CIGS, dal Ministero del Lavoro le indicazioni sul limite massimo

Con la circolare numero del 28 agosto 2017, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

A partire dal 24 settembre 2017, troverà piena applicazione l'art. 22, comma 4, d.lgs n. 148/2015 che dispone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate la norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Indicazioni del Ministero. Attraverso la circolare n. 16 del 28 agosto, pubblicata in data 31 agosto sul proprio sito istituzionale dal Ministero del Lavoro, quest'ultimo fornisce indicazioni in merito alle modalità di calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili e precisa che la disposizione di cui all'art. 22 supra trova applicazione, con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni, siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre. Contestualmente INPS, nella sezione notizie del proprio sito istituzionale, ha reso noti i dati dell'Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni relativi a luglio 2017 è stata registrata una diminuzione del 22,4% rispetto alle ore autorizzare a luglio 2016 e, nel dettaglio per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria CIGS , una diminuzione del 7,6% rispetto a luglio 2016 Fonte www.lavoropiu.info

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