Valido l'accertamento induttivo nei confronti di un ristoratore basato sugli sfridi della farina utilizzata per preparare le pizze.
di d.t.La quantità di farina utilizzata da un ristoratore per preparare le pizze è un indice valido ai fini dell'accertamento induttivo. È quanto emerge dalla sentenza numero 15580 dello scorso 14 luglio, con cui la sezione Tributaria della Corte di Cassazione boccia il ricorso di un ristoratore.La fattispecie. A seguito delle verifiche fiscali condotte dalle Fiamme Gialle, un ristoratore, vistosi notificare avviso di accertamento basato sul consumo della farina utilizzata per produrre una pizza, impugnava l'atto impositivo, ma in tutti e tre i gradi del giudizio il Fisco ha visto prevalere le sue ragioni.Il ristoratore utilizza la farina anche per fritti, crepes e creme non basta. Condividendo le motivazioni della Commissione Tributaria Regionale, la Suprema Corte boccia tout court il ricorso del contribuente che chiedeva se fosse giuridicamente accettabile con riferimento ad attività di ristorazione pizzeria ristorante un accertamento con il metodo analitico induttivo presupponendo per tre distinti anni, l'unitarietà di sfrido di materie prime farina con riferimento alla preparazione di una sola pietanza pizza e non considerando che un parte di tale materia prima possa essere utilizzata per la preparazione di altri cibi comunemente preparati nella predetta attività ad esempio fritti, creme, primi piatti, pasta fatta in casa, crepes etc. . Chiara la risposta degli Ermellini è legittimo l'accertamento induttivo basato sul consumo di farina.Illegittimo l'induttivo basato sul consumo di caffè. Di senso contrario, invece, solo qualche settimana orsono, la sentenza numero 7158/2011 che aveva graziato un esercizio pubblico che praticava per la tazzina di caffè un prezzo più basso rispetto alla media.Potrebbe interessarti anche Il giudice deve rimanere terzo non può mutare la contestazione iniziale, di Antonio Terlizzi, DirittoeGiustizi@ 14 aprile 2011
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 14 luglio 2011, numero 15580Svolgimento del processoLa controversia promossa da contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina numero 235/2/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento iva, irpef e irap per l'anno 2001. La CTR, alla luce della sentenza numero 793/2004, riteneva di ridurre parzialmente il reddito accertato del 30% non disconoscendo un maggior sfrido e di un diverso calcolo della farina utilizzata per produrre una pizza.Il ricorso proposto si articola in due motivi.Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c II presidente ha fissato l'udienza del 22/6/2011 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.Motivi della decisioneVa preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello. Nel merito, con primo e secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, 1 comma numero 3 e numero 5 c.p.c nel caso in esame non sarebbero sussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo, né un comportamento antieconomico. Formula i quesiti di diritto se sia corretto da parte dell'Agenzia delle Entrate procedere ad accertamento con il metodo analitico induttivo con conseguente rettifica della dichiarazione dei redditi di una ditta individuale in presenza di scritture contabili sia formalmente che sostanzialmente corrette e in assenza di gravi, precise e concordanti violazioni . Se sia giuridicamente accettabile con riferimento ad attività di ristorazione pizzeria ristorante un accertamento con il metodo analitico induttivo presupponendo per tre distinti anni, l'unitarietà di sfrido di materie prime farina con riferimento alla preparazione di una sola pietanza pizza e non considerando che un parte di tale materia prima possa essere utilizzata per la preparazione di altri cibi comunemente preparati nella predetta attività ad esempio fritti, creme, primi piatti, pasta fatta in casa, crepes etc. .Le censure sono inammissibili in quanto prive di specifiche censure avverso la motivazione della sentenza impugnata. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella circostanza che i quesiti di diritto sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice. Le censure in ordine alla motivazione, infine, sono prive di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione, nonché di un momento di sintesi.Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze rigetta il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.