporta uno sconto sul premio, fruibile al momento della liquidazione del danno.
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