Negato il diritto all’insegnamento di sostegno? Sì al danno esistenziale!

Per la prima volta è stato riconosciuto il diritto alla refusione del danno ex articolo 2059 c.c. ad una bambina affetta dalla sindrome di Down, cui era stato illegittimamente negato, rectius limitato, il diritto all’insegnamento di sostegno.

Ancora una volta la giurisprudenza di merito offre nuove interpretazioni e colma le lacune normative come ha fatto il Tar Sicilia – Palermo numero 2635 dello scorso 12 dicembre che, a pochi giorni di distanza dal Tar Toscana numero 1900/12, ha aggiunto un altro tassello a questa delicata materia, liquidando, per la prima volta, il danno esistenziale ad un alunno disabile, cui era stato compromesso il diritto all’insegnate di sostegno. La vicenda. I genitori di una bambina affetta da sindrome di Down ricorrevano, in forma semplificata, al Tar di Palermo contro i «provvedimenti dei quali non si conoscono gli estremi con i quali il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale hanno attribuito un numero di insegnanti di sostegno insufficienti ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso l'Istituto scolastico» frequentato dalla figlia e, nello specifico, hanno ridotto l’insegnamento di sostegno dalle 18 ore dovute a sole 7. Il Tar ha accolto il ricorso enunciando il principio di cui sopra. Il diritto allo studio non è soggetto a vincoli La menzionata sentenza del Tar Toscana, cui si rinvia in toto , ha ribadito che il diritto all’insegnante di sostegno per gli studenti disabili e/o con deficit di apprendimento è sacro e strettamente connesso al dovere d’istruzione per altro obbligatoria sino alla maggiore età . È volto all’integrazione dell’alunno svantaggiato con gli altri compagni di classe. Il mancato riconoscimento, dunque, integrerebbe non solo una lesione di questi diritti, ma anche una discriminazione inaccettabile. Infatti «L’articolo 12 della legge numero 104/1992 garantisce “il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.» Tar cit. . È un diritto fondamentale riconosciuto anche dalla Costituzione articolo 38 e «dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, numero 18». Lo Stato ha il dovere di garantirlo al soggetto disabile, abbattendo tutti gli ostacoli che possono comprimerlo C.Cost. nnumero 80/10 e 215/87 .L’insegnamento di sostegno è, invero, lo strumento con cui si compenetrano «la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico». Ergo non è soggetto ad alcun vincolo di compatibilità di bilancio, come le altre analoghe agevolazioni per i servizi sociali, per il risarcimento dell’equo indennizzo ex legge Pinto e similia , né a motivazioni tecnico-amministrative addotte dalla scuola come nella fattispecie. e legittima la refusione del danno esistenziale . «Il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità» rientra tra le «lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 numero 10120 ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 numero 18356 ». Infatti, l’illegittima contrazione del monte ore assegnato alla minore e l’addotta carenza di personale, comportano sia una violazione dell’onere di adottare adeguati strumenti di aiuto al disabile, sia un’illecita contrazione del suo diritto allo studio ed all’integrazione sociale, in deroga agli articolo articolo 2, 3, 34, 38 e 97 Cost. e 3, 12 e 13 della L. numero 104/92 Tar Palermo nnumero 360/11 e 460/12 . In breve «il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale vedi TAR Sardegna 2011, numero 695 e TAR Toscana, 18 aprile 2012, numero 746 ». La decisione del G.A . Ha ripristinato l’ausilio pari a 18 ore e ha liquidato, perciò, in via equitativa, il danno ex articolo 2059 c.c. pari ad €. 1.000,00 «per ogni mese ed in proporzione, per le frazioni di tempo inferiori al mese di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, a decorrere del giorno di deposito del presente ricorso e sino all’effettiva assegnazione».

TAR Sicilia, sez. I, sentenza 5 – 12 dicembre 2012, numero 2635 Presidente/Estensore Maisano Fatto e diritto In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare . La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali non è stato assegnato alla figlia minore del ricorrente, affetta da disabilità grave ex articolo 3 l. numero 104/1992 documentata come in atti , un insegnante di sostegno per un numero inferiore di ore, nonostante il progetto educativo didattico versato in atti, facesse riferimento al rapporto 1 a 1. Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità. La questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti della sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia per tutte la sentenza numero 360 del 24 febbraio 2011 , nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato. Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura di violazione degli articolo 2, 3, 34, 38 e 97 della Costituzione e degli articolo 3, 12 e 13 della legge numero 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione vedi di recente la numero 460 del 28 febbraio 2012 . Può ora procedersi all’esame della istanza risarcitoria, che il collegio ritiene fondata per le ragioni di seguito esposte. In merito alla illegittimità della assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, è sufficiente richiamare le considerazioni di cui al succitato precedente, mentre relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado la esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continua, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili. Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex articolo 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 numero 10120 ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 numero 18356 . Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” vedi TAR Sardegna 2011, numero 695 e TAR Toscana, 18 aprile 2012, numero 746 . Ciò posto il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € 1.000,00 mille/00 per ogni mese ed in proporzione, per le frazioni di tempo inferiori al mese di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, a decorrere del giorno di deposito del presente ricorso e sino all’effettiva assegnazione. Il ricorso deve, pertanto, nei limiti su precisati essere accolto e, per l’effetto - vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati - va riconosciuto il diritto della minore indicata in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 - vanno condannate le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore della predetta minore, di insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 - va condannata l’amministrazione resistente al risarcimento del danno come prima quantificato. Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto a annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato alla minore indicata in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore b dichiara il diritto della minore indicata in epigrafe ad essere assistita da insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 c condanna le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore della predetta minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 d condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno come quantificato in motivazione e condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato e gli accessori come per legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.