Rapina e resistenza a p.u.: il ritardato mentale prosciolto deve comunque essere sottoposto a misura di sicurezza

Pur se prosciolto, l’indagato non imputabile per infermità psichica, deve essere comunque soggetto a ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario OPG .

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47049 del 26 novembre 2013. Il fatto. Il Tribunale della Libertà di Brescia annulla il provvedimento che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in OPG nei confronti di un soggetto ritardato mentale accusato di rapina e resistenza a p.u. e ne dispone la liberazione i fatti addebitatigli trovavano, infatti, origine non in una generale tendenza antisociale dell’indagato ma nello specifico contesto relazionale in cui furono commessi, cioè all’interno di una struttura ospedaliera e nell'ambito del peculiare sistema di rapporti tra un paziente psichiatrico e il personale sanitario, nel quadro dell'occasionale manifestazione della crisi pantoclastia che aveva determinato il ricovero. Inoltre, le sue violenze nei confronti dei sanitari erano ascrivibili non alla sua particolare situazione personale ma ai meccanismi psichici alterati. Ne conseguirebbe il fatto che i reati in contestazione non sono suscettibili di fondare l’applicazione di misure cautelari. Ricorre il pm presso il Tribunale di Mantova, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, a fronte dell'evidente antisocialità delle condotte in contestazione, di cui il giudice territoriale avrebbe negato la rilevanza giuridico-penale, sulla base di palesi forzature logiche. L’imputato resiste al ricorso. La Cassazione è giudice di legittimità. Il ricorso del pm si mantiene correttamente nei limiti del giudizio di legittimità, dimostrandosi consapevole del fatto che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre . In sostanza, il requirente sottolinea l’assoluta carenza, nel provvedimento impugnato, di un’indagine sulla pericolosità sociale dell’imputato e sulla antisocialità delle sue condotte. Accertato il difetto di imputabilità e intervenuto il proscioglimento per vizio di mente, non è da escludere il ricovero in OPG. Sulla base delle valutazioni specialistiche effettuate, era stata accertata la pericolosità sociale generica”, e non occasionale, dell’uomo che ne aveva precedentemente giustificato il ricovero in OPG. La contraria opinione del tribunale si rivela illogica nella misura in cui afferma il carattere circoscritto della pericolosità dell’indagato, senza alcun approfondimento del tema, in relazione a disturbi psichici comunque caratterizzati come antisociali e che in quanto strutturati in una personalità emotivamente instabile e di tipo impulsivo, sembrerebbero implicare, sul piano logico, una difficoltà di autocontrollo che semmai avrebbe più agio di manifestarsi proprio al di fuori dell’ambiente ospedaliero, indipendentemente dall'assenza di trascorsi giudiziari per condotte esterne” . Quindi, il fatto che sia intervenuta sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità dovuto a una condizione di infermità mentale, non può e non deve escludere l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in OPG. Dunque, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 settembre – 26 novembre 2013, n. 47049 Presidente Carmenini – Relatore Gentile Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4.3.2013, gip del tribunale di Mantova disponeva, su istanza del PM, all'esito di accertamenti psichiatrici effettuati su richiesta dello stesso requirente, la sostituzione, in via provvisoria, della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Z.C. per i reati di rapina, resistenza a p.u e altro,con la misura di sicurezza del ricovero in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario. 2. Il Tribunale della Libertà di Brescia, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dal difensore di Z.C. , ha annullato il provvedimento, ordinando la liberazione dell'indagato. 3. Secondo l'accusa, i fatti erano stati commessi dallo Z. all'interno del reparto di psichiatria dell'Ospedale civile Carlo Poma di , dove l'indagato era stato ricoverato con diagnosi di ritardo mentale e disturbo antisociale della personalità. 3.1. In sintesi, il tribunale rileva che sulla base della copiosa documentazione medica in atti, dovrebbe ritenersi che i fatti addebitati allo Z. trovino origine non in una generale tendenza antisociale dell'indagato ma nello specifico contesto relazionale in cui furono commessi, cioè all'interno di una struttura ospedaliera e nell'ambito del peculiare sistema di rapporti tra un paziente psichiatrico e il personale sanitario, nel quadro dell'occasionale manifestazione della crisi pantoclastia che aveva determinato il ricovero. Tanto i giudici territoriali desumono anche dalla rilevata assenza di precedenti penali dello Z. , mai incorso in condotte antisociali in ambito extraospedaliero, né prima né durante del ricovero, nel corso del quale aveva peraltro beneficiato di uscite programmate senza dare mai adito a rilievi di sorta. 3.2. Peraltro, secondo il Tribunale, la particolare situazione personale dello Z. all'interno della struttura ospedaliera, induceva più che fondati dubbi sulla natura e sull'effettività dei processi volitivi che avevano indirizzato le sue violenze nei confronti dei sanitari, ascrivibili, piuttosto, all'incontrollabile manifestazione di meccanismi psichici alterati. Uguali perplessità esprime poi il Tribunale anche in ordine al delitto di rapina, sotto il profilo della corrispondenza della condotta dell'imputato, nel suo aspetto soggettivo, al paradigma della norma incriminatrice. Ne conseguirebbe l'assenza di gravità indiziaria per tutti i reati in contestazione, alcuni peraltro, insuscettibili di fondare l'applicazione di misure cautelari. 4. Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, a fronte dell'evidente antisocialità delle condotte in contestazione, di cui il giudice territoriale avrebbe negato la rilevanza giuridico-penale, sulla base di palesi forzature logiche. 5. Ha resistito al ricorso lo Z. , depositando memoria scritta, come la quale rileva, in sostanza, che l'impugnazione del PM sarebbe fondata su questioni di merito non deducibili in sede di legittimità. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che il ricorso del Pm si mantiene nei limiti del giudizio di legittimità, dei quali peraltro il ricorrente mostra di essere pienamente consapevole con la citazione della sentenza delle Sez. U, di questa Corte n. 930 del 13/12/1995, imputato Clarke, secondo cui in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 1.1. In sostanza, il requirente sottolinea l'assoluta carenza, nel provvedimento impugnato, di un'indagine sulla pericolosità sociale dello Z. , proprio in quanto collegata ai suoi disturbi psichiatrici, e costituente il fondamento della misura di sicurezza revocata e sottolinea che la contestualizzazione delle condotte addebitate allo Z. , non potrebbe ritenersi risolutiva, atteso il loro aperto carattere antisociale. In questi termini, il ricorso coglie effettivamente significativi aspetti di illogicità nelle valutazioni dei giudici territoriali. 2. Si legge nel provvedimento impugnato che il gip aveva disposto perizia psichiatrica sull’indagato fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 15.4.2013. Il tribunale ha anticipato le valutazioni specialistiche riferendosi ad alcune relazioni cliniche in atti pagg. 5 e 6 e alla relazione dello psichiatra consulente della Casa Circondariale di XXXXX del 21.2 2013, dalla quale risulta che lo Z. è affetto da ritardo mentale di grado moderato con significativa compromissione comportamentale e disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo. Peraltro, proprio sulla base di questa stessa relazione era stato disposto il ricovero dello Z. presso l'OPG, nell'ovvio presupposto dell'accertamento della sua pericolosità sociale generica , non esclusivamente contestualizzata in ambiti ospedalieri cioè soltanto occasionale . 3. La contraria opinione del tribunale si rivela illogica nella misura in cui afferma il carattere circoscritto della pericolosità dell'indagato, senza alcun approfondimento del tema, in relazione a disturbi psichici comunque caratterizzati come antisociali pagg. 5 e 6 del provvedimento , e che in quanto strutturati in una personalità emotivamente instabile e di tipo impulsivo, sembrerebbero implicare, sul piano logico, una difficoltà di autocontrollo che semmai avrebbe più agio di manifestarsi proprio al di fuori dell'ambiente ospedaliero, indipendentemente dall'assenza di trascorsi giudiziari per condotte esterne . 4. La possibilità, rilevata dai giudici territoriali, che all'esito dei nuovi accertamenti specialistici disposti dal gip sia accertato il difetto di imputabilità dell'indagato, non interferisce poi con le valutazioni del caso, perché la misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario art. 222 c.p. , è tipicamente applicabile proprio in caso di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica sia pure previa verifica della praticabilità di altre soluzioni, secondo la lettura della norma imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 253 del 18.7.2003 . Alla stregua delle precedenti considerazioni deve essere pronunciato l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bresciani per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Brescia.