di Giusi Miceli
di Giusi Miceli Con la sentenza numero 2558 depositata lo scorso 3 febbraio, la Corte di Cassazione accoglie uno dei motivi con cui un notaio ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. La fattispecie. Un notaio veniva accusato di aver ricevuto, con rogito, un atto costitutivo di società denominata, contenente una clausola compromissoria che prevedeva il deferimento delle controversie ad arbitri. In particolare, l'articolo 28 della legge numero 89/1913 evidenzia l'impossibilità del notaio di ricevere tali atti, ponendo quindi le basi per dichiarare la responsabilità del professionista. Infatti il dirigente dell'Archivio Notarile Distrettuale promuoveva procedimento disciplinare proprio nei confronti del notaio ricorrente, il quale veniva condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria. La Corte d'Appello di Bologna respingeva il reclamo del professionista, che ricorreva poi per cassazione, lamentando la falsa applicazione degli articolo 149 e ss. della legge notarile.Il motivo di ricorso accolto dalla Cassazione. In particolare, oggetto della critica è la ritenuta infondatezza della doglianza volta a far valere il mancato intervento del CO.RE.DI. al procedimento disciplinare argomentato sul rilievo che l'Archivio Notarile Distrettuale era stato reso edotto dell'avvio del procedimento a carico del notaio ed era stato pertanto messo in condizioni di intervenire. Il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è litisconsorte necessario. Al riguardo, la S.C. evidenzia che nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico dei notai, sia se successivo alla fase amministrativa demandata dal Consiglio notarile sia se su iniziativa del PM, il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, litisconsorte necessario del giudizio, essendo portatore dell'interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare e legittimato anche a impugnare la relativa sentenza. Pertanto, la Corte territoriale ha chiaramente equivocato la presenza nel giudizio di primo e secondo grado dell'Archivio notarile, che nella fattispecie proponeva l'azione disciplinare, con il Consiglio Notarile. Un breve excursus giurisprudenziale. In proposito, è giusto evidenziare, dopo un esame dell'evoluzione giurisprudenziale sulla posizione del Consiglio notarile nel procedimento disciplinare in sede giurisdizionale, come parte necessaria, sotto il regime previgente, le conferme che si traggono dalla recente riforma del procedimento disciplinare dovuta al D.Lgs. numero 249/2006, sottolineando come non possa prescindersi dalla notifica del reclamo al Consiglio notarile, pur avendo quest'ultimo facoltà di costituirsi o meno nel relativo procedimento. con rif. Corte d'appello Firenze, Sentenza, Sez. I, 18/11/2009 Corte d'appello Firenze, Sentenza, Sez. I, 14/12/2009 .L'Ordine locale ha interesse all'esatta applicazione della sanzione, pertanto Con questa sentenza si evidenzia che l'organismo locale ha interesse all'esatta applicazione della sanzione e quindi nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, il Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato è, in ogni caso parte nel procedimento e litisconsorte necessario. rientra tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione. Infatti il procedimento disciplinare in questione, nella fase che si svolge davanti al consiglio notarile, ha natura di procedimento amministrativo cfr. Cass. S.U. 26.6.2002, numero 9328 , nel quale non operano i principi dell'immediatezza e concentrazione, tipici del procedimento penale, ovvero del rito del lavoro. Significativo è che in codesti ultimi riti, di natura giurisdizionale, è prevista, proprio quale conseguenza del principio di immediatezza e concentrazione che presiede a detti riti, la lettura della decisione, alla quale i soggetti interessati hanno diritto di assistere. Questo discorso trova conferma nell'articolo 24 Cost. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari , nell'articolo 101 c.p.c. ove alla base del processo vi è l'instaurazione del contraddittorio che nella fattispecie non è stato rispettato,quanto alla natura di parte necessaria del Consiglio dell'ordine locale, e inoltre nell'articolo 111 Cost. quanto alla legittimazione dello stesso a ricorrere per Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 novembre 2010 - 3 febbraio 2011, numero 2558Presidente Di Nanni - Relatore AmendolaPremesso in fatto1. Il Dirigente dell'Archivio Notarile Distrettuale di Bologna, a seguito di verbale ispettivo, con esposto del 23 luglio 2007, ha promosso procedimento disciplinare nei confronti del Notaio Dott. M T. per avere il predetto, in violazione degli articolo 28 Legge Notarile numero 89 del 1913 e 34, secondo comma, D.Lgs. numero 5 del 2003, ricevuto, con rogito in data 20 settembre 2006, Rep. numero 23644/6616, l'atto costitutivo della società denominata Isola dell'Arte s.a.s. di Maria Grigli e C, atto nel quale era contenuta una clausola compromissoria che prevedeva il deferimento delle controversie ad arbitri nominati dalle parti e, solo in caso di mancato accordo tra i soci, dal Presidente del Tribunale.2. Con provvedimento in data 11 dicembre 2007 la CO.RE.DI. ha dichiarato il professionista colpevole dell'addebito contestatogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 520,00.Il reclamo del T. è stato respinto dalla Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 6 ottobre 2008.3. Avverso tale decisione il notaio M T. ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e notificando l'atto all'Archivio Notarile Distrettuale di Bologna, al Consiglio Notarile Distrettuale di Bologna, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.Ha resistito con controricorso il solo Archivio Notarile Distrettuale di Bologna.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha formulato conclusioni scritte.Considerato in diritto1. Col primo motivo l'impugnante denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 149 e segg. della Legge Notarile. Oggetto della critica è la ritenuta infondatezza della doglianza volta a far valere il mancato intervento del CO.RE.DI. al procedimento disciplinare argomentato sul rilievo che l'Archivio Notarile Distrettuale era stato reso edotto dell'avvio del procedimento a carico del notaio ed era stato pertanto messo in condizioni di intervenire. Sostiene l'esponente che il giudice meneghino non solo avrebbe all'evidenza confuso il Consiglio Notarile con l'Archivio, ma avrebbe altresì fatto malgoverno del principio, affermato dalle sezioni unite del Supremo Collegio, in base al quale, nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, litisconsorte necessario, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare confr. Cass. civ., sez. unumero 26 giugno 2002, numero 9328 Cass. civ. 24 ottobre 2003, numero 16006 .Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 131 cod. proc. civ. La censura si appunta contro l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la decisione della Commissione era stata regolarmente sottoscritta dal Presidente e dall'estensore ed era pertanto assolutamente legittima. Sostiene per contro l'esponente che il testo integrale del provvedimento è comunque privo di data e che la copia comunicata al notaio T. in data 11 gennaio 2008 riporta soltanto la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, in spregio alla norma codicistica richiamata che esige la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.Col terzo motivo l'impugnante deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 34 d.lgs. numero 5 del 2003 e, conseguentemente, dell'articolo 28 L.N. Sostiene che l'articolo 34 d.lgs. numero 5 del 2003 ha introdotto nell'ordinamento, per le controversie endosocietarie, un particolare tipo di arbitrato, senza con ciò precludere alle parti di avvalersi delle clausole compromissorie di diritto comune, sia per arbitrato libero, che per arbitrato rituale.Col quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 legge numero 89 del 1913, in relazione all'articolo 34 d.lgs. numero 5 del 2003, sotto il profilo che rilevante, ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, è che lo stesso abbia rogato un atto assolutamente nullo, con esclusione, dunque, dei casi in cui ricorrano nullità relative, parziali, di protezione, quali quelle previste da numerose disposizioni di legge, anche speciali.Col quinto motivo lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione perché il giudice di merito, pur avendo ammesso l'esistenza di dubbi in ordine alla interpretazione della clausola in questione, aveva nondimeno condannato il notaio T. .2. Il primo motivo di ricorso è fondato.Come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la Corte d'appello di Bologna ha chiaramente equivocato tra Consiglio Notarile, organismo rappresentativo e professionale, portatore, nell'articolazione locale alla quale appartiene il notaio incolpato, dell'interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, e Archivio Notarile, organismo che nella fattispecie ha proposto l'azione disciplinare e che, in tale veste, ha partecipato al giudizio sia in primo che in secondo grado.Ora, le sezioni unite di questa Corte hanno da tempo affermato, in termini definitivi ed appaganti, che nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai - tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore avvertimento o censura , quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l'applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi ammenda, sospensione o destituzione - il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, litisconsorte necessario del giudizio, essendo portatore, come testé evidenziato, dell'interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare e legittimato, quindi, anche ad impugnare la relativa sentenza confr. Cass. civ. 26 giugno 2002, numero 9328 .L'affermazione si giova del rilievo che, pur nel silenzio della legge, la quale non contempla i consigli dell'ordine locali tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro la decisione del consiglio nazionale, essi sono i naturali contraddittori nel giudizio che si apre con l'impugnazione dei loro provvedimenti e si svolge prima davanti al consiglio nazionale e poi davanti alla cassazione. In sostanza questa giurisprudenza, che si è peraltro formata in altri settori delle professioni intellettuali, ha rinvenuto i suoi referenti normativi direttamente negli articolo 24 Cost. e 101 cod. proc. civ., quanto alla natura di parte necessaria del Consiglio dell'Ordine locale, e nell'articolo 111 Cost. quanto alla legittimazione dello stesso a ricorrere per cassazione.Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale restano assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.P.Q.M.La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.