Basta la documentazione allegata al verbale d’assemblea a dimostrare che il socio era a conoscenza degli argomenti all’odg

Qualora da documenti allegati al verbale di assemblea è possibile desumere che il socio era stato convocato e informato sugli argomenti da trattare all’ordine del giorno, non sussiste l’ipotesi normativa di nullità della deliberazione per difetto assoluto di informazione del socio ai sensi del combinato disposto degli articolo 2375 e 2479 bis c.c

L’assemblea dei soci e il verbale delle deliberazioni. Il socio ricorrente censura la decisione della Corte territoriale partenopea per violazione degli articolo 2479 bis c.c., anche con riferimento all’articolo 2375 c.c. Le norme citate prevedono che il socio debba essere convocato almeno otto giorni prima dell’adunanza e informato tempestivamente sugli argomenti da trattare in assemblea. Proprio sotto questo profilo, l’articolo 2375 c.c., non a caso stabilisce che dal verbale assembleare debba risultare l’identità dei soci partecipanti e il relativo capitale rappresentato da ciascuno di essi, così come deve indicarsi nel verbale il risultato della votazione e l’identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. La pretesa violazione di redazione del verbale. Il socio ricorrente sostiene che dal verbale, nella parte attestante il risultato della votazione sulle modiche allo statuto societario, risultasse chiaramente il suo dissenso perché non era stato informato dell’intenzione, da parte degli altri soci, di apportare dette modifiche allo statuto societario, lamentando, quindi, la violazione degli articolo 2479 bis e 2375 c.c La regolarità della convocazione. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal socio dissenziente, conferma quanto affermato dalla Corte napoletana rilevando che, la circostanza di allegazione al verbale di una relazione da parte del socio ricorrente, fosse sufficiente per desumere l’infondatezza dell’eccezione di nullità della delibera assembleare per difetto assoluto di informazione del socio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 giugno - 13 settembre 2012, numero 15342 Presidente Fioretti – Relatore Scaldaferri Svolgimento del processo F.S.G., socio titolare di una partecipazione del 35% del capitale sociale della S.A.L.I.T. s.r.l., impugnò la deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria della società, nella riunione del 30 settembre 2004, aveva approvano il nuovo testo dello Statuto sociale con gli adeguamenti alle norme introdotte dal D.Igs.numero 6/2003, chiedendo che ne fosse accertata la nullità a norma dell'articolo 2379 ter comma 3 e 2377 comma 4 numero 3 cod.civ. per difetto di informazione del socio e incompletezza del verbale , o in subordine pronunciato l'annullamento ex articolo 2379 comma 1 cod.civ. in relazione ad alcune modifiche, non imposte dalle nuove norme oltre che in sé illegittime , e che pertanto non potevano essere approvate con la maggioranza semplice prevista solo in quel caso dall'articolo 223 bis disp.att.c.c. norma della quale peraltro sosteneva - proprio sotto il profilo della imposizione di alcune modifiche - l'illegittimità costituzionale , ma richiedevano la maggioranza dei due terzi e non il 65% raggiunto nella specie. La società convenuta si costituì in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell' impugnazione per non avere il G. manifestato il proprio dissenso alla delibera finale di approvazione dello Statuto nel suo insieme e articolo per articolo contestò inoltre nel merito ogni assunto avversario concludendo per il rigetto della domanda. Intervenne altresì in giudizio, prima del deposito dell'istanza di fissazione di udienza, G. G., socio titolare di una quota dell' 1% del capitale sociale, aderendo alle deduzioni ed istanze della convenuta. Il Tribunale di Torre Annunziata rigettò le domande, compensando le spese. Il gravame proposto, su sei motivi, dal G. è stato respinto dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza resa pubblica il 23 settembre 2008, che, ritenute insussistenti nella specie le prospettate ipotesi di nullità della delibera, ha ritenuto che la mancanza, nel testo del verbale della riunione inammissibilmente contestato dall'appellante senza proporre querela di falso , della manifestazione da parte del G. del proprio dissenso in ordine alla decisione dell'assemblea di approvare il nuovo teste dello Statuto nel suo insieme e articolo per articolo implicasse il superamento della contraria volontà da lui manifestata prima, con l'intervento nella discussione e l'allegazione al verbale di una relazione scritta, con conseguente sua carenza di legittimazione -in quanto non dissenziente all’impugnazione della delibera ex articolo 2379 comma 1 cod.civ. Avverso tale sentenza, F.S.G. ha proposto ricorso a questa Corte sulla base di quattro motivi illustrati anche da due memorie, cui resiste G. G. con controricorso, illustrato a sua volta da memoria. L'intimata S.A.L.I.T. s.r.l. non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto dedotto dal resistente, il ricorso debba ritenersi tempestivamente notificato a S.A.L.I.T. s.r.l. considerando che il procedimento notificatorio, non conclusosi positivamente a seguito della prima richiesta, tempestivamente inoltrata, di notifica nel domicilio eletto della società indicato nell'epigrafe della sentenza di appello in Riviera di C. , Napoli , è stato dopo pochi giorni riattivato dal ricorrente e si è quindi concluso positivamente con la notifica del ricorso all' indirizzo corretto di Via C. . In simili fattispecie, nelle quali l’errore iniziale non può ritenersi imputabile al ricorrente essendo nella specie correlato ad un'errata indicazione in sentenza , l’unicità del procedimento implica, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte cfr. S.U. numero 17352/09 Sez. L numero 6846/10 Sez. l numero 513/11 , che la notificazione eseguita ha effetto dalla data in cui il procedimento stesso è stato attivato. E poiché nella specie tale data 25 marzo 2009 si colloca entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello 26 gennaio 2009 , il rigetto dell'eccezione di inammissibilità si impone. 2. Con i primi due motivi, il ricorrente censura la ritenuta mancanza, nel testo del verbale della riunione, di una manifestazione del proprio dissenso in ordine alla delibera impugnata. Denuncia, con il primo, la violazione di norme di diritto articolo 2436 cod.civ. vecchio testo, articolo 2479 bis, anche con riferimento all'articolo 2375 cod.civ. , sostenendo che dal verbale, nella parte attestante il risultato della votazione sulle modifiche in questione, risulta il suo dissenso, e che non era quindi necessaria la ripetizione di tale dissenso in sede di approvazione dello Statuto nel suo insieme. Denuncia inoltre, con il secondo motivo, la contraddittorietà della motivazione per il fatto che, nonostante il rilievo dato dalla sentenza alla allegazione a verbale di una relazione esprimente inequivocamente il suo dissenso, la Corte sia pervenuta alla contraria conclusione. Con il terzo motivo denuncia la violazione del disposto degli articoli 1343 cod.civ., 24 e 102 Cost. con riferimento alla approvazione della nuova clausola arbitrale, stante il suo dissenso, senza l’unanimità nonostante la deroga alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita. Con il quarto motivo deduce infine la incostituzionalità della normativa del D.Lgs.numero 37/04 e dell'articolo 223 bis disp.att. c.c. per violazione degli artt.3, 24 e 42 Cost. 3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente attesa la stretta connessione, non meritano accoglimento. Da un lato, il ricorrente enumera alcune disposizioni di legge delle quali lamenta la violazione basando tuttavia i suoi assunti su una interpretazione del contenuto del verbale della riunione assembleare difforme da quella motivatamente espressa nella sentenza impugnata la questione in tal modo posta non ha dunque ad oggetto la individuazione del contenuto di dette norme di diritto, bensì la ricognizione in concreto del fatto controverso. Ricognizione che, essendo riservata al giudice del merito, non può essere oggetto di un riesame complessivo in sede di legittimità né quindi di una contestazione che riguardi esclusivamente il suo risultato conclusivo, essendo ammissibili solo specifiche censure in ordine alla motivazione che la sorregge sotto il profilo della sua insufficienza, o palese illogicità, o intrinseca contraddittorietà. D'altra parte, quest'ultima ipotesi - l'unica prospettata dal ricorrente nel secondo motivo - non ricorre nella specie. La Corte napoletana ha invero fatto riferimento alla circostanza della allegazione al verbale di una relazione da parte dell'odierno ricorrente onde desumerne la insussistenza nella specie della ipotesi normativa di nullità della deliberazione per difetto assoluto di informazione del socio ciò non solo non contrasta, ma neppure interferisce, con la considerazione censurata, secondo la quale la manifestazione di volontà contraria alle specifiche modifiche sottoposte a votazione che dunque la Corte non nega è stata superata dalla successiva condotta del ricorrente, che si è astenuto dal manifestare il proprio dissenso alla approvazione da parte dell' assemblea del testo dello statuto modificato articolo per articolo e nel suo insieme. Il rigetto del ricorso, sotto entrambi i profili esaminati, si impone dunque, restando assorbite le altre doglianze. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 3.200,00 - di cui € 200,00 per esborsi - oltre spese generali e accessori di legge.