La pensione di inabilità è personale, non familiare

A seguito dell’innovazione legislativa, di cui all’art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76/2013, viene chiarito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità viene calcolato con riferimento al reddito pesonale, agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare. Questa disposizione si applica anche alle domande, in relazione a cui non sia intervenuto un provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore di tale disposizione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6262, depositata il 18 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Messina rigettava l’appello proposto dall’INPS contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di una donna al riconoscimento della pensione di inabilità, disattendendo la tesi dell’ente, secondo cui, ai fini dell’integrazione del requisito reddituale, occorreva avere riguardo ai redditi del nucleo familiare, anziché a quello personale dell’interessata. L’intervento normativo. L’INPS ricorreva in Cassazione. La Corte di legittimità sottolineava che, sulla questione della computabilità o meno del reddito del coniuge, incideva lo ius superveniens costituito dall’art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76/2013, convertito nella l. n. 99/2013 Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto e altre misure finanziarie urgenti . Il vecchio orientamento. La Corte di legittimità ricordava il suo vecchio orientamento interpretativo sulla questione del requisito reddituale, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, ex art. 12 l. n. 118/1971. Si riteneva, all’inizio, che, ai fini della determinazione del requisito reddituale, previsto per l’attribuzione della pensione d’inabilità, doveva tenersi conto anche della posizione reddituale degli altri componenti del nucleo familiare dell’interessato, ex art. 14- septies , comma 4, l. n. 33/1980, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell’intervento assistenziale pubblico. Di conseguenza, secondo tale orientamento, assumeva rilievo, non soltanto il reddito personale dell’individuo, ma anche quello eventuale del coniuge, per cui il beneficio andava negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superava il limite indicato. Ci pensa il legislatore. Nelle more di questo giudizio di legittimità, era intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 10, comma 5, d.l. n. 76/2013, aveva stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità viene calcolato con riferimento al reddito personale agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare, di cui il soggetto interessato fa parte. Inoltre, secondo il comma 6 del medesimo articolo, questa disposizione si applica anche alle domande, in relazione a cui non sia intervenuto un provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore di tale disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione, a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa, comunque luogo, al recupero degli importi arretrati erogati prima della data di entrata in vigore della norma. Vale anche per i processi non ancora conclusi. Perciò, la disposizione, ex art. 10, comma 6, d.l. n. 76/2013, di carattere transitorio, opera, quanto ai procedimenti giurisdizionali non ancora conclusi, ove sia stato riconosciuto il diritto, non consentendo all’INPS il recupero dei ratei già erogati, in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, sempreché risulti provato il mancato superamento, da parte dell’interessato, della soglia reddituale, con riferimento al solo reddito personale ai fini IRPEF. Nel caso di specie, costituiva un elemento di fatto, mai contestato dall’Istituto, la sussistenza del requisito reddituale, in riferimento al solo reddito personale, avendo l’INPS proposto ricorso al solo fine di sostenere la rilevanza anche del reddito del coniuge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 16 gennaio – 18 marzo 2014, numero 6262 Presidente Mammone – Relatore Blasutto Fatto e diritto La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., letta la memoria di parte resistente. Con sentenza del 20 gennaio 2011 la Corte di appello di Messina rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.M. diretta al riconoscimento della pensione di inabilità. La Corte territoriale disattendeva la tesi dell'INPS secondo cui, ai fini dell'integrazione del requisito reddituale, occorreva avere riguardo ai redditi del nucleo familiare, anziché a quello personale dell'interessata. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Istituto svolgendo un unico articolato motivo. Resiste con controricorso C.M. , che preliminarmente ha eccepito la tardività del ricorso perché proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009 numero 69. Propone altresì ricorso incidentale facendo rilevare che la Corte di appello aveva omesso di pronunciare sulla circostanza che, pur applicando il principio del cumulo del reddito del coniuge, non risultava superato il limite previsto per il riconoscimento della pensione di inabilità. L'eccezione preliminare di tardività del ricorso è infondata. In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, numero 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio Cass. numero 15741 del 21 giugno 2013, numero 6007 del 2012 . La sentenza della Corte di appello di Messina è stata emessa il 20 gennaio 2011 e depositata il 9 febbraio 2011 il ricorso è stato avviato per la notifica il 9 febbraio 2012, ossia entro il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo vigente al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado, avviato in epoca ben anteriore al 4 luglio 2009. Sulla questione oggetto del ricorso per cassazione, attinente alla computabilità o meno del reddito del coniuge ai fini dell'integrazione del requisito economico, costitutivo del diritto alla pensione di inabilità civile, ha inciso lo ius superveniens costituito dal d.l. 28 giugno 2013, numero 76, art. 10, commi 5 e 6, conv. in legge 9 agosto 2013, numero 99 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto IVA e altre misure finanziarie urgenti . Giova premettere che sulla questione del requisito reddituale ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 legge numero 118 del 1971, questa Corte si era espressa con le sentenze nnumero 16363/2002, 16311/2002, 12266/2003, 14126/2006, 13261/2007. Secondo tale orientamento interpretativo, ai fini della determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione d'inabilità, di cui all'art. 12 L. numero 118 del 1971, doveva tenersi conto anche della posizione reddituale degli altri componenti del nucleo familiare dell'interessato, ex art. 14 septies, quarto comma, L. numero 33 del 1980, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione l'esclusione dal computo dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare, prevista dalla stessa disposizione, solo per l'attribuzione dell'assegno mensile di cui agli artt. 13 e 17 della citata legge numero 118 del 1971. Più recentemente tale indirizzo era stato confermato da Cass. numero 4677, 5003, 5009, 5016 del 2011 e 10658 del 2012, secondo cui ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'art. 12 della legge numero 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata . Era stato così espressamente disatteso l'orientamento espresso nelle sue pronunce nnumero 18825/2008, 7259/2009 e 20426/2010 ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione di inabilità va considerato il reddito dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche . In tale contesto, nelle more del presente giudizio di legittimità, è intervenuto il legislatore che, con il d.l. 28 giugno 2013, numero 76, all'art. 10, comma 5, ha inserito, dopo il sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraiol980, numero 33, una ulteriore disposizione del seguente tenore Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, numero 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. A seguito di tale intervento normativo, anche per la pensione di inabilità, come per l'assegno di assistenza, il limite reddituale, ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale, va calcolato con riferimento al solo reddito imponibile Irpef dell'interessato, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte . Il successivo comma 6 del medesimo art. 10 ha poi previsto che La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraiol980, numero 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5 . La questione dello ius superveniens è stata finora solo marginalmente affrontata da questa Corte, in una recente pronuncia emessa dalla Sezione Lavoro di questa Corte successivamente all'entrata in vigore del d.l. numero 76 del 2013, la sentenza numero 25000 del 2013, in fattispecie in cui il beneficio era stato riconosciuto con decorrenza dal momento in cui la ricorrente risultava titolare, in concorso con il coniuge, di un reddito familiare inferiore al limite reddituale, ma del quale l'interessata rivendicava la retrodatazione sulla base dell'assunto della rilevanza del solo reddito personale. In tale contesto, a fronte di un riconoscimento parziale del diritto con decorrenza posteriore a quella pretesa nella domanda introduttiva, è stato ritenuto il difetto di interesse della ricorrente per cassazione a invocare l'applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 10, commi 5 e 6, del d.l. numero 76 del 2013, conv. in legge numero 99 del 2013, che avrebbe comportato una reformatio in peius per la parte, in quanto il diritto sarebbe stato riconosciuto con decorrenza dal 28.6.2013 anziché, come avvenuto nella specie, con decorrenza ben anteriore a tale data. Alla luce delle considerazioni finora svolte, può ritenersi che la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 10, di carattere transitorio, operi, quanto ai procedimenti giurisdizionali non ancora conclusi con sentenza definitiva - ove sia intervenuto il riconoscimento del diritto come nel caso di specie , non consentendo all'INPS il recupero dei ratei già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, sempreché risulti provato o costituisca un dato comunque acquisito al giudizio il mancato superamento, da parte dell'interessato, della soglia reddituale, con riferimento al solo reddito personale ai fini Irpef. Nel caso di specie, si versa in tale ipotesi, in quanto la Corte territoriale, nel respingere l'appello proposto dall'INPS, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell'attuale resistente alla pensione di inabilità in base al possesso di un reddito individuale ai fini IRPEF inferiore alla soglia di legge, condannando l'Istituto al pagamento del beneficio. In tale contesto, costituisce un elemento di fatto mai contestato dall'Istituto la sussistenza del requisito reddituale con riferimento al solo reddito personale, avendo l'Istituto proposto ricorso al solo fine di sostenere la rilevanza anche del reddito del coniuge. Per tali motivi, il ricorso principale va respinto, con assorbimento dell'incidentale condizionato. Tenuto conto che l'intervento del legislatore si è posto nel solco della prassi applicativa seguita dall'INPS, con evidente superamento dell'orientamento interpretativo indicato da questa Corte e ribadito anche in recenti pronunce, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese tra le parti costituite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato compensa le spese del presente giudizio.