Profitto per l’amministratore infedele: la società non è attaccabile

In materia di reati tributari, non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica, a meno che questa non sia semplicemente uno schermo fittizio dietro a cui si nasconde l’autore del reato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23973, depositata il 9 giugno 2014. Il caso. Il Tribunale di Napoli rigettava, con ordinanza, la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo per equivalente di denaro su conti correnti intestati alla società, in relazione al reato di cui all’articolo 2 d.lgs. numero 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti . Avverso tale diniego veniva fatto ricorso da parte della società, lamentando l’illegittimità del sequestro nei confronti di una società non fittizia. A favore dell’accoglimento del gravame, la difesa depositava una memoria con motivi aggiunti, ricordando l’intervento delle Sezioni Unite Cass, S.U., numero 10561/14 sul sequestro preventivo nei reati tributari. Attaccabile la società solo se dispone del profitto. La Suprema Corte riteneva fondato il ricorso, seguendo l’orientamento prospettato dalle S.U., che avevano affermato la non disponibilità di sequestro preventivo per equivalente per i reati tributari nei confronti di una persona giuridica quando questa non sia uno schermo fittizio dell’autore del reato, bensì un effettivo diverso soggetto giuridico. La Corte, inoltre, ricordava che, al contrario, può essere disposto il sequestro diretto del profitto, derivante dal reato, se questo sia nell’effettiva disponibilità della persona giuridica. In sintesi, il sequestro preventivo diretto può essere disposto nei confronti della società, se il profitto del reato tributario si trovi nella disponibilità della stessa e se l’autore del reato sia una persona fisica legata da un rapporto organico alla società. Nel caso di specie, la società non risultava fittizia, dal momento che l’autore dei fatti incriminati, cioè il suo legale rappresentante, aveva agito per un profitto proprio. La società, difatti, non aveva riportato alcun beneficio, bensì un danno, come dimostra anche la sua ammissione come parte civile nel processo. La società, di cui l’imputato era amministratore, pagava realmente i corrispettivi di operazioni inesistenti, venendo così danneggiata anziché beneficiata dalla condotta dell’amministratore infedele, soggetto che per tali motivi agiva in modo effettivamente non correlato a un rapporto organico. L’infedeltà dell’amministratore fa venir meno il rapporto organico con la società. La Corte Suprema accoglieva quindi il ricorso, dal momento che la condotta dell’amministratore infedele, proprio per l’infedeltà di questo, non poteva mai porsi a vantaggio dell’ente che amministrava, in quanto costituiva la manifestazione della rottura del rapporto organico tra l’ente e la persona fisica che avrebbe dovuto gestirlo, venendo quindi meno il presupposto del sequestro in esame. La Corte, perciò, annullava senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 maggio – 9 giugno 2014, numero 23973 Presidente Squassoni – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata da C.C. , quale legale rappresentante di Selex Service Management S.p.A., avverso sequestro preventivo per equivalente di denaro su conti correnti intestati alla suddetta società fino alla somma di Euro 6.955.791 disposto dal gip dello stesso Tribunale il 15 aprile 2013 in relazione al reato di cui all'articolo 2 d.lgs. 74/2000, di cui è imputato l'ex legale rappresentante di Selex Service Management S.p.A., S.S. . 2. Ha presentato ricorso il difensore sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 322 ter c.p., 2 d.lgs. 74/2000 e 1, comma 143, L. 244/2007 trattandosi di reato tributario sarebbe illegittimo il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di una società non fittizia inoltre vi sarebbe stata rottura del rapporto organico tra la società e lo S. , che agì esclusivamente di sua iniziativa, apportando un danno alla società assai superiore ai pretesi benefici fiscali per avere essa pagato le fatture per le operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti realizzate dallo S. ed essendo stata infatti ammessa come parte civile nel processo contro di lui. Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 125, comma 3, c.p.p. La motivazione sarebbe carente e/o apparente in ordine al periculum in mora che giustificherebbe il sequestro il Tribunale si sarebbe collocato su un piano meramente assertivo, senza indicare alcun concreto elemento né di diritto né di fatto. In data 30 aprile 2014 è stata depositata una memoria con motivi aggiunti il primo motivo richiama l'articolo 325 c.p.p. in relazione all'intervento delle Sezioni Unite S.U. 30 gennaio 2014 numero 10561 sul sequestro preventivo nei reati tributari il secondo motivo denuncia violazione dell'obbligo motivazionale quanto al periculum in mora il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 321 c.p.p., 322 ter c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 in ordine alla entità dei beni sequestrati rispetto a quella del profitto illecito. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Le tematiche prospettate nel primo motivo non possono non confrontarsi con il recentissimo intervento delle Sezioni Unite S.U. 30 gennaio 2014 numero 10561 relativo al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari. Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento predominante della giurisprudenza di questa Sezione Cass. sez. III, 14 giugno 2012 numero 25774 Cass. sez. III, 19 settembre 2012 - 10 gennaio 2013 numero 1256 Cass. sez. III, 23 ottobre 2012 - 3 aprile 2013 numero 15349 Cass. sez. III, 10 luglio 2013 numero 42350 Cass. sez. III, 20 settembre 2013 numero 42476 sulla non disponibilità derivante dalle limitazioni evincibili dal d.lgs. 8 giugno 2001 numero 231 di sequestro preventivo per equivalente per reati tributari nei confronti di una persona giuridica quando questa non sia uno scherma fittizio dell'autore del reato, bensì un effettivamente diverso soggetto giuridico. Nel caso di specie, la società in questione non risulta fittizia, il Tribunale non affermandolo - in particolare, non negando neppure quanto adduce nella sua richiesta di riesame l'attuale ricorrente, e cioè che è una società interamente partecipata da Finmeccanica cfr. motivazione, pagina 4 - ma esplicitamente dichiarando di volersi discostare dall'orientamento sopra richiamato l'ordinanza è comunque anteriore all'intervento delle Sezioni Unite per ritenere che il rapporto organico tra amministratore e società consenta comunque, anche in materia di reati tributari, di aggredire i beni della società mediante sequestro preventivo per equivalente. Considerato quanto affermato in modo definitivo dalle Sezioni Unite per dirimere un contrasto che derivava dall'esistenza effettiva di una minoritaria lettura travalicante l'alterità soggettiva della persona giuridica rispetto alla persona fisica legata con essa da rapporto organico in tal senso Cass. sez. III, 9 giugno 2011 numero 23389 Cass. sez. III, 7 giugno 2011 numero 28731 Cass. sez. III, 11 aprile 2012 numero 17485 , già questo profilo di illegittimità del sequestro sarebbe sufficiente per accogliere il ricorso. 3.2 Le Sezioni Unite hanno peraltro affermato anche il principio che può essere disposto nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto o beni direttamente riconducibili al profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica . In tal modo hanno chiarito che la persona giuridica può essere assoggettata a un sequestro preventivo diretto, e non per equivalente, qualora nella sua disponibilità si trovi il profitto del reato tributario commesso dalla persona fisica ad essa legata da un rapporto organico, sequestro che avrà per oggetto, appunto, il profitto o i beni direttamente riconducibili al profitto stesso. Presupposto di un siffatto sequestro non può non essere, allora, pure l'esistenza di un effettivo rapporto organico tra il soggetto indagato o imputato per il reato e la persona giuridica, così che la disponibilità del profitto del reato da parte della persona giuridica costituisca una logica conseguenza proprio del rapporto organico tra l'autore del reato e il soggetto che ne trae in tal modo il beneficio. Nel caso di specie, se non si ritenesse corretta la qualifica del sequestro imposto alla Selex Service Management S.p.A. come sequestro preventivo per equivalente come formalmente è stato definito, e che comunque precluderebbe, come si è appena visto, alla luce della consolidata giurisprudenza nomofilattica, l'imposizione del vincolo alla società a favore invece del sequestro preventivo diretto nel senso chiarito dalle Sezioni Unite ,essendone oggetto somme di denaro, emerge però chiaramente che il rapporto organico tra il legale rappresentante della società all'epoca dei fatti criminosi, cioè il soggetto ora per essi imputato, S.S. , e Selex Service Management S.p.A. quando sarebbero stati commessi i reati era venuto meno. Ciò risulta dal non aver la società riportato beneficio, bensì danno ingenti perdite di denaro per pagamento di prestazioni corrispettive inesistenti dalla condotta dello S. , come dimostra anche l'essere stata la società poi ammessa come parte civile nel relativo processo. Al Tribunale del riesame l'attuale ricorrente aveva addotto proprio che i comportamenti illeciti posti in essere da S.S. , amministratore infedele della SELEX, rispondevano a finalità di mera locupletazione personale, da cui la società, lungi dall'avvantaggiarsi, è stata invece danneggiata essa ha infatti effettivamente corrisposto alle società subappaltatrici, che secondo l'assunto accusatorio hanno predisposto le false fatturazioni per operazioni inesistenti, le somme fatturate, così sostenendo essa stessa il costo fiscale di operazioni inesistenti così sintetizza la doglianza il Tribunale, a pagina 2 dell'ordinanza impugnata . È ben comprensibile che se la società di cui l'imputato era amministratore pagava realmente i corrispettivi di operazioni inesistenti, essa veniva danneggiata anziché beneficiata dalla condotta, nei suoi confronti mendace e truffaldina, dell'amministratore, da definirsi quindi infedele, ovvero soggetto che agiva in modo effettivamente non correlato a un rapporto organico. Il Tribunale ha invece affermato che le modalità operative della complessa attività fraudolenta posta in essere da S.S. rivelano una strumentalizzazione della società dallo stesso gestita e rappresentata ai fini dell'attuazione dell'ardito piano criminoso ideato dallo stesso e dai suoi correi l'affidamento dell'appalto per la realizzazione del progetto SISTRI alla SELEX, il subappalto a ditte controllate da Di Martino Francesco Paolo di numerosi servizi e forniture, emissione di copiosa fatturazione per operazioni inesistenti correlate a detto subappalto che non consente in alcun modo di escludere la partecipazione della società, in quanto soggetto giuridico autonomo, dalle conseguenze vantaggiose delle condotte poste in essere dallo S. . In tal modo, però, il Tribunale non ha negato quanto aveva in precedenza richiamato come allegato dal ricorrente, ovvero non ha negato né che si trattava di operazioni inesistenti né che la società le pagava come se invece esistessero anzi, quanto mai significativamente, ha omesso di indicare quali sarebbero state, in concreto, per la società le conseguenze vantaggiose del criminoso lavorio dello S. da cui era sortita, appunto, una copiosa fatturazione per operazioni inesistenti , vale a dire un copioso dispendio di denaro da parte della società senza alcun corrispettivo. La condotta dell'amministratore infedele, proprio per l'infedeltà di questo cioè una condotta non rispondente all'interesse della società e al contrario determinante danno al patrimonio sociale cfr., da ultimo, Cass. sez. V, 5 giugno 2013 numero 49787 , ontologicamente non può mai porsi a vantaggio dell'ente che amministra, in quanto costituisce la manifestazione della rottura del rapporto organico tra l'ente e la persona fisica che dovrebbe gestirlo. È dunque incompatibile con l'infedeltà dell'amministrazione l'acquisizione di benefici da parte dell'ente in conseguenza di un'amministrazione siffatta, essendo questa non più collegata dal rapporto organico agli interessi dell'ente amministrato. Quanto emerge allora dalla stessa motivazione della ordinanza impugnata in particolare, si ripete, laddove non nega quanto addotto nella richiesta di riesame, e cioè che Selex Service Management S.p.A. aveva pagato tutte le fatture come se le operazioni esistessero evidenzia la mancanza del presupposto del rapporto organico tra lo S. e Selex Service Management S.p.A., il che comporta - anche qualora dovesse qualificarsi sequestro preventivo diretto quello che è stato imposto alla società, anziché sequestro preventivo per equivalente - l'illegittimità del sequestro preventivo e della ordinanza che ne ha rigettato riesame. Si devono pertanto annullare senza rinvio, assorbito ogni altro motivo, sia l'ordinanza impugnata sia il decreto genetico del gip del Tribunale di Napoli emesso il 15 aprile 2013, e deve altresì ordinarsi la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del gip del Tribunale di Napoli del 15 aprile 2013 e ordina di restituire i beni all'avente diritto.