L’inquinamento acustico, conseguente all’esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalla legge, integra l’illecito amministrativo, previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico numero 447/1995, e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ex articolo 659 c.p
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13015, depositata il 20 marzo 2014. Il caso. Il Tribunale di Cefalù condannava un imputato, accusato di disturbo alle occupazioni e al riposo dei soggetti residenti in stabili limitrofi, ex articolo 659 c.p., per aver gestito le attività della sua società con immissione di rumori superiori ai limiti consentiti. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 659 c.p La sua condotta rientrerebbe nella fattispecie prevista dal comma 2 dell’articolo disturbo causato da attività lavorativa , che è stata, però, depenalizzata, dall’articolo 10, comma 2, l. numero 447/1995. Le due fattispecie dell’articolo 659 c.p. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava la differenza tra le due fattispecie previste nei due commi dell’articolo 659 c.p L’elemento che le differenzia è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, perché, se questo proviene dall’esercizio di una professione o di un mestiere, la condotta rientra nella previsione del comma 2. Invece, se il rumore non è causato da un’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi del comma 1. Nel caso di specie, era indubbio, a giudizio dei giudici di legittimità, che la condotta rientrasse nella fattispecie del secondo comma, dal momento che si trattava di emissioni sonore provenienti dall’esercizio di un’attività industriale. Principio di specialità. A questo punto, la Corte richiamava la giurisprudenza più recente per affermare che, in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie prevista dal secondo comma doveva intendersi depenalizzata, in virtù del principio di specialità. Era presente, infatti, una condizione di perfetta identità tra la situazione considerata dall’articolo 659, comma 2, c.p., e quella di contenuto più ampio, sanzionata solo in via amministrativa, in forza dell’articolo 10, comma 2, l. numero 447/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico . Illecito amministrativo. Di conseguenza, l’inquinamento acustico, conseguente all’esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalla legge o da decreti presidenziali in materia, integra l’illecito amministrativo e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annullava, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 gennaio – 20 marzo 2014, numero 13015 Presidente Gentile – Relatore Franco Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Termini Imerese, se zione distaccata di Cefalù, dichiarò V.V. colpevole del reato di cui all'articolo 659 cod. penumero , perché, quale rappresentante della Sorgenti Presidiana s.r.l. , società gestore dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua derivante dalle sorgenti Presidiana Bassa , Presidiana canale e Santa barbara del Comune di Cefalù, recava disturbo alle occupazioni e al riposo dei soggetti residenti in stabili limitrofi alla sede del predetto impianto, gestendo le relative attività con immissioni di rumori superiori ai limiti consentiti, e lo condannò alla pena di € 200,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena, e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile. L'imputato, a mezzo dell'avv. M.D., propone ricorso per cassazione deducendo 1 erronea applicazione dell'articolo 659 cod. penumero e dell'articolo 10, comma 2, 1. 26.10.1995, numero 447. Osserva che la fattispecie in esame rientra nella previsione dell'articolo 659, comma 2, cod. penumero Tale norma, però, secondo la giurisprudenza, è stata depenalizzata dall'articolo 10, comma 2, della 1. 26.10.1995, numero 447. Lamenta poi che in ogni caso il giudice si è fondato solo sulle dichiarazioni delle parti civili, senza nessun apprezzamento in concreto dell'idoneità del fatto a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone. 2 violazione degli articolo 163 e 164 cod. penumero e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena senza che l'imputato ne avesse fatto richiesta e per una pena di € 200,00 di ammenda. Motivi della decisione Il reato si è prescritto in data 31.5.2013. Tuttavia è prevalente la declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Va invero ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 659 cod. penumero prevede due autonome fattispecie di reato configurate rispettivamente dal primo e dal secondo comma. L'elemento che le differenzia è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 659 cod. penumero , per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo Sez. I, 17.12.1998, numero 4820/99, Marinelli, m. 213.395 «L'articolo 659 cod. penumero prevede due distinte ipotesi di reato quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto iuris et de iure ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità» Sez. I, 12.6.2012, numero 39852, Minetti, m. 253475 . Nel capo di imputazione e nella sentenza impugnata si fa confusamente ri ferimento sia al primo sia al secondo comma dell'articolo 659. Tuttavia è indubbio che il caso in esame rientri nella ipotesi di cui al secondo comma, dal momento che si tratta di emissioni sonore provenienti dall'esercizio di una attività industriale gestione dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua . Inoltre, il giudice si è appunto limitato ad accertare senza peraltro nemmeno specificare quali fossero i valori concretamente accertati in superamento ai limiti legali che le misurazioni effettuate avevano evidenziato «che dall'impianto provenivano ru mori non accettabili per superamento sia dei limiti assoluti sia di quelli differenziali di immissioni e superiori anche ai limiti consentiti dalle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia», mentre non ha accertato, l'idoneità in concreto del fatto a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone, come richiesto nell'ipotesi di reato di cui al primo comma. Sennonché, la giurisprudenza assolutamente prevalente e più recente ha affermato che «In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie prevista dal capoverso dell'articolo 659 cod. penumero - esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità - a differenza di quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve intendersi depenalizzata in virtù del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981 numero 689, data la perfetta identità della situazione considerata dalla menzionata norma del codice penale e di quella di contenuto più ampio sanzionata solo in via amministrativa in forza dell'articolo 10, comma secondo, legge 26 ottobre 1995 numero 447 legge quadro sull'inquinamento acustico » Sez. I, 10.11.1997, numero 11113, Antonazzo, m. 209161 «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta prevista dal secondo comma dell'articolo 659 cod. penumero , esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge, è riferibile alla so la violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissio ni o immissioni sonore, atteso che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, L. numero 447 del 1995» Sez. III, 21.12.2006, numero 2875/07, Roma, m. 236091 Sez. I, 3.12.2004, numero 530/05, Termini, m. 230890 «L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l'illecito ammi nistrativo di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 numero 447 legge quadro sull'inquinamento acustico e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone articolo 659, comma secondo, cod. penumero » Sez. I, 13.11.2012, numero 48309, Carrozzo, m. 254088 «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'articolo 659, comma secondo, cod. penumero , ma l'illecito amministrativo di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 numero 447 legge quadro sull'inquinamento acustico , in applicazione del principio di specialità contenuto nell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981 numero 689» Sez. III, 29.4.2004, numero 29651, Tridici, m. 229352 . La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In ordine agli eventuali illeciti amministrativi va disposta la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente ASL di Cefalù. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti alla ASL di Cefalù in ordine agli eventuali illeciti amministrativi.