di Alessandro Villa
di Alessandro Villa *Con la sentenza in esame la Corte di legittimità conferma il proprio orientamento, il cui leading case è da individuarsi in Cass. civ. 13 gennaio 2003 numero 298, teso a sostenere che onde ravvisare un rapporto di custodia ai sensi dell'articolo 2051 codice civile è necessario l'apprezzamento relativo alla concreta possibilità del controllo, ovverosia una valutazione delle condiciones rebus sic stantibus cfr. anche Trib. Bologna, 06 ottobre 2003 in Gius, 2004, 3, 421 Cass. Civ., sez. III, 23 luglio 2003, numero 11446 in Mass. Giur. It., 2003 .Rapporto di custodia. Più precisamente la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano con l'ulteriore significativa precisazione che il rapporto di custodia deve essere sempre affermato quando l'evento dannoso si sia verificato su un tratto di strada che, in quel momento, era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada Cass. civ., 22 aprile 2010, numero 9546 .E se si tratta di autostrade? Orbene per quel che concerne la rete autostradale, in relazione alle sue caratteristiche connesse alla funzione di via a scorrimento veloce, le dotazioni ed i sistemi di assistenza in concreto sussistenti, sono tanti e tali da imporre la ricorrenza del rapporto di custodia.C'è pericolo e pericolo Premesso quanto sopra si evidenzia che nell'applicazione dell'articolo 2051 codice civile occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.Qualora si versi nella prima ipotesi l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono elementi irrilevanti ai fini della responsabilità del custode. Per converso, qualora ci si riferisca al secondo caso, dovrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità ravvisabile ogni volta che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, non sia intervenuta a rimuovere la situazione di pericolo per mancanza del tempo strettamente necessario a provvedere.Fattispecie. Nel caso concreto posto che lo stesso ricorrente aveva asserito, nel giudizio di merito, che il birillo fosse schizzato al centro della corsia, la circostanza ha di fatto negato che la Autostrade per l'Italia spa abbia avuto il tempo necessario per intervenire per porre rimedio alla situazione di pericolo. Ciò esclude, secondo il consolidato orientamento, ogni genere di responsabilità.* Avvocato del Foro di Monza
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio - 24 febbraio 2011, numero 4484Presidente Preden - Relatore AmatucciSvolgimento del processo1.- Con sentenza numero 5578/03 il giudice di pace di Roma rigettò la domanda di D.V.M. nei confronti di Autostrade s.p.a. volta al risarcimento del danno patito per la rottura del radiatore e la successiva fusione del motore della propria autovettura, provocata da un birillo spartitraffico che delimitava una corsia chiusa al traffico sull'autostrada Al nel tratto OMISSIS e che era schizzato al centro della cortesia che egli stava percorrendo.2.- Il tribunale di Roma ha rigettato il gravame del soccombente con sentenza numero 19338/05, avverso la quale il D.V. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, cui Autostrade s.p.a. resiste con controricorso illustrato anche da memoria.Motivi della decisione1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.2.- Col primo motivo il ricorrente si duole che il tribunale abbia ritenuto che la responsabilità della società convenuta ex articolo 2051 c.c. fosse stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in appello col secondo censura la decisione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 2043, 2051 e 2697 c.c. ed ogni possibile tipo di vizio della motivazione, per essere stata esclusa la responsabilità della società Autostrade in base ad entrambi i possibili criteri di imputazione assume, in particolare, che la convenuta non aveva offerto la prova del fortuito per gli effetti di cui all'articolo 2051 c.c 3.- Il ricorso è infondato.L'inammissibilità per difetto di interesse del primo motivo direttamente discende dal rilievo che il tribunale, pur avendo effettivamente affermato a pag. 10 della sentenza che la responsabilità da cosa in custodia era stata invocata solo in secondo grado, tanto ha fatto in esito alla disamina della fattispecie anche alla luce dell'articolo 2051 c.c. esplicitamente chiarendo che la conclusione cui doveva addivenirsi era, in ogni caso, quella del rigetto della domanda e facendo dichiaratamente applicazione dei principi enunciati da questa corte con sentenza numero 298 del 2003 seguita dalla giurisprudenza successiva , che ha appunto ritenuto l'articolo 2051 c.c. applicabile anche al gestore di autostrade.S'è in quella occasione chiarito che nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere .Di tale principio il tribunale ha fatto corretta applicazione laddove, dopo averlo enunciato, ha concluso che l'improvviso rotolamento di un birillo di cui non si contesta il legittimo impiego non era nè prevedibile nè rimediabile e che, dunque, il danno provocato dalla cosa era dovuto al fortuito. Lo stesso ricorrente, del resto, facendo riferimento in atto introduttivo alla circostanza che il birillo fosse schizzato al centro della corsia, ha implicitamente escluso che in quella posizione esso già da tempo si trovasse e che, dunque, la società Autostrade avrebbe avuto modo di eliminare la situazione di pericolo repentinamente determinatasi.Si tratta di un apprezzamento di fatto, assolutamente ragionevole e del tutto adeguatamente motivato. Nè il ricorrente sostiene di aver mai prima rappresentato la possibilità evocata in questa sede addirittura che la violenta proiezione del birillo potesse essere stata provocata dagli operatori del cantiere stradale in atto sulla corsia non percorribile così il ricorso, a pagina 17, secondo capoverso .È, infine, del tutto irrilevante che alle censurate conclusioni sulla riconducibilità dell'evento dannoso al fortuito il tribunale sia pervenuto sulla base delle risultanze comunque acquisite, anzichè in esito ad articolazioni probatorie della convenuta.4.- Il ricorso è respinto.Le spese, compensate in appello, seguono la soccombenza.P.Q.M.La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700, di cui 2.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.