RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

SEZ.I CASO TREVISANATO comma ITALIA 15 SETTEMBRE 2016, RIC.32610/07 IRRECIVIBILITÀ DEL RICORSO REQUISITI FORMALI DEL RICORSO IN CASSAZIONE EQUO PROCESSO. Non si possono invocare deroghe all’equo processo dovute all’inattività dei ricorrenti e/o dei loro difensori. Classico caso d’impugnazione di un licenziamento ingiusto. Il ricorso in Cassazione fu respinto in quanto irricevibile non erano stati rispettati i requisiti formali previsti dall’articolo 366 bis cpc vigente all’epoca ed abrogato da una riforma nel 2009 . Ricorse alla CEDU invocando una violazione dell’articolo 6 dovuta all’eccesivo formalismo di questo onere. Esclusa la deroga all’equo processo. Infatti la CEDU rileva come questi criteri non sono elaborati dalla prassi, ma dalla legge ed erano ben noti al ricorrente prima della presentazione del ricorso. Infine non sono viziati da eccessivo formalismo e non può essere considerato un onere gravoso pretendere che il ricorrente ed/od il suo legale redigano una scheda in cui riassumono il ragionamento seguito esplicando il principio di diritto di cui asseriscono la violazione Papaioannou c. Grecia del 2/6/16 e Kemp ed altri c. Lussemburgo del 24/4/08 . L’Italia ha subito anche una parziale condanna per violazione dell’articolo 8 Cedu, nel caso Giorgioni c. Italia ric.43299/12 , perché ha adottato una serie di misure stereotipate ed automatiche, affidando la famiglia ai servizi sociali, che hanno impedito l’esercizio del diritto di visita del padre e di instaurare un rapporto padre–figlio. Come detto la condanna è relativa al periodo dal 2006 a fine novembre 2010, mentre è esclusa detta deroga per il periodo da novembre 2010 al 2016 le Corti hanno fatto tutti gli sforzi necessari a ricucire tale rapporto, malgrado il forte conflitto tra i genitori, condannandoli entrambi la madre per aver ostacolato il diritto di visita, il padre per non aver pagato gli alimenti al figlio. GRAND CHAMBER CASO IBRAHIM ED ALTRI comma REGNO UNITO 13 SETTEMBRE 2016, RICcomma 4035150541/08, 50571/08, 50573/08 E 40351/09. EQUO PROCESSO PENALE ATTENATI ALLA METRO DI LONDRA DIRITTO ALL’ASSISTENZA DI UN LEGALE RESTRIZIONI. Lecito limitare i diritti di difesa per prevenire eventuali futuri attentati. La deroga all’equo processo non esclude che la condanna per terrorismo fosse legittima. Sono i responsabili del fallito attentato dinamitardo alla metro di Londra del 2005 i primi tre sono considerati anche i fabbricanti delle bombe. Il quarto li aiutò a preparare l’attentato. Furono sottoposti, una volta arrestati, ad interrogatorio di garanzia urgente senza l’assistenza di un legale concessa nelle altre fasi processuali le dichiarazioni rese li portarono alla condanna. Le autorità locali si avvalsero di questa facoltà per prevenire altri gravi attentati e salvaguardare l’integrità e l’incolumità della popolazione. Il quarto attentatore prima fu sentito come testimone, poi nel corso dell’interrogatorio seppe di essere indagato, sì che rese senza pensarci dichiarazioni auto incriminanti. La CEDU il 16/12/14, con voto non unanime, escluse la violazione dell’articolo 6 Cedu. La GC ha parzialmente confermato questa decisione sempre con voto non unanime, con una lunga ed articolata sentenza 139 pagg. particolarmente importanti i capi III e IV sulle norme dell’UE, internazionali e sugli elementi di diritto comparato sulle garanzie processuali e sul diritto all’assistenza legale . Infatti per i primi 3 ricorrenti ha confermato che detti motivi imperativi hanno giustificato le restrizioni temporanee all’assistenza legale e che esse rispettavano un giusto equilibrio ed avevano una legittima base legale. Invece c’è stata una deroga ai diritti fondamentali processuali e quindi all’equo processo per il quarto la polizia era obbligata per legge a leggergli i propri diritti, soprattutto quello a tacere per non autoincriminarsi. Inoltre non ha potuto contestare la decisone della polizia perché non gli è stata notificata e non sono stati sentiti testimoni che giustificassero tali limiti alla sua difesa. La GC, perciò, non rileva in questo caso alcun motivo imperativo né base legale che legittimasse la momentanea privazione dell’assistenza e/o l’assenza di notifica violato il suo diritto all’equo processo. In ogni caso il riconoscimento di questa deroga non implica che la sua condanna non fosse legittima < < è impossibile speculare sull’esito del suo processo nel caso in cui tale violazione non avesse avuto luogo> > . Non gli è stato, perciò, riconosciuto alcun risarcimento, solo un rimborso per le spese di lite ed accessorie di legge. Inserito nei factsheets Terrorism e Police arrest/assistance of a lawyer. Esclusa la violazione dell’articolo 6 anche quando un decreto penale di condanna è stato notificato per sbaglio alla vicina, ma la parte aveva avuto il tempo per impugnarlo nei termini di legge Johansen c. Germania del 15/9/16 .