Il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge comprende solo atti univocamente nulli

Il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, ai sensi dell’articolo 28, l. numero 89/1913, comprende solo atti la cui nullità, verificata per ciascuno di essi, sia inequivoca, con conseguente esclusione degli atti solo inefficaci rispetto al soggetto nel cui nome e conto siano redatti ne a diverse conclusioni può pervenirsi valutando unitariamente una serie di atti alla luce della unitarietà dello scopo illecito, assumendo come possibile una lettura congiunta degli articolo 28 e 147 della stessa legge, che invece disciplinano illeciti radicalmente diversi collegandoli a diverse sanzioni, risolvendosi una simile interpretazione nella creazione giurisprudenziale di una condotta illecita dagli incerti confini, in violazione del principio di legalità e tipicità, tutelato dalla Costituzione espressamente articolo 25 Cost. in riferimento alla materia penale, ma che si va progressivamente affermando nell’ordinamento anche per gli illeciti disciplinari, nei limiti in cui la sua lesione concretizzi di riflesso anche una violazione del diritto di difesa articolo 24 Cost. .

La Cassazione, con la sentenza numero 25408 del 12 novembre 2013, affronta il tema della responsabilità disciplinare del notaio. Lo fa alla luce degli illeciti disciplinari regolati rispettivamente dall’articolo 28 e dall’articolo 147 della legge notarile l. numero 89/1913 . L’articolo 28 vieta al notaio di ricevere o autenticare atti «espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico», mentre l’articolo 147, sanziona il notaio che «compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile». Il notaio che contravviene alla disposizione dell’articolo 28 «è punito con la sospensione da sei mesi ad un anno», mentre se viola quella prevista all’articolo 147 «è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione». Il fatto . La Commissione Regionale di disciplina infliggeva ad un notaio la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per la durata di un anno. La Corte d’Appello, in sede di reclamo, respingeva la promossa impugnativa. Riteneva, invero, che il notaio, per un verso, avesse violato l’articolo 28 della legge notarile per aver costituito in un atto un soggetto giuridico inesistente, per non essere la società ancora iscritta nel registro delle imprese, con conseguente carenza di legittimazione dell’amministratore alla stipula del rogito. D’altro verso, riteneva violato anche l’articolo 147 della medesima legge per aver il notaio omesso e ritardato la denuncia di fatti penalmente rilevanti per uso fraudolento del sigillo da parte degli stipulanti. Secondo il giudice di seconde cure tali condotte andavano valutate complessivamente, alla luce del combinato disposto dei citati articolo 28 e articolo 147, prescindendo sul carattere opinabile della nullità dell’atto stipuato, non potendo in ogni caso la legge consentire il compimento di atti coordinati e finalizzati a scopi illeciti. Il notaio ricorre per la cassazione di detta pronuncia. Il ricorrente deduce nel ricorso come le presunte censure alla violazione dell’articolo 28 e dell’articolo 147 si muovano lungo due direttrici intrecciate tra loro. Sostiene che la giurisprudenza di legittimità applica l’articolo 28 solo nel caso in cui il notaio esegua l’incarico professionale ricevuto redigendo atti che scientemente sa affetti da nullità. Nel caso di specie, invece, non si sarebbe dinanzi ad un atto nullo, ma solo inefficace ex articolo 2331 c.c. essendo la società in corso di iscrizione nel registro delle imprese . Quanto invece all’articolo 147 si duole per la violazione del principio della tipicità dell’illecito da parte della Corte di merito. Ciò si sarebbe realizzato per aver la corte territoriale non considerato i singoli atti in sé astrattamente punibili , ma per aver fornito una lettura complessiva degli stessi sotto il profilo della liceità dello scopo, assumendosi come provata la consapevolezza della liceità da parte del notaio. Operazione questa che era giunta a creare una nuova categoria di atti «coordinati e finalizzati a scopi illeciti», dai contorni labili e sfuggenti e pur fatti ricadere nell’alveo dell’articolo 28 citato. Nessuna sanzione disciplinare per il notaio che abbia rogato un atto affetto da vizi che ne comportino solo l’annullabilità o l’inefficacia. Gli ermellini ritengono meritevole di accoglimento il ricorso. Nessun dubbio, infatti, sussiste per loro circa la radicale diversità tra gli illeciti disciplinari previsti dall’articolo 28 e dall’articolo 147 della legge notarile. La dirimente differenza risiede sul carattere tipizzato dell’illecito di cui all’articolo 28, che si contrappone a quello atipico previsto dall’articolo 147. La Corte d’Appello, con la sua operazione ermeneutica, ha violato i principi costituzionali di tassatività dell’illecito, applicabili non solo a quello penale ma anche a quello disciplinare. Non ha considerato, infatti, che accumunando precetti diversi, che si caratterizzano anche per prevedere sanzioni diverse, sotto il profilo della “unicità dello scopo”, ha integrato una nuova fattispecie disciplinare dagli incerti confini. Ciò in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza cfr. Cass. numero 11128/1997 che ha circoscritto l’applicazione dell’articolo 28 legge notarile solo ai casi in cui l’atto rogato dal notaio sia affetto da inequivoca e indiscutibile nullità. Pertanto, il notaio non può essere oggetto di contestazione disciplinare quando abbia rogato un atto affetto da vizi che ne comportino solo l’annullabilità o l’inefficacia. La circostanza che la società sia in corso di iscrizione presso il registro delle imprese rende l’atto non nullo, ma semplicemente inefficace per essere il sodalizio ancora in formazione. Tanto è sufficiente ai fini di escludere il novero di tali atti dall’applicazione dell’articolo 28, risultando indifferente la tempistica ed i modi nei quali la responsabilità della società, poi costituita, si sostituisce a quella degli agenti, anche rispetto alla tutela di eventuali terzi. Concludendo. La sentenza in commento si inserisce nel novero di quelle pronunce cfr. Cass. numero 18377/2006 che hanno ribadito il principio della necessaria tipizzazione degli illeciti disciplinari, in attuazione del principio di legalità tutelato dall’articolo 25 Cost. Principio, questo, che come noto si pone a presidio del diritto di difesa articolo 24 Cost. che sarebbe vulnerato se le condotte attribuibili al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare non fossero precisamente individuate ex ante dal legislatore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 settembre - 12 novembre 2013, numero 25408 Presidente Russo - Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. La Commissione Regionale di disciplina per la Toscana, con provvedimento del 14 luglio 2011, inflisse al notaio Dott. S.D.M. la sanzione disciplinare della sospensione della professione, per la durata di un anno. La Corte di appello di Firenze, adita dal notaio, respinse il reclamo decisione del 5 gennaio 2012 . 2. Avverso la suddetta decisione, S.D.M. ha proposto ricorso con tre motivi. 2.1. All'adunanza camerale del 12 marzo 2013 è stata disposta la rinnovazione della notifica all'avvocato, che difendeva il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Siena e Montepulciano dinanzi alla Corte di appello l'integrazione del contraddittorio, ex articolo 331 cod. proc. civ., al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze. Nel termine stabilito, il ricorso è stato ritualmente notificato alle suddette parti. Il Consiglio notarile ha depositato procura speciale per la discussione. La Procura Generale intimata non svolge difese. Motivi della decisione 1. La sanzione della sospensione della professione per la durata di un anno è stata inflitta al notaio per aver violato a - l'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, costituendo in un atto un soggetto inesistente non essendo il Gruppo Europeo di Interesse Economico, GEIE , ancora iscritto nel registro delle imprese , con conseguente carenza di legittimazione dell'amministratore del GEIE alla stipula dell'atto in contrasto con l'articolo 54 del R.d. 10 settembre 1914, numero 1326 ed, inoltre, stipulando una sequenza di atti non compatibili con la natura e la funzione del GEIE procedendo allo scioglimento del GEIE, assegnando le aziende alberghiere senza tener conto delle ragioni del socio escluso e dei creditori delle società fallite, pur in ipotesi di scioglimento ex lege a seguito dell'esclusione del socie estero b - l'articolo 147, lett. a della legge numero 89 del 1913, ponendo in essere, nel periodo tra il giugno del 2009 e il luglio del 2010, una serie di comportamenti, quali omissioni e ritardi nella denuncia di fatti penalmente rilevanti consegna alle parti di certificazioni relative ad atti mai stipulati omessa custodia di documenti e del sigillo notarile prosecuzione dei rapporti professionali con soggetti che il notaio aveva individuato essere autori di furti di documenti e di uso fraudolento del sigillo, denunciandoli solo nel luglio del 2010. 1.1. La Corte di appello di Firenze, nel rigettare il reclamo del notaio avverso la decisione del Consiglio notarile, ai fini che ancora rilevano nella presente decisione, ha argomentato secondo le seguenti linee essenziali. 1.2. Ha ritenuto non rilevanti le argomentazioni giuridiche spese dal reclamante per mettere in risalto il carattere di atti non proibiti dalla legge e di atti non nulli ai fini della non riconducibilità al divieto di cui all'articolo 28 cit. secondo la giurisprudenza di legittimità che richiede la nullità degli stessi . Ha sostenuto da un lato, che tutti gli atti posti in essere vanno valutati complessivamente, rispetto all'articolo 28 e all'articolo 147 cit., che punisce chi compromette la reputazione e il decoro della classe notarile, e non singolarmente facendo leva sul carattere opinabile della loro nullità dall'altro, che sarebbe riduttivo considerare i singoli atti ai fini della loro nullità, o meno, non potendo la legge consentire atti coordinati e finalizzati a scopi illeciti , anche considerando il collegamento tra l'articolo 28 e 27. Ha rilevato che il notaio non poteva trincerarsi dietro l'obbligo articolo 27 l. numero 89 del 1913 di prestare il ministero quando richiesto né poteva avere rilievo il principio, in astratto corretto, che il notaio non ha un dovere di ingerenza per la verifica della liceità dello scopo dell'atto negoziale perseguito dai contraenti. Tanto perché risultava dagli atti la sua consapevolezza sulla non compatibilità di vari atti con la natura del GEIE, sulla circostanza che i commercialisti che a lui si erano rivolti non si facessero troppi scrupoli, sull'essere stato informato che un soggetto era stato minacciato di morte in ordine alla illiceità. 1.3. Quanto agli altri comportamenti, secondo la Corte di merito, le “disquisizioni in diritto” del reclamo non hanno rilievo, avendo il notaio ammesso nell'audizione di aver consegnato, sia pure per errore, un certificato relativo a un atto mai stipulato e che un altro atto gli era stato sottratto nonché di essersi accorto, nel febbraio del 2010, che i soggetti con cui era in rapporto avevano sottratto e alterato documenti, denunciando solo successivamente il fatto con la conseguenza, sempre secondo la Corte, che viene disciplinarmente punita l'attività propria del notaio e non di terzi e il ritardo nella denuncia di comportamenti di terzi. 2. I primi due motivi di ricorso sono strettamente connessi. Si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 28 e 147 lett. a della legge numero 89 del 1913, unitamente a insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 del r.d. numero 1326 del 1914, unitamente a omessa motivazione. 2.1. Le censure relative alla violazione dell'articolo 28 e all'articolo 147 cit. primo motivo si svolgono lungo due direttrici intrecciate. 2.1.1. Una mette in risalto l'interpretazione restrittiva dell'articolo 28 cit. da parte della giurisprudenza di legittimità, nel senso della ricomprensione dei soli atti nulli. Quindi, per escludere la nullità rispetto ad un atto in cui è parte un soggetto inesistente non essendo il Gruppo Europeo di Interesse Economico, GEIE , ancora iscritto nel registro delle imprese , richiama la giurisprudenza formatisi per le società per azioni articolo 2331 cod. civ. nel senso della inefficacia dell'atto mette in evidenza l'analogia della suddetta fattispecie con quella all'esame, relativa al GEIE, sulla base della legislazione regolamento Europeo e norme statali per l'applicazione che prevede l'iscrizione per la costituzione di un soggetto, quale centro di imputazione di rapporti giuridici, e la responsabilità illimitata e solidale dei componenti del gruppo per atti compiuti dal gruppo prima della sua iscrizione, se il gruppo non assume gli obblighi dopo l'iscrizione. Evidenzia come la Corte di appello abbia ritenuto irrilevanti tali argomentazioni giuridiche nella propria motivazione. 2.1.2. L'altra direttrice di censura mette in risalto la violazione del principio della tipicità dell'illecito da parte della Corte di merito. Tale violazione si sarebbe realizzata con il ritenere non rilevanti i singoli atti da esaminare sotto il profilo della nullità, o meno, degli stessi con il ritenere rilevante, invece, la lettura complessiva degli stessi sotto il profilo della liceità della scopo, assumendosi come accertata la consapevolezza della illiceità con il ritenere rilevante la considerazione complessiva degli atti sulla base dell'articolo 28 e dell'articolo 147 l. numero 89 del 1913, accomunando illeciti diversi e senza considerare la sanzione diversa articolo 138 della stessa legge prevista solo per il primo così giungendo ad integrare una nuova categoria di atti coordinati e finalizzati a scopi illeciti , dai contorni evanescenti, ricadenti nella previsione dell'articolo 28 cit 2.2. Rispetto all'articolo 54 reg. not. secondo motivo denuncia l'omessa motivazione, non avendo la Corte di merito speso argomentazioni specifiche. Con riferimento alla specie, mette in evidenza come la carenza di legittimazione dell'amministratore del GEIE alla stipula dell'atto si colleghi all'essere parte dell'atto un gruppo non iscritto nel registro delle imprese. 3. Preliminarmente, è opportuna la sintetica individuazione delle censure rivolte alla sentenza, quali emergono dai due motivi di ricorso in esame. Il ricorrente critica l'utilizzazione congiunta dell'articolo 28 e dell'articolo 147 della legge notarile, rispetto ad un gruppo di atti quelli individuati con la lett. a nel p.1 , mettendo in risalto la violazione del principio della tipicità dell'illecito disciplinare la violazione dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 28, quale risultante dalla giurisprudenza di legittimità la rilevanza della giurisprudenza relativa all'articolo 2331 cod. civ. al fine di escludere la nullità di uno degli atti considerati unitariamente dalla Corte di merito quello in cui è parte un soggetto ancora non esistente. Rispetto a tale atto mette in evidenza come la carenza di legittimazione dell'amministratore si colleghi all'essere parte dell'atto un gruppo non iscritto nel registro delle imprese. Resta fuori da censura specifica quella parte della sentenza, di cui si è detto cfr p.1.3. , che ha argomentato rispetto alla accertata sussistenza di altri comportamenti quelli individuati con la lett. b nel p.1 rilevanti ai fini dell'articolo 147 cit Le censure meritano accoglimento. 3.1. Nessun dubbio può sussistere in ordine alla radicale diversità degli illeciti disciplinari, regolati rispettivamente dall'articolo 28 e dall'articolo 147 legge notarile. La prima e decisiva differenza si fonda sul carattere tipizzato dell'illecito di cui all'articolo 28, contrapposto al carattere atipico dell'illecito previsto dall'articolo 147. Ai fini che rilevano nella presente controversia, mentre l'articolo 28 vieta al notaio - individuando una eccezione al generale dovere di prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto ex articolo 27 della stessa legge - di ricevere o autenticare atti “espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico” l'articolo 147, prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, sanzionando il notaio che “compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile” articolo 147, lett. a , come sostituito dal d.lgs. numero 249 del 2006, applicabile ratione temporis . Alla diversità degli illeciti si connette la diversità delle sanzioni previste. Il notaio che contravviene alla disposizione dell'articolo 28 “è punito con la sospensione da sei mesi ad un anno” articolo 138 legge notarile, nella formulazione modificata dal d.lgs. numero 249 del 2006, applicabile ratione temporis . Il notaio che pone in essere una condotta idonea a compromettere l'interesse meritevole di tutela del decoro e prestigio della classe notarile “è punito con la censura o con la sospensione fino a un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione” articolo 147 cit. . 3.1.1. Nell'ordinamento si è andato progressivamente affermando il principio della necessaria tipizzazione degli illeciti disciplinari, quale attuazione estensiva del principio di legalità, tutelato dalla Costituzione espressamente articolo 25 Cost. in riferimento alla confinante materia penale in materia lavoristica, Cass. 23 agosto 2006, numero 18377 Cass. 18 giugno 1996, numero 5583 . Principio che si pone quale necessario complemento alla attuazione del diritto di difesa articolo 24 , che sarebbe vanificato, o quantomeno largamente svuotato di contenuto, se le condotte punibili attribuibili al soggetto al quale si assicura la difesa nel procedimento giurisdizionale e nel procedimento amministrativo non fossero ex ante precisamente individuate dal legislatore. Proprio la sempre maggiore valenza attribuita alla tipicità dell'illecito, ha condotto verso interpretazioni restrittive degli illeciti costruiti dal legislatore con condotte a forma libera. E, per restare entro il perimetro della specie ora all'attenzione della Corte, l'articolo 147 cit. è stato ritenuto rispettoso del principio di tipicità, riferibile agli illeciti disciplinari, essendo individuato con chiarezza l'interesse meritevole di tutela dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile e risultando la condotta sanzionabile individuabile sulla base dalla sua idoneità a compromettere tale interesse. Con la conseguenza che, pur essendo a forma libera la condotta, il suo contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleagli dal comune sentire di un dato momento storico, da ultimo, Cass. 23 marzo 2012, numero 4720 . 3.1.2. Rispetto a questi principi, a valenza costituzionale, evidente risulta l'illegittimità dell'operazione ermeneutica compiuta dalla Corte di merito. Questa, infatti, a fronte di una imputazione di una serie di atti di cui alla lett. a del p.1 compiuti dal notaio in violazione dell'articolo 28, ha ritenuto di poter prescindere dalla riconducibilità di ciascuno di essi nell'ambito della categoria di atti “espressamente proibiti dalla legge” e di poterli considerare unitariamente sotto il profilo della liceità della scopo. Ed ha ritenuto di poter fondare tale interpretazione sulla - non ben precisata dal punto di vista normativo - riconduzione agli articolo 28 e 147 I. numero 89 del 1913 così accomunando illeciti diversi e senza considerare la diversa sanzione articolo 138 per il primo e stesso articolo 147 per il secondo così giungendo ad integrare un nuovo illecito, caratterizzato dall'essere gli atti, indipendentemente dalla loro nullità, coordinati e finalizzati a scopi illeciti . In definitiva, anche a prescindere dalla portata attribuibile al principio di legalità e tipicità nel campo degli illeciti disciplinari, certamente non è consentita la creazione di un illecito dai confini incerti ad opera del giudice, come effettuato dalla Corte di merito con la sentenza impugnata. 3.2. In ordine all'area di applicazione dell'articolo 28, la giurisprudenza di legittimità è stata percorsa negli anni da una linea evolutiva in direzione di un'interpretazione sempre più circoscritta e restrittiva. A partire dal 1997 Cass. 11 novembre 1997, numero 11128 si è affermato che il divieto imposto dall'articolo 28 comma primo numero 1 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, sanzionato con la sospensione a norma dell'articolo 138 comma secondo, di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto ovvero la stessa nullità relativa ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco. Il superamento di precedenti arresti esemplificativamente, Cass. 10 novembre 1992, numero 12081 , che ricomprendevano nel divieto tutti gli atti contrari a disposizioni di legge, e cioè non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di nullità o annullabilità, è stato approfonditamente argomentato sulla base dei lavori preparatori della legge e dell'interpretazione sistematica della stessa, oltre che giustificato alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost. cfr motivazione della sentenza richiamata . La giurisprudenza successiva lo ha più volte ribadito da ultimo Cass. 30 gennaio 2013, numero 2220 Cass. 1 febbraio 2008, numero 3526 . Negli ultimi anni, con plurime decisioni, la Corte, pronunciandosi su fattispecie nelle quali era in questione la nullità delle clausole compromissorie inserite in statuti societari, in violazione dell'articolo 34 del d. lgs. 17 gennaio 2003, numero 5, ha fatto concreta applicazione del principio della necessaria inequivocità della nullità, affermando che “Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, numero 89 qualifica la categoria degli atti proibiti dalla legge, come inequivocamente pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell'articolo 1418, primo comma, cod. civ., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale”. Cass. 11 marzo 2011, numero 5913 Cass. 20 luglio 2011, numero 15892 Cass. 13 ottobre 2011, numero 21202, nelle quali ultime si da rilievo anche alla decorrenza della non equivocità . 3.2.1. Allora, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare ciascun atto compiuto dal notaio, e imputatogli come violazione dell'articolo 28 cfr. lett. a del p.1 , per verificarne l'inequivoca nullità, comminando la sanzione corrispondente ai sensi dell'articolo 138, solo se almeno uno di essi fosse risultato avere le caratteristiche della inequivoca nullità. Invece, nella sentenza impugnata si ritiene di poter prescindere da tale verifica considerando gli atti nel loro insieme come atti coordinati e finalizzati a scopi illeciti sembrerebbe, in sé non illeciti, ma, insieme miranti a scopi illeciti. 3.3. In questa prospettiva, assume rilievo la censura avanzata dal ricorrente per far valere, rispetto al primo degli atti rispetto ai quali si imputa al notaio la violazione dell'articolo 28, l'aver costituito in un atto soggetto, GEIE, non registrato , la mancanza di nullità dello stesso, oltre alla conseguente irrilevanza della prescrizione dell'articolo 54 del regolamento notarile, derivando la presenza dell'amministratore del GEIE nell'atto, dall'essere parte di un atto un soggetto in formazione. 3.3.1. Secondo il ricorrente, l'atto nel quale è parte il GEIE, non ancora registrato secondo la normativa di settore, non è nullo, ma inefficace rispetto al GEIE. Richiama, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità formatasi in riferimento alla disciplina codicistica delle società di capitali, rispetto ad atti posti in essere in nome e per conto della società, prima della loro iscrizione nel registro delle imprese. 3.3.2. In effetti, la giurisprudenza relativa all'articolo 2331 cod. civ. è, pacifica, in accordo con la dottrina, nel ritenere solo inefficace nei confronti della società l'atto in cui è parte una società ancora in formazione. Sia che si inquadri la fattispecie normativa in quella della rappresentanza senza rappresentato, sia che la si inquadri in quella della rappresentanza senza poteri, la legittimazione, la validità e l'ammissibilità di tale attività in nome di società non iscritta sono ricavabili proprio dal dettato legislativo articolo 2331, secondo comma cod. civ. , che disciplina la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito. Tanto è sufficiente ai fini dell'esclusione di tale atto dal novero di quelli ricompresi nell'articolo 28 dell'ordinamento notarile, restando irrilevante, ai nostri fini, i tempi e i modi nei quali la responsabilità della società, poi costituita, si sostituisce a quella degli agenti e dei casi in cui quella di questi ultimi persiste a tutela dei terzi, argomentando da Cass. 26 luglio 2012, numero 13287 Cass. 5 maggio 1989, numero 2127 Cass. 9 giugno 1972, numero 1795 . 3.3.3. Tale principio è linearmente estensibile al caso, rilevante nella specie, di Gruppo Economico di Interesse Europeo GEIE , non ancora registrato. In effetti, anche in questa ipotesi, la normativa di settore disciplina, accanto alla iscrizione nel registro delle imprese articolo 1, 6, 39 del Reg. CEE 25 luglio 1985, numero 2137 articolo 1, 2 e 3 del d. lgs. 23 luglio 1991, numero 240, “Norme per l'applicazione del Reg. CEE numero 2137 del 1985 la responsabilità solidale dei membri di un costituendo gruppo per gli atti posti in essere prima della registrazione articolo 9, comma 2, Reg. CEE numero 2137 del 1985 . 3.3.4. Consegue che l'atto in argomento non rientra sicuramente tra gli atti nulli, il cui rogito è vietato dall'articolo 28, e che, come correttamente rilevato dal ricorrente, non viene in questione la disciplina dell'articolo 54 del regolamento notarile. Infatti, se parte dell'atto rogando può legittimamente essere una società costituenda, non può porsi il problema della esistenza della autorizzazione del soggetto che interviene da parte della società ancora in fase di costituzione. E, comunque, non è contestato che ad intervenire nell'atto sia stato l'amministratore della costituenda società. 3.4. In conclusione, fermo restando l'accertamento da parte della sentenza di merito, con argomentazioni non contestate in questa sede, della riconducibilità di una serie di condotte omissioni e ritardi nella denuncia di fatti penalmente rilevanti consegna alle parti di certificazioni relative ad atti mai stipulati omessa custodia di documenti e del sigillo notarile prosecuzione dei rapporti professionali con soggetti che il notaio aveva individuato essere autori di furti di documenti e di uso fraudolento del sigillo, denunciandoli solo nel luglio del 2010 all'illecito atipico di cui all'articolo 147 lett. a cit., i motivi di ricorso in esame vanno accolti sulla base del seguente principio di diritto “Il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, ai sensi dell'articolo 28 della l. numero 89 del 1913, comprende solo atti la cui nullità, verificata per ciascuno di essi, sia inequivoca, con conseguente esclusione degli atti solo inefficaci rispetto al soggetto nel cui nome e conto siano redatti quale nella specie l'atto in cui parte è un GEIE non ancora iscritto secondo le prescrizioni del Reg. CEE numero 2137 del 1985 e del d.lgs. numero 240 del 1991 né a diverse conclusioni può pervenirsi valutando unitariamente una serie di atti alla luce della unitarietà dello scopo illecito, assumendo come possibile una lettura congiunta dell'articolo 28 e dell'articolo 147 della stessa legge, che invece disciplinano illeciti radicalmente diversi collegandoli a diverse sanzioni, risolvendosi una simile interpretazione nella creazione giurisprudenziale di una condotta illecita dagli incerti confini, in violazione del principio di legalità e tipicità, tutelato dalla Costituzione espressamente articolo 25 Cost. in riferimento alla materia penale, ma che si va progressivamente affermando nell'ordinamento anche per gli illeciti disciplinari, nei limiti in cui la sua lesione concretizzi di riflesso anche una violazione del diritto di difesa articolo 24 Cost. ”. 3.4.1. In definitiva, la Corte di merito dovrà esaminare paratamente gli atti, sinora unitariamente considerati e, quindi - eccetto il primo relativo alla costituzione in un atto di un soggetto non registrato, la cui nullità è esclusa per quanto detto sopra - tutti gli atti di cui alla lett. a del p.1 , per verificare l'eventuale ricorrenza della nullità, anche alla luce dell'articolo 1418, secondo comma cod. civ., dovendosi intendere lo stesso articolo richiamato nell'articolo 28 in argomento cfr. in motivazione, Cass. numero 11128 del 1997, cit. . Né vi sono ostacoli a che la Corte di merito, per l'ipotesi che non rinvenga nullità ascrivibili all'articolo 28, possa considerare tutta la serie di atti in esame rispetto all'articolo 147, unitamente all'altra serie di comportamenti di cui si è detto rispetto alla ricomprensione dei quali ha già argomentato con statuizioni non censurate nel ricorso , al fine di determinare la pena in concreto, nell'ambito di quella prevista dallo stesso articolo 147 cit 4. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'articolo 144 L. numero , unitamente a vizi motivazionali, lamentando l'omessa applicazione delle attenuanti generiche. La censura resta logicamente assorbita dall'accoglimento de primi due motivi di ricorso. 5. In conclusione, accolto il primo e secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo, va cassata in relazione la sentenza impugnata e la causa è rinviata - anche per le spese del presente giudizio - alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà la controversia applicando il principio di diritto di cui al p.3.4. , fermo restando l'accertamento della violazione dell'articolo 147 lett. a , non censurata in questa sede, rispetto ai comportamenti attribuiti al notaio sub lett. b p. 1. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso dichiara assorbito il terzo motivo cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.