Rottweiler in giardino, il padrone di casa reagisce a fucilate e viene aggredito: possibile comunque la responsabilità del proprietario dell’animale

Messa seriamente in discussione l’assoluzione pronunciata dal Giudice di pace e fondata sul ‘peso specifico’ attribuito alla condotta dell’uomo che, vistosi ‘assediato’ dai cani, aveva reagito sparando alcuni colpi d’arma da fuoco. Vacilla la tesi del “caso fortuito”, mentre non è in discussione la omessa custodia addebitabile al proprietario degli animali.

Giardino ‘occupato’ dagli animali – 2 cani rottweiler – di proprietà del vicino di casa. Reazione sopra le righe dell’uomo, che esce dalla propria abitazione armato di un fucile e spara dei colpi, reazione, però, che costa carissima l’uomo viene aggredito dai cani. Resta in piedi, però, nonostante l’impiego del fucile da parte dell’uomo, l’ipotesi del delitto di lesioni colpose a carico del proprietario degli animali, a cui è addebitabile la omessa custodia dei cani Cass., sent. numero 18435/2014, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Invasione. Chiarissima la contestazione mossa nei confronti del proprietario del cane “lesioni personali colpose”, concretizzate ‘tramite’ gli animali che hanno «aggredito» un uomo. Decisivo, secondo l’accusa, il fatto che il proprietario «custodiva i cani in un recinto non adeguato, e con varchi che ne avevano consentito il passaggio e il conseguente ingresso nell’altrui proprietà», ossia nel «giardino dell’abitazione» dell’uomo ‘sotto attacco’. Ma questa visione viene respinta dal Giudice di pace il proprietario dei cani, difatti, è assolto dall’accusa di “lesioni personali colpose”. Come si spiega questa decisione? Semplicemente col ‘peso specifico’ attribuito dal Giudice di pace al «comportamento» tenuto dall’uomo aggredito, il quale «uscendo dalla propria abitazione, armato, nel giardino ‘invaso’» aveva esploso, come «difesa», alcuni «colpi di arma da fuoco». Azione e reazione. Ma la visione adottata dal Giudice di pace – che ha ritenuto «ravvisabile il caso fortuito nel comportamento» tenuto dall’uomo aggredito poi dai cani – viene severamente criticata dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono lacunosa la decisione adottata. Perché, ecco la domanda decisiva, non si è tenuto conto della «legittimità» e della «finalità» della reazione dell’uomo, reazione volta «a tutelare i propri animali» presenti in giardino – e anche «sé» e la propria «moglie, rimasta intimorita all’interno dell’abitazione assediata» – dalla «invasione della sua proprietà ad opera dei pericolosi cani del vicino»? Domanda, questa, che è ancora più rilevante, alla luce del fatto che è assodata la «incongruità del sistema di custodia» adottato dal proprietario dei 2 cani. Vacilla, di conseguenza, il «riconoscimento del caso fortuito», che, come detto, ha portato il Giudice di pace ad azzerare le responsabilità del proprietario degli animali. Detto in maniera ancora più chiara, vacilla l’ipotesi della «esclusione della punibilità».

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 dicembre 2013 – 5 maggio 2014, numero 18435 Presidente Brusco – Relatore Esposito Ritenuto in fatto Con sentenza del 14/11/2012 il Giudice di Pace di Monsummano Terme assolveva G.D. dal reato di cui 590 c.p., commesso in danno di G.D Costui era stato aggredito all'interno del giardino della propria abitazione dal cane Rottweiler di proprietà dell'imputato, il quale custodiva il propri cani in un recinto non adeguato e con varchi che ne avevano consentito il passaggio e il conseguente ingresso nell'altrui proprietà. Il giudicante riteneva l'insussistenza del nesso causale in ragione dei comportamento dell'offeso, che, uscendo dalla propria abitazione armato nel giardino invaso dalle altrui bestie, notoriamente pericolose, a difesa dei propri cani ed esplodendo colpi di arma da fuoco, aveva tenuto un comportamento censurabile, atto a mettere in pericolo la propria incolumità. Tale comportamento integrava per il giudicante un fattore sopravvenuto alla condotta colposa di omessa custodia riferibile all'imputato, tale da interrompere il nesso causale tra l'evento e la condotta medesima e far dismettere a quest'ultima il ruolo di causa della lesione, con conseguente esclusione della configurabilità dell'elemento soggettivo in capo all'agente. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre all'inosservanza della legge penale con riferimento all'articolo 40 c.p. Evidenzia il ragionamento illogico e contrario alla norma penale del giudicante, il quale individua nella condotta della persona offesa, ritenuta censurabile perché idonea a mettere in pericolo la propria incolumità senza che avesse alcun obbligo giuridico di esporsi , il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità. Motivi della decisione Il ricorso è fondato, al contempo, per violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità. Il giudice del merito, infatti, nel ritenere ravvisabile il caso fortuito nel comportamento della parte offesa, omette di dare conto della legittimità e della finalità del medesimo, volto a tutelare i propri animali se non anche sé, oltre alla propria moglie, rimasta intimorita all'interno dell'abitazione assediata dai cani dall'invasione della sua proprietà ad opera dei pericolosi cani del vicino, ivi liberamente penetrati. Poiché nel caso in esame non si discute dell'incongruità del sistema di custodia, dato per assodato, cioè dell'esistenza dell'antecedente causale riferibile all'agente, il riconoscimento del caso fortuito avrebbe presupposto - sia che si consideri come causa soggettiva di esclusione della punibilità, sia come conseguenza riflessa del venir meno del rapporto di causalità materiale per riflesso incidente sull'elemento soggettivo - approfondito esame si veda Cass. 6982/2013 Rv 254479 circa l'eccezionalità della condotta che si assume idonea a integrarlo, posta in relazione con gli antecedenti causali e con le circostanze del caso concreto. Ciò è ancora più evidente nei casi in cui possa essere rinvenuto un legame di tipo psicologico tra il fortuito e l'agente nel senso che l'evento poteva essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudente . Al contempo si ravvisa grave vizio motivazionale poiché, pur non contestato il ricorso da parte dell'imputato a un sistema di custodia incongruo, il giudicante non ha indicato le ragioni plausibili del suo convincimento, secondo criteri di completezza, d'inferenza e logici ineccepibili. Di conseguenza la sentenza va annullata, con rinvio al giudice di merito che nel procedere a nuovo esame si atterrà ai criteri indicati. P.Q.M. La Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Monsummano Terme.