Per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 Stat. lav. nella sua previgente formulazione , il ritardato pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione è risarcibile secondo i principi dettati dalla generale disciplina codicistica per l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Il caso. La Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado e richiamandosi ai principi affermati dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, condannava una società al pagamento, in favore di una propria ex dipendente, delle somme da quest’ultima maturate nel periodo compreso tra la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del recesso e la data di pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione di cui all’articolo 18, comma 5, Stat. lav. il quale, nella sua previgente formulazione, statuiva che «[ ] al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto» . L’impugnazione della società sul punto è presente un contrasto giurisprudenziale. Contro tale pronuncia la società ricorreva alla Corte di Cassazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, nelle obbligazioni con facoltà alternativa per parte del creditore come è considerata l’opzione in esame la scelta del lavoratore avviene con una dichiarazione irrevocabile che estingue il rapporto di lavoro, senza possibilità di chiedere le retribuzioni maturate successivamente. Ed infatti, ad avviso della ricorrente, una volta esercitata l’opzione per le quindici mensilità viene irrevocabilmente meno la disponibilità del lavoratore alla ripresa del servizio, con il conseguente venir meno anche dell’obbligo retributivo. Il primo orientamento l’esercizio dell’opzione non fa cessare il rapporto. La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, dà ampio conto di un annoso contrasto giurisprudenziale, che trae origine dai principi in passato affermati dalla Corte Costituzionale Corte Cost. numero 81/1992 . In particolare, secondo un primo orientamento, la norma in esame configura una «obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore». Su questo presupposto, la Cassazione ha tradizionalmente ritenuto corretta una ricostruzione per cui, anziché la prestazione dovuta in via principale i.e. la reintegrazione nel posto di lavoro , il creditore ha facoltà di pretenderne una diversa, di natura pecuniaria e dovuta solo in quanto quest’ultimo dichiari di preferirla. Secondo questo orientamento, tuttavia, il rapporto di lavoro non cessa per effetto della scelta del lavoratore bensì solo al momento di effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, ragion per cui l’eventuale ritardo nella corresponsione dell’indennità comporta il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione sino al momento del suo effettivo pagamento. Il secondo orientamento l’esercizio dell’opzione fa cessare il rapporto ma i «rimedi» devono essere effettivi. Secondo un diverso orientamento, che di recente si stava consolidando, «non è dubbio che la scelta dell’indennità sostitutiva da parte del lavoratore sia irrevocabile e che il rapporto di lavoro non possa essere ricostituito». Questo secondo orientamento, che la Corte compiutamente rappresenta, fa comunque discendere dal ritardo nel pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione globale di fatto medio tempore maturata. Ciò in quanto il sistema delineato dall’articolo 18 Stat. lav. impedirebbe «al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione ed interessi ex articolo 429 c.p.c.», nell’applicazione di un più generale principio c.d. di «effettività dei rimedi». Il terzo orientamento fatto proprio dalla sentenza l’esercizio dell’opzione fa cessare il rapporto e le conseguenze sono solo quelle civilistiche. Ê infine presente un terzo - ed ultimo - orientamento Cass. numero 15869/2012 che, pur non citandolo, la Corte di Cassazione in questa occasione fa proprio accogliendo il ricorso della società. Ritiene infatti la Corte che il secondo orientamento citato sia corretto nelle premesse i.e. che l’esercizio dell’opzione comporta la cessazione del rapporto di lavoro ma non nelle conclusioni. Ed infatti, ad avviso della Corte, una volta che il lavoratore eserciti l’opzione si verifica l’impossibilità di ricostituire il rapporto di lavoro, impossibilità da cui non può che discendere il venir meno di ogni obbligo retributivo. Per l’effetto, ed in estrema sintesi, le conseguenze derivanti dal ritardo nel pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione non possono che essere quelle previste dalla comune disciplina civilistica in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, «con assoluta indifferenza – ai fini parametrici del risarcimento del danno – della retribuzione globale in precedenza riconosciuta al lavoratore».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 ottobre 2012 - 11 marzo 2013, numero 5950 Presidente Vidiri – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 30 ottobre 2006 la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 18 novembre 2004, ha condannato la Adriana s.r.l. al pagamento in favore di S.M.A. della somma di Euro 16.589,10 a titolo di retribuzione dalla data della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento a quella di pagamento dell'indennità sostitutiva di cui all'articolo 18, 5 comma L. 300 del 1970. La corte territoriale ha motivato tale pronuncia con l'osservanza del principio, già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 81 del 1992 e successivamente dalla Corte di Cassazione, secondo cui il lavoratore illegittimamente licenziato che ha esercitato la facoltà di cui al 5 comma dell'articolo 18 L. 300 del 1970, ha diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni fino al momento dell'effettiva corresponsione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione. La Adriana propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi. Resiste con controricorso la S Entrambe le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 18, V comma legge 300 del 1970 come modificato dall'articolo 1 della legge numero 108 del 1990, ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che nell'obbligazione con facoltà alternativa per parte del creditore, l'esercizio dell'opzione avviene con una dichiarazione di scelta irrevocabile che estingue il rapporto senza possibilità di chiedere le retribuzioni successive. Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 360, numero 4 cod. proc. civ. cessazione dell'obbligo retributivo a seguito dell'indisponibilità del lavoratore a riprendere il lavoro. In particolare si deduce che la corte territoriale avrebbe omesso l'esame della circostanza per cui, una volta esercitata l'opzione per le quindici mensilità, cessa per il lavoratore la sua disponibilità alla ripresa del servizio con il conseguente venir meno dell'obbligo retributivo, per cui il sistema delineato dall'articolo 18 limita il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, dal giorno del licenziamento a quello della comunicazione sostitutiva della reintegrazione. Il primo motivo è fondato. La questione all'esame riguarda specificamente le conseguenze economiche connesse al ritardo da parte del datore di lavoro nel pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ed impone di valutare preventivamente l'ulteriore questione relativa alla possibilità, in base ad una corretta ricostruzione giuridica dell'istituto, di ritenere o meno che, una volta effettuata l'opzione, il rapporto di lavoro possa essere ricostituito, e di considerare se la prima di esse debba essere risolta in stretta connessione con la seconda ovvero anche in modo indipendente dalla stessa. La questione ha avuto contrastanti soluzioni in sede di giurisprudenza anche di questa corte di legittimità. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 81 del 1992, ha affermato come più congrua l'interpretazione che ravvisa nella norma impugnata articolo 18, comma 5 l. 300/70 un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore. Ha ritenuto corretta una ricostruzione in virtù della quale, anziché la prestazione dovuta in via principale, cioè la reintegrazione nel posto di lavoro, il creditore ha facoltà di pretendere una prestazione diversa di natura pecuniaria, che è dovuta solo in quanto dichiari di preferirla, e il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo. Il rapporto non cessa per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la valenza di dichiarazione di recesso, bensì solo al momento e per effetto del pagamento dell'indennità sostitutiva cfr. C. Cost. cit. . Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, successiva a quella che inizialmente aveva condiviso una tale impostazione v. Cass. 6.3.2003 numero 3380, Cass. 28.7.2003 numero 11609, Cass. 16.3.2009 numero 6342 , ha ritenuto che fossero da precisare o da modificare le rationes delle sentenze sopra citate, da condividere nel decisum , ma affermando che non è dubbio che la scelta dell'indennità sostitutiva da parte del lavoratore sia irrevocabile e che il rapporto di lavoro non possa perciò essere ricostituito cfr., tra le altre, Cass. 30.11.2009 numero 25233 . Ed in tal senso ha dichiarato di condividere anche precedente pronunzia della S. C. del 17.2.2009 numero 3775, resa in fattispecie in cui il lavoratore, dopo avere scelto l'indennità sostitutiva, pretendeva il ripristino del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età. Ha, però, comunque riaffermato il principio secondo il quale l'ammontare del risarcimento del danno da ritardo deve essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto. Nella pronunzia numero 25233/2009 richiamata, superandosi lo schema della obbligazione con facoltà alternativa, ipotesi sulla cui configurabilità erano sussistenti dubbi quando la scelta spettasse al creditore, è stato ritenuto che nella facoltà di scelta operata dal lavoratore sia preferibile ravvisare una dichiarazione di volontà negoziale del lavoratore, i cui effetti sono sottoposti al termine dell'effettivo ricevimento dell'indennità. E sul piano delle conseguenze, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennità, il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto Cass. 6 marzo 2003 numero 3380, 28 luglio 2003 numero 11609, 16 marzo 2009 numero 6342 e, da ultimo Cass. 13.10.2011 numero 21044, nonché Cass. 21267/2011 . Il sistema dell'articolo 18 cit. - come ancora puntualizzato da questa Corte v. Cass. 16 novembre 2009 numero 24199 - si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo, principio che la pronunzia numero 6342 del 2009 definisce di effettività dei rimedi e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell'indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex articolo 429 c.p.c Questo essendo il quadro giurisprudenziale delineatosi in merito alla questione in esame, ritiene il Collegio che dopo l'esercizio del diritto di opzione - diritto potestativo - la reintegrazione, in virtù della scelta irrevocabilmente effettuata dal lavoratore, divenga inesigibile e che di conseguenza, rispetto ad una prestazione inesigibile non sia configurabile un inadempimento del datore che genera le conseguenze risarcitorie ispirate alla continuità giuridica del vincolo. Come sopra evidenziato, tale continuità è sicuramente da escludere ove la facoltà di opzione sia stata irrevocabilmente espressa e ciò risulta coerente con la previsione di una somma forfettizzata che cristallizza l'obbligo residuale del datore di lavoro, non più riferito alla reintegrazione, obbligo, quest'ultimo, rispetto al quale soltanto, proprio a conferma della diversità strutturale delle situazioni, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è facultato, con l'ausilio di presunzioni semplici, alla prova dell’” aliunde perceptum o dell’ aliunde percipiendum . Conclusioni queste che trovano un supporto decisivo in alcune considerazioni di carattere generale. Ed infatti, a ben vedere, con riferimento alla peculiare disciplina in tema di licenziamento illegittimo, ed in particolare a quella relativa alla indennità sostitutiva in esame, non sembra consentito un approccio ermeneutico che, in un ottica civilistica, si esaurisca nella scelta di assoggettare la suddetta indennità o alla normativa dell'obbligazione facoltativa o a quella dell'obbligazione alternativa istituti intorno ai quali, come è noto, si è, in buona misura, incentrato il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza pure in relazione alle ricadute in termini risarcitori derivanti dalla scelta della indennità ex articolo 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970 numero 300. A tale riguardo, vanno in primo luogo e su un piano generale rimarcati - in linea con quanto a più riprese sostenuto dalla dottrina acontrattualistica del rapporto di lavoro - sia la non permeabilità agli schemi civilistici di una rapporto - come quello in esame - che vede coinvolta la persona di chi fornisce l'attività lavorativa, sia l'ingiustificato irrigidimento in una normativa di generale portata, di specifici istituti che, per essere funzionalizzati a soddisfare peculiari esigenze riscontabili soltanto in ambito giuslavoristico, sono alla base di norme speciali e nello stesso esaustive delle diverse problematiche ricollegabili all'esercizio dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto. Ed infatti, una qualificazione dell'obbligazione scaturente dall'esercizio del suddetto diritto di opzione in termini di obbligazione facoltativa o alternativa, ai fini di una estensione automatica e completa di tutta la relativa disciplina, fa sorgere qualche riserva in relazione ad una normativa codicistica - di cui alla sezione II del capo VII articolo 1285 - 1291 c.c. - che, per essere parametrata in via generale su obbligazioni aventi portata patrimoniale, non si presta ad essere automaticamente ed integralmente estesa ad un rapporto avente ad oggetto anche obbligazioni di natura valoriale. Per di più una soluzione diversa da quella in questa sede patrocinata finisce per dimostrarsi priva di effettiva utilità, dal momento che, per il chiaro tenore della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 18 citato, la sola interpretazione letterale fornisce la soluzione per tutte le ricadute riscontrabili nella realtà fattuale a seguito dell'effettuata opzione. Al riguardo non può negarsi che con riferimento al lavoratore cui si è riconosciuto il diritto alla reintegra - e che dopo tale riconoscimento ha dichiarato di preferire l'indennità sostitutiva - la regolamentazione statutaria contiene, sia per quanto attiene alla fase precedente, che a quella successiva all'esercizio del diritto di opzione, una regolamentazione completa che può ritenersi - seppure con una epitome - articolata nei seguenti momenti per il tempo antecedente all'esercizio del diritto di opzione il risarcimento dei danni a favore del lavoratore illegittimamente licenziato va liquidato alla stregua delle regole dettate dal precedente comma 4 dell'articolo 18 l'esercizio del diritto potestativo di opzione porta - allo spirare dei termini di cui alla parte finale del comma 5 della norma statutaria - la risoluzione del rapporto lavorativo per il periodo successivo a tale momento il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile alla stregua delle regole di cui al comma 4 dell'articolo 18, non più evocabili in ragione della verificatasi risoluzione del rapporto, per cui costituiscono corollari dell'estinzione del rapporto lavorativo l'applicazione in materia risarcitoria dei generali principi codicistici dettati in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie e l'indifferenza - ai fini parametrici del risarcimento del danno - della normativa sulla retribuzione soprattutto se contenuta nel contratto stipulato successivamente alla risoluzione del rapporto e ciò in linea con quanto statuito da questa Corte di cassazione con la già citata sentenza numero 3775 del 2009. Consegue, pertanto, da quanto sinora detto - ed è bene ribadirlo - che, una volta esercitata l'opzione, il rapporto di lavoro non può essere più ricostituito sicché, non potendo configurarsi una lesione della posizione del lavoratore per effetto della perdurante cessazione del vincolo, lo speciale rimedio risarcitorio disciplinato dal comma quarto dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970 non può trovare applicazione in ragione della sopravvenuta impossibilità di ricostituzione del rapporto lavorativo impossibilità che determina il conseguente venir meno di ogni obbligo retributivo da parte del datore di lavoro. Per concludere, la sentenza impugnata va confermata ed il ricorso rigettato - in quanto non perdurando dopo l'esercizio dell’opzione il rapporto lavorativo - non possono trovare fondamento le domande dei ricorrenti che hanno rivendicato il diritto alle retribuzioni a titolo risarcitorio ai sensi del comma quarto dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, laddove le loro domande dovevano fondarsi su una diversa causa petendi , e cioè sul diritto al ristoro dei danni conseguenti all'inadempimento della obbligazione pecuniaria di cui all’indennità sostitutiva della reintegra e tutto ciò in applicazione di un principio di diritto che può enunciarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, c.p.c., nei seguenti termini Le obbligazioni scaturenti dalla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato volta al riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - con la consequenziale richiesta anche del risarcimento dei danni connessa all'esercizio del diritto potestativo di opzione - sono compiutamente disciplinate dalla disposizione del comma 5 dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 numero 300, che, in ragione della specificità del rapporto lavorativo e delle esigenze che con tale disposizione si sono intese soddisfare, si configura come una norma speciale che osta, oltre che alla qualificazione delle suddette obbligazioni in termini di obbligazioni alternative o facoltative, anche all'applicazione dei generali principi codicistici correlati alla suddetta qualificazione. Ne consegue che l’interpretazione letterale della disposizione statutaria, doverosa per il suo chiaro tenore, comporta un proprio ambito applicativo che si articola per quanto attiene alla liquidazione dei danni rivendicati dal lavoratore nei seguenti termini per il periodo antecedente all'esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei danni va liquidato alla stregua delle regole dettate dal precedente comma 4 dell'articolo 18 e l'esercizio del diritto di opzione determina la risoluzione del rapporto lavorativo per il periodo successivo a tale momento, il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile alla stregua delle regole di cui al comma 4 dell'articolo 18, dovendo in seguito alla risoluzione definitiva del rapporto lavorativo trovare applicazione i principi codicistici dettati in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con la assoluta indifferenza - ai fini parametrici del risarcimento del danno - della retribuzione globale in precedenza riconosciuta al lavoratore. Il secondo motivo di ricorso va assorbito in ragione delle argomentazioni che hanno portato all'accoglimento del primo. Per concludere, dunque, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'articolo 384, comma 2 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda dello S. perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto in quanto la suddetta domanda è fondata su elementi fattuali e di diritto diversi da quelli posti a base dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché su principi anche essi diversi da quelli in precedenza enunciati. La peculiarità della questione trattata e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità difformi giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite dell'intero processo. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da S.M.A. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.