Assunzione in Poste come invalido: documenti falsi, prescrizione a livello penale, e licenziamento in bilico...

Il fronte penale si è chiuso con una pronunzia di proscioglimento per prescrizione. Ciò, però, non rende possibile considerare acclarata, in automatico, la condotta addebitata all’uomo, assunto da Poste, ossia aver presentato una documentazione falsa per ottenere l’iscrizione nell’elenco degli invalidi dell’Ufficio provinciale del lavoro.

Procedimento penale per il dipendente di Poste Italiane l’accusa è di avere prodotto documentazione falsa per l’iscrizione nella lista degli invalidi dell’Ufficio provinciale del lavoro, ottenendo così la conseguente assunzione alle dipendenze dell’azienda. Quali sono le conclusioni dei giudici? Proscioglimento per prescrizione. Ciò non può bastare, però, per condurre, in ambito civile, a ritenere legittimo il licenziamento adottato dalla società. Necessario, difatti, un approfondimento del materiale probatorio, non essendo sufficiente il richiamo al giudicato penale Cassazione, sentenza numero 21299, sez. Lavoro, depositata oggi . A casa. Sconfitta pesante, in secondo grado, per il lavoratore messo alle porte da Poste Italiane. Per i giudici d’Appello, difatti, è legittimo il «licenziamento» deciso dall’azienda e basato sul fatto che l’uomo ha «ottenuto l’iscrizione nella lista degli invalidi presso l’Ufficio provinciale del lavoro – e, per l’effetto, l’assunzione alle dipendenze della società – previa produzione di documentazione medica falsa». Ma la vicenda è ancora tutta da approfondire Fatale, secondo il lavoratore, l’errore compiuto dai giudici di merito, i quali hanno «ritenuto vincolante, nel giudizio civile, la sentenza» penale «di proscioglimento per prescrizione» emessa proprio sui «fatti oggetto del licenziamento disciplinare». Non è corretto, sostiene l’uomo col ricorso in Cassazione, dare per scontato che «una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione implichi l’accertamento dei fatti nella loro materialità, al punto da vincolare il giudice civile, e, quindi, da esonerarlo dalla loro autonoma valutazione quanto a fondatezza dell’addebito sotto il profilo oggettivo e soggettivo». Fatti. Ebbene, l’obiezione mossa dal lavoratore viene ritenuta fondata dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, riaffidano la vicenda alle valutazioni dei giudici della Corte d’Appello. Questi ultimi, in particolare, a fronte della «sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione», dovranno «svolgere un autonomo apprezzamento non solo della potenziale rilevanza disciplinare del fatto, ma, ancor prima, della sua effettiva esistenza», ossia della «asserita falsità dei certificati medici» presentati dall’uomo per «ottenere l’iscrizione nella lista degli invalidi presso l’Ufficio provinciale del lavoro». Ciò tenendo presente, peraltro, aggiungono i giudici, che «l’efficacia vincolante del giudicato penale è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento, e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione penale».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 9 ottobre 2014, numero 21299 Presidente Vidiri – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 7.11.12 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede rigettava la domanda di N.L. intesa ad ottenere l'invalidazione del licenziamento intimatogli il 22.5.2000 da Poste Italiane S.p.A. per aver ottenuto l'iscrizione nella lista degli invalidi presso l'UPLMO di Taranto - e, per l'effetto, l'assunzione alle dipendenze della suddetta società - previa produzione di documentazione medica falsa. Per la cassazione di tale sentenza ricorre N.L. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c. Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 654 c.p.p. per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto vincolante nel giudizio civile la sentenza numero 355/12 di proscioglimento per prescrizione pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nei confronti del ricorrente, sentenza emessa all'esito del processo svoltosi a suo carico per gli stessi fatti oggetto del licenziamento disciplinare per cui è causa ciò i giudici dei gravame hanno affermato - prosegue il ricorso - in base all'erroneo presupposto che anche una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione implichi l'accertamento dei fatti nella loro materialità, al punto da vincolare il giudice civile e, quindi, da esonerarlo dalla loro autonoma valutazione quanto a fondatezza dell'addebito sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Censura sostanzialmente analoga si fa valere con il secondo motivo, sotto forma di violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 c.c., 34 CCNL per il personale di Poste Italiane S.p.A. e 2119 c.c., nonché di omesso esame di un fatto decisivo e controverso. 2- I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono fondati. Contrariamente a quanto asserito dalla gravata pronuncia, il giudicato penale è vincolante nei sensi e nei limiti di cui all'articolo 654 c.p.p. quanto all'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale nel giudizio civile od amministrativo solo ove si tratti di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, mentre nel caso di specie si è trattato di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Né può ipotizzarsi una sorta di estensione analogica dell'articolo 654 c.p.p. anche a sentenze meramente dichiarative della prescrizione, vuoi per il carattere eccezionale della norma che deroga al principio generale - proprio del vigente c.p.p. - dell'autonomia della giurisdizione del giudice civile rispetto a quella del giudice penale cfr., ex aliis, Cass. 17.6.13 numero 15112 Cass. 18.1.07 numero 1095 , vuoi perché non sempre la prescrizione importa accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, accertamento assorbito dall'obbligo di immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato previsto dall'articolo 129 co. 1° c.p.p., che innanzi al giudice penale impedisce di proseguire oltre nella delibazione del materiale di causa. Né - per altro - di per sé dimostra sempre e comunque l'avvenuto accertamento del fatto reato la mancata applicazione della prevalenza del proscioglimento nel merito di cui all'articolo 129 cpv. c.p.p., trattandosi di norma che presuppone l'evidenza della prova della non colpevolezza che emerga dagli atti in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento cfr. in tal senso Cass. penumero S.U. numero 35490 del 28.5.09, dep. 15.9.09 . Dunque, nel caso in esame, a fronte di una sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto svolgere un autonomo apprezzamento non solo della potenziale rilevanza disciplinare del fatto, ma - ancor prima - della sua effettiva esistenza essendo controversa fra le parti . Invece la Corte territoriale non ha svolto alcun autonomo apprezzamento delle prove raccolte in sede penale, limitandosi a recepirne l'esito complessivo in base all'erronea supposizione della loro vincolatività, senza alcun vaglio critico e senza neppure indicare le fonti di prova utilizzate. L'unica valutazione eseguita dalla gravata pronuncia concerne non già la sussistenza storica del fatto oggetto di contestazione disciplinare - che, come s'è detto, erroneamente ha ritenuto vincolante per come ricavabile dalla sentenza penale - bensì la sua mera rilevanza quale giusta causa di licenziamento, valutazione che però costituisce un posterius rispetto al preliminare ed autonomo accertamento, da parte del giudice del lavoro, della verità storica del fatto medesimo. Il vizio denunciato è, poi, decisivo perché riguarda la prova della dedotta giusta causa di licenziamento, vale a dire l'asserita falsità dei certificati medici presentati da N.L. per poter ottenere l'iscrizione nella lista degli invalidi presso l'UPLMO di Taranto e l'assunzione per chiamata diretta alle dipendenze della società controricorrente. Per altro, va meglio chiarita anche la possibilità di utilizzo nel giudizio civile delle prove raccolte in sede penale. Invero, una volta che si escluda il ricorrere di ipotesi di vincolatività del giudicato penale, il giudice civile può anche non rinnovare innanzi a sé le prove testimoniali raccolte nel processo penale, ma solo se siano state assunte in dibattimento nel contraddittorio tra le parti altrimenti si incorrerebbe in una violazione dell'articolo 111 co. 2°, primo periodo, Cost. o se la verifica dibattimentale sia mancata per scelta dell'imputato, che abbia optato ma non è questo il caso in oggetto per un rito alternativo come il giudizio abbreviato ex articolo 438 e ss. c.p.p. o il cd. patteggiamento ex articolo 444 e ss. c.p.p. cfr. Cass. 30.1.13 numero 2168 Cass. 8.1.08 numero 132 . In altre parole, al di fuori dell'ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, in nessun caso il giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale come avviene, ad esempio, per le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari , salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta. Inoltre, anche quando si limita a recepire - senza rinnovarle - prove che siano state assunte in sede penale nel contraddittorio tra le parti, il giudice civile non può esimersi dal procedere ad un loro autonomo apprezzamento quanto ad attendibilità, affidabilità e rilevanza, dando altresì conto e ragione del perché non ha ritenuto di accogliere l'eventuale istanza di nuova assunzione in sede civile ritualmente avanzata da una delle parti. Diversamente, si finirebbe con il reintrodurre surrettiziamente quella vincolatività del giudicato penale che si è esclusa al di fuori delle ipotesi tassative previste dal c.p.p. È, poi, appena il caso di notare che i precedenti di Cass. numero 15572/2000 e Cass. numero 11483/04, richiamati dalla Corte territoriale, statuiscono principi diversi da quelli ritenuti dalla gravata pronuncia, nel senso che il primo arrêt afferma che la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi e il secondo puntualizza che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale. Ma - giova rimarcare - l'impugnata sentenza, muovendo dall'erroneo convincimento della vincolatività della sentenza penale emessa nei confronti dell'odierno ricorrente, ha omesso qualsiasi autonomo apprezzamento dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, limitandosi ad elencarli e a dichiarandoli tout court come processualmente acclarati dal giudice penale. 3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari, che si atterrà ai seguenti principi di diritto, enunciati ex articolo 384 co. 2° c.p.p. L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'articolo 654 c.p.p. è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale . Al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolatività del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente. . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.