Volare e pagare nel blu dipinto di blu

Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. numero 2012/97718 del 28 giugno sono state fornite le informazioni per versare la nuova imposta sui voli adibiti a servizio di aerotaxi e sugli aeromobili privati. Possibili due vie di pagamento la compilazione modello «F24 versamenti con elementi identificativi» o il bonifico bancario.

Passeggeri di aerotaxi. L’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui all’articolo 16, comma 10-bis del decreto-legge numero 201/11 «Salva Italia », modificato dalla l. numero 44/12, è dovuta da ogni passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, nella misura di euro 100, in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri, e di euro 200, in caso di superamento dei 1.500 chilometri. I voli soggetti a questo onere sono quelli per i trasporti di persone in forza di contratti di noleggio, per l’intera capacità dell’aeromobile. L’imposta deve essere versata al vettore in rapporto a ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale. La lunghezza del tragitto è pari alla distanza ortodromica fra il punto iniziale e quello di atterraggio, con maggiorazione di 95 km. Aeromobili privati. L’imposta erariale, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, è dovuta per gli aeromobili registrati nell’elenco tenuto dall’ENAC in maniera direttamente proporzionale all’aumento del peso massimo al momento del decollo informazione che si evince dal manuale di volo presente su ogni velivolo . Per gli elicotteri, a parità di peso, l’esborso è maggiore del 50%. Nessun calcolo per alianti, motoalianti e aerostati il tributo è stabilito in 450 €. Chi è il debitore? L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile. Viene corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. In caso di più soggetti tenuti al pagamento, l’imposta è dovuta solidalmente tra loro. La tabella fornita dal Direttore delle Entrate va considerata applicabile dal 6 dicembre 2011 – data di entrata in vigore del d.l. «Salva Italia» chi abbia già versato in base ai vecchi importi, può conguagliare entro il 28 luglio senza sanzioni e interessi. Modalità di versamento. In materia di aerotaxi, sono all’orizzonte gli appositi codici tributo i quali saranno forniti con risoluzione dell’Agenzia da inserire nel modello F24 «versamenti con elementi identificativi». Strada alternativa è rappresentata da semplice un bonifico cambiario le coordinate per la compilazione corretta sono indicate nel documento in allegato. Anche per gli aeromobili ENAC ed esteri – che sostano nel territorio italiano per più di quarantacinque giorni continuativi – occorre servirsi dell’F24 o del bonifico.

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