Rimborsi Irap negati se il ravvedimento è tardivo

Non ha diritto al rimborso delle imposte il contribuente che aderisce al ravvedimento operoso per mancata presentazione della dichiarazione oltre i termini di legge.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3158 del 29 febbraio 2012, ha negato al contribuente il rimborso Irap e Irpef perché aveva aderito al ravvedimento operoso quattro anni dopo non aver presentato la dichiarazione. In particolare, ha cosi statuito «il ravvedimento, nel caso di specie, era precluso dalla verifica della violazione nonché dal fatto che, comunque, la relativa istanza era stata presentata a distanza di circa quattro anni dalla omessa dichiarazione 1998 , in violazione della legge, che prevede la regolarizzazione avvenga entro tre mesi dalla omissione della dichiarazione». Il giudice di legittimità ha annullato la sentenza del giudice del gravame che aveva riconosciuto esistente l'obbligo di rimborso a carico dell'amministrazione finanziaria «anche in presenza di mancata presentazione della dichiarazione e tardività del ravvedimento operoso». Ravvedimento non possibile in 3 casi. La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd. «ravvedimento operoso» è prevista dall'art 13 d.lgs. numero 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. L’articolo 13, comma 1, d.lgs. numero 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria, sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante l'integrale osservanza degli adempimenti imposti dall'articolo 13 d.lgs. numero 472/97, quindi con il pagamento delle maggiori imposte, delle sanzioni sebbene nella misura ridotta, nonché degli interessi legali. Ove, invece, il contribuente commetta un errore nella computazione della sanzione irrogabile, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato, per cui è legittima la ripresa a tassazione delle sanzioni nella misura dovuta Cass. civ. Sez. V, numero 12661/2011 . Il ravvedimento operoso per evitare il contenzioso. Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato, rispettando le sue specifiche condizioni operative. Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 7 dicembre 2011 – 29 febbraio 2012, numero 3158 Presidente Merone – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e Motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 22654/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione È chiesta la cassazione della sentenza numero 159, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Siracusa numero 16, il 19.09.2007 e DEPOSITATA il 12 novembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto l'originario ricorso della contribuente. Il ricorso di che trattasi, che riguarda, impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell'IRPEF e dell’IRAP dell'anno 1998, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 comma 1° del D.Lgs. numero 472/1997, nonché per difetto di motivazione su fatto decisivo della controversia. L'intimata non ha svolto difese in questa sede. Le espressioni utilizzate in sentenza, sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante, per un verso, il disposto dell’articolo 13 del D.Lgs. numero 472/1997, ed altresì, la mancata indicazione dei concreti elementi a l'assenza di collegamento fra quelli ritenuti rilevanti ed utilizzati nell'iter decisionale. Ciò stante, si ritiene che le doglianze prospettate dalla ricorrente Agenzia appaiono fondate, posto che giusto il disposto del comma 1° del citato articolo 13, il ravvedimento, nel caso, era precluso dalla verifica della violazione nonché dal fatto che, comunque, la relativa istanza era stata presentata a distanza di circa quattro anni dalla omessa dichiarazione 1998 , in violazione del comma 4° del medesimo articolo, che prevede la regolarizzazione avvenga entro tre mesi dalla omissione della dichiarazione, e considerato che non risulta assolto l'obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione Cass. numero 12354/2005, numero 1539/2003, numero 6233/2003, numero 2196/2003, numero 11677/2002 , sia pure l'altro, per il quale, è configurabile l'omessa motivazione quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento Cass. numero 890/2006, numero 1756/2006, numero 2067/1998 . Nel caso, in vero, la sentenza fa malgoverno di tali consolidati e condivisi principi, in quanto ha riconosciuto esistente l'obbligo del rimborso, anche in presenza di mancata presentazione della dichiarazione e di tardività del ravvedimento operoso. Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli articolo 375 e 380-bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso dell'Agenzia Entrate per manifesta fondatezza, previa declaratoria di inammissibilità dell' impugnazione del Ministero, per carenza di legittimazione. Considerato, in via preliminare, che va rilevata e dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, là dove coinvolge, quale parte processuale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Considerato, in vero, che l'inammissibilità e ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che è l'unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio. Considerato, infatti, che la sentenza di appello, risulta emessa nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d'altronde, il ricorso è stato notificato successivamente alla data dell'1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. numero 300/1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati Cass. numero 15643/2004, numero 3116/2006, numero 3118/2006 . Considerato, quindi, che il Ministero, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo a partecipare solo i soggetti presenti nel precedente grado del giudizio Cass. numero 15021/2005, numero 3538/2001 . Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio tra il Ministero e l’intimata. Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, è dell'avviso che l'impugnazione dell'Agenzia Entrate debba essere accolta, alla stregua delle argomentazioni e dei principi di cui alla relazione. Considerato che, per l'effetto, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, perché proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso dell'Agenzia Entrate, cassa la decisione di appello e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.