Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un Fiorino!

Com’è noto, al diritto di accesso va attribuita una primazia nell’articolare una eventuale strategia difensiva avverso provvedimenti recanti un qualche pregiudizio. Senza accesso il pregiudizio per il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, diventa insanabile.

Non solo una questione di oboli. L’accesso ai documenti della PA non può essere compresso, né compromesso, da rimesse economiche a carico di chi ne faccia esercizio, né da formalità inutili. L’assunto, nella sua piana linearità, vuol essere una sintesi di una stratificata elaborazione e maturazione di un diritto, quello di accesso, che non può che essere riconosciuto con pienezza, per assicurare la garanzia della conoscenza di tutto quanto appartiene ad iter procedimentali più e meno complessi e che va sottratto ad inattuali vincoli di segretezza. L’ultima evoluzione sul tema ha reso questo aspetto un corollario del principio di trasparenza che deve necessariamente caratterizzare l’operato della PA in senso lato . Punto chiave non è soltanto la necessaria gratuità del diritto di accesso, quanto, indefettibilmente, la possibilità del suo esercizio, che con un gioco di parole potremmo indicare come libero e facile accesso al diritto di accesso. Note dolenti. Il mondo del diritto è assai vario, così come lo sono i suoi operatori. A volte la diffusione di alcune prassi è massima ed il rispetto delle regole impatta sulla collettività in modo capillare. In concreto, non invento nulla nel riportare un passaggio di un verbale di un corpo di polizia municipale – si dice il peccato e non il peccatore – molto discutibile rispetto al tema del diritto di accesso «la visione dei documenti filmati o fotografici da parte dei titolati a richiederla è soggetta a preventiva richiesta e pagamento dei diritti qualora ne desideri la stampa. . in quest’ultima ipotesi è possibile ottenere informaticamente l’immagine». Nel dare il via ai ricorsi, segnalo opportunamente le debolezze del provvedimento citato, con riguardo al diritto di accesso non senza aver preliminarmente segnalato la difficoltà di rinvenire nei dizionari della lingua italiana il termine “informaticamente” . Le norme ed i principi non sono orpelli. Orbene, subordinare al pagamento dei diritti sic! l’esercizio del diritto di accesso è senz’altro contrario alla normativa vigente, che ne sancisce la gratuità, salvo prevedere un rimborso forfettario, siccome precisato nella giurisprudenza amministrativa con chiarezza insormontabile. Non minor disagio crea – non dubito si tratti di una defaillance – la previsione della trasmissione a mezzo posta elettronica delle sole immagini, con due prevedibili conseguenze 1. il soggetto visiona le immagini sul proprio pc senza poter conoscere con la medesima modalità la documentazione in possesso della PA 2. il soggetto richiede distintamente immagini, sul proprio pc, e documenti, su supporto cartaceo autonomo, previo pagamento dei famigerati diritti. Lapsus calami? La disciplina è questa. Un fiorino! Ad un’analisi di dettaglio – ne dà riscontro chi mette mano al portafoglio per il pagamento dei diritti – l’impegno economico non è eccessivo. Non viene meno, tuttavia, il vulnus insanabile sul piano dei principi e delle anomalie procedurali, tanto che il noto film richiamato dal titolo di questo intervento può efficacemente introdurre l’explicit di questa triste vicenda non ci resta che piangere.