Lo scorso 21 dicembre 2017 le Sezioni Unite Penali hanno depositato alcune informazioni provvisorie che anticipano altrettante decisioni del Supremo Collegio di legittimità in tema di spese processuali, rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, costituzione di parte civile e facoltà per l’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Sono state 5 le informazioni provvisorie depositate dalle Sezioni Unite Penali lo scorso 21 dicembre 2017. Oltre a pronunciarsi in tema di responsabilità medica informazione provvisoria n. 31 , gli Ermellini hanno risolto altre questioni che spaziano dalla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, al ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato. Ma procediamo con ordine. Condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali. Con l’informazione n. 27, le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito relativo alla possibilità che il Ministero della Giustizia ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ex artt. 35- bis e ter l. n. 354/1975, possa essere condannato al pagamento delle spese processuali ed, eventualmente, al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende laddove il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile. Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, l’informazione provvisoria n. 28 chiarisce che il giudice di seconde cure, investito dell’impugnazione dell’imputato che deduce l’erronea valutazione della prova dichiarativa da parte della sentenza di condanna di primo grado, può procedere alla riforma in senso assolutorio anche senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Egli deve comunque procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ex art. 603 c.p.p. ed è tenuto a motivare in modo puntale ed adeguato la propria decisione, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Costituzione del sostituto processuale quale parte civile. Le Sezioni Unite hanno poi risolto, in senso negativo, la controversa questione relativa alla legittimazione a costituirsi parte civile del sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale informazione provvisoria n. 29 . Ricorso personale in Cassazione. Infine, con l’informazione n. 30, il Supremo Collegio esclude ogni dubbio sull’impossibilità per l’imputato di proporre personalmente ricorso in cassazione anche in materia di misure cautelari personali. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere presentato personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
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