L’innalzamento è previsto dalla manovra correttiva e porterà alle casse dello Stato una maggior entrata stimabile, in termini di cassa, in 72 milioni di euro annui dal 2018.
Passa da 20 mila a 50 mila euro la soglia di attivazione della mediazione. La novità è prevista dal testo della manovra correttiva ed è stata possibile grazie ad una semplice modifica del comma primo dell’articolo 17-bis del d.lgs. numero 546/1992, che ora recita «per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa». La nuova norma troverà applicazione a decorrere dagli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Secondo i calcoli dell’Esecutivo, la novità dovrebbe fruttare all’Erario una maggior entrata stimabile, in termini di cassa, in 72 milioni di euro annui dal 2018. Le controversie presso le Commissioni tributarie. Dalle stime effettuate, le controversie presentate presso le Commissioni tributarie nell’anno 2016 con riferimento ai valori superiori a 20.000 euro e fino a 50.000, aventi ad oggetto atti di accertamento e riscossione, sono pari a numero 15.309 per un ammontare di valore pari a 553,7 milioni di euro che, se aumentato delle relative sanzioni, arriva a 719,81 milioni di euro. Di questi, secondo le stime, grazie alla nuova soglia di mediazione, circa 144 milioni di euro saranno soggetti a mediazione che, se dovesse perfezionarsi anche solo nel 50% dei casi, porterebbe alle casse dello Stato 72 milioni di euro. Atti emessi dall’Agente della riscossione. Altro intervento, contenuto nella medesima disposizione della manovra articolo 10, d.l. numero 50/2017 , riguarda la conferma, seppur indiretta, dell’applicabilità della mediazione agli atti emessi dall’Agente della riscossione. Tramite una piccola modifica dell’articolo 39, comma 10, d.l. numero 98/2011, vengono inseriti anche i rappresentati dell’ente della riscossione che concludono la mediazione o accolgono il reclamo tra i soggetti a cui si applica l’articolo 29, comma 7, del d.l. numero 78/2010, il quale limita la responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo, escludendo la colpa grave. Fonte www.fiscopiu.it