Quote di riserva ed esclusioni dal computo: chiarimenti dal Ministero

L’interpello del Ministero del Lavoro numero 11/2015 precisa che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi non rientrano nelle esclusioni e devono, quindi, essere considerati ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

Il Ministero del Lavoro, investito della questione circa la corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2, l. numero 68/1999 con riferimento all’esclusione dagli obblighi ex articolo 3 della medesima legge, ha diffuso il proprio parere con Interpello numero 11/2015 del 17 aprile. Direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili. In particolare, il Dicastero chiarisce che il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero personale svolgente ruoli professionali assimilabili ai primi di coordinamento, verifica, controllo e sorveglianza, non appartenente al settore dell’edilizia, incaricato di svolgere le attività di cui all’articolo 147 e ss., d.P.R. numero 207/2010 non può essere escluso dal computo della quota di riserva ex articolo 5, comma 2, secondo periodo, l. numero 68/1999 poiché la norma si riferisce espressamente ai datori di lavoro del settore edile. Inoltre, assolvendo questi a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non possono comunque essere esclusi dal computo della quota di riserva ex articolo 5, comma 2, terzo periodo, l. numero 68/1999, in quanto non direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Nessuna esclusione dal computo della quota di riserva. In conclusione, il Ministero del Lavoro ritiene che «le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili non rientrano nelle esclusioni contemplate dall’articolo 5, comma 2, dovendo di conseguenza essere considerati ai fini della corretta determinazione della quota di riserva». Fonte www.lavoropiu.info

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