Trasformazione delle DTA IRAP, il punto delle Entrate

L’Agenzia, con la circolare del 16 giugno scorso numero 17/E, si propone di fornire un quadro riepilogativo della disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014.

L’Agenzia con la circolare di ieri numero 17/E, si propone di fornire un quadro riepilogativo della disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. Si ricorda che l’articolo 2, comma da 55 a 58, d.l. numero 225/2010 c.d. “Decreto Milleproroghe” , ha introdotto la disciplina della trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate DTA iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti – non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, T.U.I.R. – e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali. Tale quadro normativo è stato modificato, una prima volta, dall’articolo 9, d.l. numero 201/2011 c.d. “Decreto Monti” , il quale ha previsto la conversione delle DTA iscritte in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del T.U.I.R., e successivamente, dall’articolo 1, commi da 167 a 171, Legge numero 147/2013, che ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in esame relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi. Numerose novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto numerose novità in materia di trasformazione in credito d’imposta delle DTA IRAP, in particolare In caso di perdita di esercizio. A seguito del disposto dell’articolo 1, comma 167, Legge di stabilità 2014, risultano attualmente trasformabili in credito di imposta anche le DTA IRAP afferenti a rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP per i soggetti che applicano l’articolo 106, comma 3, T.U.I.R. componenti negativi relativi al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, la cui deducibilità è rinviata in più esercizi. In caso di valore della produzione netta negativo. L’articolo 1, comma 168, Legge numero 147/2013, ha aggiunto il comma 56-bis al Decreto Milleproroghe, introducendo una nuova ipotesi di trasformazione in credito di imposta delle DTA IRAP, concernente i componenti negativi relativi alle rettifiche di crediti, avviamento ed altre attività materiali, per la quota riferita ai reversal che trovano capienza nel valore della produzione netta negativo. Con riferimento a componenti contabilizzati in precedenti esercizi. Riguardo alle DTA correttamente iscritte in bilancio nel 2013, la trasformazione opera anche con riferimento ai componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d’imposta considerato. In particolare, per l’ammortamento, svalutazioni dell’avviamento e altre attività immateriali, l’Agenzia ritiene che siano convertibili anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013, trattandosi di componenti rilevanti agli effetti dell’IRAP. Inoltre, per quanto concerne le modalità di utilizzo del credito di imposta, l’articolo 2, co. 57, prevede l’uso da parte del soggetto in capo al quale si è originato senza limiti d’importo, o in alternativa, la cessione da quest’ultimo ad altre società del gruppo ai sensi dell’articolo 43-ter, D.P.R. numero 602/1973. In tale ipotesi, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28 settembre 2012, numero 37, ha precisato che il credito da DTA può essere utilizzato dal cessionario in compensazione ex articolo 17, d.lgs. numero 241/1997 entro i limiti di 700.000 euro. Da ultimo, la circolare numero 17 dispone che per la normativa in questione si applica alla Dichiarazione IRAP 2014, relativa al periodo d’imposta 2013. fonte www.fiscopiu.it

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