""Africano torna in Africa a mangiare banane! Scimmia!"": l'ingiuria è aggravata

È stata disposta la riapertura di un procedimento nei confronti di un uomo friulano che si era rivolto ad un immigrato africano con delle ingiurie aggravate dall'insulto razziale.

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 16393, del 26 aprile, ha disposto la riapertura di un procedimento nei confronti di un uomo friulano che si era rivolto ad un immigrato africano con delle ingiurie aggravate dall'insulto razziale.Il caso. Il giudice di pace di Pordenone ha prosciolto, per remissione di querela, un uomo che aveva rivolto delle ingiurie ex articolo 594 c.p. contro un africano.Il Procuratore Generale della Corte di Trieste ha, quindi, proposto ricorso lamentando violazione di legge in quanto, nel caso in esame, si configura l'aggravante dell'insulto razziale ex articolo 3 L. numero 205/93 .La persona offesa aveva ritirato la querela. Ma tale ingiuria ha portato la Corte di Cassazione a qualificare il delitto aggravato da razzismo e, ravvisata la procedibilità d'ufficio, ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone per l'ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 marzo - 26 aprile 2011, numero 16393Presidente Amato - Relatore RotellaRitenuto in fatto e diritto1 - Il giudice di pace di Pordenone ha prosciolto per remissione di querela R.A. per la seguente imputazione del delitto p. e p. dall'articolo 594 c.p., per aver offeso l'onore ed il decoro di A.G.A.D., dicendogli africano torna in Africa a mangiare banane! Scimmia! Reato commesso in omissis .Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di Trieste per violazione di legge, perché nella specie è in fatto contestata l'aggravante di cui all'articolo 3 D.L. 26.4.93 numero 122 - L. 25.6.93 numero 205, che rende il reato di competenza del Tribunale collegiale articolo 6 L. cit. e 33 bis/comma 1 lett. p c.p.p. .2 - In udienza il difensore comparso ha posto questioni di valutazione del fatto nel contesto. Ma all'evidenza esse non possono essere risolte in questa sede.Qui si rileva solo che il corso è fondato perché, a stregua della contestazione di fatto giusta la giurisprudenza citata Cass., Sez. V, numero 19378/05 - CED rv. 231560 376909/06, 235199 e 38597/09 - 244822 , si ravvisa astrattamente l'aggravante.Il rilievo implica la nullità della sentenza, data la procedibilità d'ufficio, perciò avanti il diverso Giudice competente per materia, il che toglie allo stato rilievo alla causa estintiva.P.Q.M.Qualificato il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 3 L. 25 giugno 1993, numero 205, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone per l'ulteriore corso.