Evidente il peso, in negativo, dei postumi invalidanti derivati alla donna a causa dell’incidente. Assolutamente irrilevante il fatto che l’impiego, ora irraggiungibile, fosse precario già prima dello sfortunato episodio.
Precarietà lavorativa acclarata. E poi, colmo della sfortuna, anche i postumi di un incidente stradale, con concrete conseguenze invalidanti. Razionale dedurre un peggioramento delle condizioni economiche, sensato riconoscere l’assegno divorzile modificando le condizioni originarie fissate tra i due ex coniugi Cassazione, ordinanza numero 9508, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Contributo. Nessun dubbio sulla necessità di un impegno dell’uomo nei confronti delle propria ex moglie su questo concordano i giudici di primo e di secondo grado, stabilendo a favore della donna un assegno mensile «a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio». Quantum? Solo 50 euro in Tribunale, 200 euro in Corte d’Appello. Numeri a parte, ciò che emerge, in maniera chiara, è il miglioramento della situazione reddituale dell’uomo – alla luce degli «accertamenti eseguiti dalla Polizia tributaria» – e il peggioramento netto «delle condizioni della donna», anche «a causa di nuove patologie, acuite dalle conseguenze di un incidente stradale». E, secondo i giudici, non possono modificare tale posizione della donna una «modesta rendita di un appartamento» e «un assegno alimentare» versatole dal figlio. Ripercussioni. Ad avviso dell’uomo, però, il ‘peso specifico’ riconosciuto ai postumi dell’incidente è eccessivo. Soprattutto per una ragione anche prima dell’episodio, difatti, la donna non ha «svolto attività lavorativa». Ma tale visione viene completamente respinta dai giudici della Cassazione, i quali sottolineano, invece, il fatto che la donna, seppur in maniera precaria e saltuaria, aveva comunque svolto un lavoro, prima dell’incidente. Di conseguenza, è legittimo dedurre che «l’aggravamento dello stato di salute, acuito dai postumi di un incidente stradale» ha impedito alla donna «di dedicarsi ad alcun proficuo lavoro, peraltro anche in precedenza svolto in modo alquanto precario». Quindi, si possono considerare acclarati i «giustificati motivi per la revisione delle condizioni di divorzio», soprattutto perché la donna «faceva affidamento sui proventi di un impiego, che poi ha dovuto abbandonare a causa di patologie successivamente insorte ed aggravatesi a seguito dell’incidente stradale». Conclusioni semplici da trarre, ora assolutamente legittima la decisione della Corte d’Appello, confermata anche in Cassazione, di riconoscere alla donna il diritto a un assegno mensile di 200 euro, ovviamente a carico dell’ex marito.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 novembre 2012 – 18 aprile 2013, numero 9508 Presidente Salmè – Relatore Campanile Ritenuto in fatto e in diritto Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione. 1. - ll Tribunale di Pescara, pronunciando sul ricorso proposto da D.T.C. nei confronti dell’ex coniuge M.G., ten dente a una modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divor zio del 27 marzo 2001, poneva a carico del M. un assegno pari ad € 50,00, tenendo conto dell’aggravamento delle condizioni di salute della donna. 2. - La Corte di appello dell’Aquila, con la decisione oggetto di scruti nio, pronunciando sui reclami proposti, rispettivamente in via princi pale, dal Marcucci e dalla D.T., elevava l’assegno divorzile ad € 200,00 mensili, osservando, per quanto qui maggiormente rileva, che - come risultava dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia tributaria - i redditi dell’uomo erano di gran lunga superiori rispetto a quelli consi derati dal tribunale, mentre le condizioni della donna, anche a causa di nuove patologie, acuite dalle conseguenze di un incidente stradale, e rano notevolmente peggiorate, potendo la stessa fare affidamento sol tanto sula modesta rendita di un appartamento e su un assegno ali mentare di 200 euro versatole dal figlio. 3 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M., de ducendo tre motivi, cui la D.T. resiste con controricorso. 4 - Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infonda tezza. 4.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 9 della 1. numero 898 del 1970, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per non essersi dimostrato, da parte della D.T., il peggioramento delle proprie condizioni rispetto alla pregressa situazione economica. 4.2 - Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale, ai sensi dell’ari. 360, primo comma, numero c.p.c., in merito alla capacità lavorativa della D.T. 4.3 - Con il terzo motivo il M. denuncia violazione degli articolo 5 e 9 della 1. numero 898 del 1970, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per aver la corte territoriale considerato in maniera inadeguata le condizioni patrimoniali degli ex coniugi, valutando erroneamente le dichiarazioni dei redditi acquisite e i dati trasmessi dalla Guardia di Fi nanza. 5 - Il primo motivo e in parte inammissibile, cd in parte infondato. ln primo luogo si attribuisce una sorta di “neutralità” al peggioramento delle condizioni di salute della D.T., sostenendosi che comunque la stessa, anche in precedenza, non avrebbe svolto attività lavorativa. Non viene, quindi, colta la ratio decidendi della decisione impugnata, nella quale esplicitamente si afferma che l’aggravamento dello stato di salute della donna, acuito dai postumi di un recente incidente stradale, le aveva “impedito di dedicarsi ad alcun proficuo lavoro, per altro an che in precedenza svolto in modo alquanto precario”, in maniera tale da dover ritenere la sopravvenienza di giustificati motivi per la revisio ne delle condizioni del divorzio, “atteso che la D.T. faceva affidamento sui provenni di un impiego, che poi ha dovuto abbandonare a causa di patologie suc cessivamente insorte ed aggravatesi a seguilo di incidente stradale”. D’altra parte, in maniera del tutto generica, e senza alcun rispetto del principio di autosufficienza, si afferma che la D.T. non avrebbe adeguatamente censurato la decisione di primo grado nel punto ineren te all’irrilevanza dell’invalidità sopravvenuta. La corte territoriale, inoltre, attribuendo rilievo alla nuova situazione, ha implicitamente valutato il tenore di vita della coppia durante il ma trimonio, ed ha correttamente applicato il principio relativo all’incidenza, in materia di revisione delle condizioni della separazione o del divorzio, della riduzione della capacità lavorativa di una delle par ti Cass., 3 gennaio 2011, numero 18 . 6 - Il secondo e il terzo motivo attengono alla mera riproposizione delle questioni già sottoposte alla corte territoriale e dalla stessa corret tamente valutate, con congrua motivazione, anche con riferimento all’attuale squilibrio reddituale degli ex coniugi e alle rispettive condi zioni economiche e personali con l’attribuzione di un assegno di C 200,00, frutto evidente dell’esame ponderato di tutte le circostanze a tal fine rilevanti , di talché le censure si risolvono in una richiesta di riesame dei merito della vicenda, insindacabile in questa sede, in pre senza, ripetesi, di una motivazione adeguata ed esente da incongruenze sul piano logico-giuridico. Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e no tificata alle parti costituite. Tale conclusione non viene scalfita dalla memoria depositata dal ricorrente, in quanto la corte territoriale, valu tando le condizioni stabilite nella decisione oggetto di revisione, e con siderando le specifiche sopravvenienze peggioramento delle condizio ni di salate della D.T., anche a seguito di incidente stradale, tali da far venia meno i “proventi di un impiego” “anche in precedenza svol to in modo alquanto precario”, cui si contrappone il miglioramento delle condizioni economiche del M. , ha correttamente applica to la norma contenuta nell’articolo 9 della l. numero 898 del 1970, fornendo adeguata motivazione che resiste al vaglio di legittimità, ove si prescinda valutazioni di merito, insindacabili in questa sede. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. numero 140 del 2012. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen to, in favore della controparte, delle spese processuali relative al pre sente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.300,00, di cui € 1.100,00 per compensi, oltre accessori di legge.