Il Consiglio d’Europa ed il suo organismo delegato alla lotta contro la corruzione, GRECO Gruppo di Stati contro la corruzione , nel presentare il Rapporto di conformità sull’Italia , allegato al 14° Rapporto generale sull’attività del GRECO lotta alla corruzione e promozione dell’integrità 19/6/14 , ha severamente bocciato l’Italia per la lotta alla corruzione per non aver rispettato gli standard della relativa Convenzione penale del 1999. Non si capisce il perché l’Italia non si adoperi maggiormente nell’attuazione degli accordi internazionali sulla lotta alla corruzione e sulla trasparenza dei finanziamenti ai partiti politici.
E’ quanto emerge da questo dossier pubblicato il 20 giugno 2014 in cui ci si lamenta di ciò, malgrado i recenti scandali Mose ed Expo 2015, le annunciate nuove norme anticorruzione ed i nuovi poteri conferiti a Cantone. Consiglio d’Europa COE . È la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del nostro continente, formata dai 47 paesi firmatari della Cedu, comprensivi dei 28 della UE. Ha vari organismi ed agenzie che vigilano sull’attuazione delle sue Convenzioni v. quella di Istanbul del 2011 , da esso dipende la CEDU. Ogni anno, talvolta assieme alla CEDU, pubblica manuali, in varie lingue, sulla tutela dei diritti fondamentali, come quello sulla privacy del 6/6/14 disponibile anche in italiano. GRECO. È sia un accordo allargato che un organismo internazionale, istituito nel 1999, di cui fanno parte 48 stati europei e gli USA, è volto a «migliorare la capacità dei suoi membri per combattere la corruzione monitorando la loro conformità alle norme anti-corruzione del Consiglio d'Europa attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca e pressione tra pari. Aiuta a identificare le carenze nelle politiche nazionali di lotta alla corruzione, spingendo le necessarie riforme istituzionali, legislative e pratiche. GRECO offre anche una piattaforma per la condivisione delle migliori pratiche nella prevenzione e nel rilevamento della corruzione». Vigila sull’applicazione delle norme anticorruzione all’interno degli stati aderenti. L’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo OECD e l’Ufficio ONU sulla droga e sul crimine UNODC ricoprono lo status di osservatori. Entrambi hanno sede a Strasburgo. Report sull’Italia. Si divide in due grandi temi incriminazioni « incriminations » e trasparenza del finanziamento dei partiti politici. In entrambi si evidenziano molte lacune anche se maggiori nella lotta alla corruzione. Incriminazioni. In primis il COE lamenta come solo con la L. numero 110/12 c.d. legge Severino l’Italia abbia adottato la Convenzione penale sulla corruzione del 27/1/99 CPC ed il suo Protocollo addizionale, ratificandola, però, solo il 13/6/13 ed è in vigore dal 1/10/13.Il Protocollo, de facto, adottato dal 2003 ancora non è stato ratificato, né attuato. Estensione del campo di applicazione ai giudici delle Corti internazionali, ai funzionari ed ai politici esteri. Il GRECO nota che ancora , malgrado le indicazioni chiare della CPC, nulla è stato fatto. Infatti l’articolo 322 bis c.p., novellato dalla L. numero 237/12, condanna la corruzione attiva e passiva del solo personale giudici, PM, impiegati, funzionari etc. della CPI, ma non anche i giudici, i dipendenti ed i funzionari, i membri delle organizzazioni internazionali e dei parlamenti stranieri, così come imposto dalla CPC. Nessun progresso è intervenuto nemmeno dopo la sua ratifica, sì che l’Italia è legalmente tenuta ad adeguare la sua legislazione ai parametri contenuti negli articolo 9-11 e 37 CPC. Corruzione nel settore privato. Non si capisce perché questo reato sia trattato nel codice civile e non in quello penale, malgrado il richiamo all’articolo 319 c.p. e soprattutto perché non ci sia alcun riferimento «al dare od all’offrire una tangente», né è chiara la mancata previsione di una perseguibilità d’ufficio. Rileva come l’illecito non sia punibile se consiste «in un atto criminale più grave» ed è per lo più relegato alle condotte che minano la libera concorrenza. Contestata anche la previsione di un raddoppio della pena solo se la corruzione attiene a titoli quotati nei mercati regolamentari italiani ed UE od offerti al pubblico ex articolo 116, d.l. numero 58/98. Cosa ancor più grave, anche se la norma è stata introdotta recentemente nel nostro ordinamento, l’assenza di condanne, «non esistendo alcun concreto esempio della sua applicazione da parte dei tribunali». Millantato credito e traffico d’influenze illecite. Quest’ultimo reato è stato inserito all’articolo 346 bis dalla Legge Severino ed l’unica novità apprezzata dal GRECO, per il resto, si lamenta che le pene sono troppo miti. Aspre critiche per l’assenza di condanne per questi reati articolo 346 e 346 bis c.p. e, come per la concussione e la corruzione all’interno della PA, articolo 317 ss c.p. per la mancate ipotesi di punibilità dell’offerta o della sollecitazione « offrir et solliciter » . Più precisamente l’ambito di applicazione dell’articolo 317 c.p. è stato perfezionato dalla L. numero 110/12, ma persiste , de facto , a non punire la vittima, id est il privato, perché conserva una certa libertà nel decidere se versare «la mazzetta o meno». Criticato il fatto che non è punito se non è dimostrato il rapporto diretto tra corrotto e corruttore dare o promettere . Altre inadempienze. L’Italia è bocciata anche per il basso numero di condanne per questi crimini, malgrado l’istituzione di un’Agenzia ad hoc che vigili sulla trasparenza della PA, cui però è riconosciuto un mero ruolo consultivo sui codici di condotta e sui contratti, individuali e collettivi, della PA. Ciò è confermato dalle migliaia di condanne durante Mani pulite, mentre ora, malgrado il dilagare del fenomeno, sono sporadiche, come emerge dai dati forniti dal casellario. Contestati anche il parere preventivo e l’autorizzazione del Ministro di Giustizia per procedere contro la corruzione compiuta da italiani all’estero. Unica promozione. Gli approfonditi studi, il piano per studiare e regolare i problemi emersi dagli stessi e la loro pubblicazione sono, assieme all’esame approfondito di una concreta applicazione della concussione, malgrado il suo campo d’azione, come detto, non sia ancora ben definito, sono le uniche azioni sostanzialmente in linea con quanto raccomandato dalla CPC. Trasparenza sui finanziamenti ai politici. Le leggi numero 96/12 e numero 13/14, che ha formalmente abolito il finanziamento ai partiti, hanno definito il loro status e l’obbligo di presentare i bilanci non solo della sede nazionale, ma anche di quelle locali e dei movimenti ad essi collegati. Inoltre sono state definite le regole per la trasparenza dei bilanci sottoposti al controllo di revisori indipendenti. Migliorata anche la previsione delle sanzioni per le trasgressioni. Convince poco la progressiva abolizione del finanziamento dei partiti da completarsi entro il 2017. Restano dubbi sull’attuazione del divieto di donazioni anonime e su alcuni aspetti della sottoposizione al controllo e sui poteri sanzionatori «della Commissione per la trasparenza ed il controllo delle dichiarazioni finanziarie dei partiti e dei movimenti politici». Ciò nonostante l’Italia sostanzialmente rispetta la Raccomandazione REC 2003/4 che la disciplina a livello internazionale. Dovrà, però, in entrambi i casi, fornire ulteriori informazioni e colmare le lacune entro il 31/12/15. Il presente rapporto dovrà essere pubblicato e tradotto in italiano dalle nostre autorità.