Finalmente le Sezioni Unite sulla legge Severino: è concussione in caso di prospettazione di un male ingiusto, è induzione in caso di indebito vantaggio

Ma il criterio non appare sempre risolutivo. Inoltre, sussiste piena continuità normativa fra la previgente concussione e le nuove concussione ed induzione indebita.

È quanto emerge dalla sentenza numero 12228/14 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. I nodi da sciogliere. Come noto, la legge Severino – numero 190/2012 – ha sezionato la vecchia concussione generando 2 fattispecie distinte la concussione ex articolo 317 c.p. – espunta la condotta di induzione di cui alla precedente versione – e la nuova induzione indebita, ex articolo 319 quater c.p Due i dubbi mossi alle Sezioni Unite l’individuazione del tratto distintivo fondamentale fra le due fattispecie – la prassi giurisprudenziale aveva identificato una zona grigia, costituita da condotte di reato non agevolmente collocabili in nessuna delle due ipotesi -, e la determinazione della relazione di successione normativa, ai sensi dell’articolo 2 c.p., fra la vecchia fattispecie e le due nuove – di continuità normativa oppure di abolitio criminis -. Le Sezioni Unite, numero 12228/2014, depositata il 14 marzo, offrono soluzioni solo in parte risolutive delle incertezze giudiziali. La continuità normativa fra vecchia e nuove fattispecie. Il criterio dell’analisi. Le Sezioni Unite precisano ai fini della verifica della continuità normativa ex articolo 2 c.p., occorre confrontare le strutture costitutive delle due fattispecie, la vecchia e quella modificata, verificando se persiste un tratto di continuità strutturale in astratto, ossia se gli elementi costitutivi modificati della nuova fattispecie non siano altro che specificativi della precedente versione, di modo che le condotte di reato sussumibili sotto la fattispecie di reato previgente lo siano anche per la nuova fattispecie. In caso di esito positivo, opera l’articolo 2, comma 4, c.p. verrà applicata al reo la disposizione più favorevole dal punto di vista sanzionatorio. In caso di esito negativo - quando la modifica normativa muta la struttura della fattispecie variata – si versa in ipotesi di abolitio criminis ed il vecchio fatto di reato risulterà ora privo di sanzione penale. Sussiste continuità normativa fra la previgente e la nuova concussione per costrizione ex articolo 317 c.p. Nulla è strutturalmente mutato, è stata semplicemente espunta la qualifica soggettiva dell’incaricato di pubblico servizio, il cui comportamento ex concussivo sarà eventualmente sussumibile sotto le fattispecie di estorsione o di violenza aggravata, in quest’ultima ipotesi nel caso in cui l’azione di reato non abbia determinato un pregiudizio patrimoniale. Per i fatti di reati che antecedono l’entrata in vigore della novella numero 190 cit. sarà applicabile la versione previgente, meno afflittiva. Sussiste continuità normativa fra la previgente e la nuova induzione indebita ex articolo 317 e 319 quater c.p. La nuova induzione indebita è luogo della convergenza, seppur squilibrata dal metus publicae potestatis del pubblico funzionario, fra agente pubblico ed extraneus. Nonostante la novità della punibilità del privato rispetto alla vecchia concussione per induzione ex articolo 317 c.p. – che insiste esternamente sulla fattispecie tipica non mutandone la fisionomia -, sussiste piena continuità normativa fra la versione previgente e quella attuale, per la piena sovrapponibilità strutturale delle parti componenti le due previsioni penali. Anche in caso di fatti antecedenti alla novella, verrà applicata la previsione tutt’ora vigente, meno afflittiva. L’induzione non costringe ma convince. La distinzione fra nuova concussione ex articolo 317 c.p. e nuova concussione indebita ex articolo 319 quater c.p. Il primo banco di prova il caso Ruby-Berlusconi. La punibilità del privato ex articolo 319 quater c.p. perimetra l’area di demarcazione fra le due fattispecie, al netto dei tentativi definitori, da ritenersi in parte superati, delle condotte di concussione e di induzione sotto la previgente versione dell’articolo 317 c.p. Costituisce induzione la condotta di alterazione del processo volitivo dell’extraneus il quale, pur permanendo la possibilità di sottrarvisi – per l’obbligo etico e morale di eludere altrui pressioni illecite -, decide di accogliere l’invito. L’induzione, allora, è allusiva, suggestiva, sottile oppure tacita, comunque tale da ingenerare l’affidamento su un vantaggio indebito maturabile dall’extraneus, destinatario delle condotte. Da identificare sono due elementi la modalità della condotta induttiva e l’utilità prospettata all’extraneus – verificabile in via oggettiva -, il quale intende acquisire un indebito vantaggio anziché evitare un male ingiusto. Una efficace esemplificazione “l’induzione non costringe ma convince”. Una prima scottante applicazione il caso Ruby, in cui l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha già subito condanna per l’ipotesi più grave concussiva. I casi “border line” Ad esempio, nei casi in cui non fosse specificamente individuabile il male ingiusto o l’indebito vantaggio ma l’agente pubblico facesse comunque leva della sua posizione soggettiva – c.d. abuso di qualità -, nel contatto con l’extraneus. Oppure nei casi in cui l’agente prospettasse un male solo indeterminato, di cui difficile è l’individuazione dell’ingiustizia del male – la concussione – o dell’indebito vantaggio – l’induzione -. Le Sezioni Unite – pagg. 40-44 – descrivono la tipologia di casi ambigui, quando la dicotomia vantaggio/danno risulta torbida e sfumata. Di seguito suggeriscono di isolare, per la corretta individuazione della fattispecie applicabile, due momenti di analisi il danno o il vantaggio – oggettivi – e lo stato di soggezione psicologica dell’extraneus, dato sintomatico dei primi. La distinzione fra nuova induzione indebita e corruzione, va indagato l’equilibrio sinallagmatico fra pubblico agente ed extraneus. È induzione quando permane la soggezione psicologica dell’extraneus, per la relazione intersoggettiva intercorrente con l’agente di reato. Lo squilibrio si attenua, fino ad annullarsi, fino alla parità sinallagmatica, nel caso di ipotesi corruttive, per le quali scompare l’elemento della prevaricazione e della suggestione dovuta all’esercizio e all’ostentazione di una funzione pubblica.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 24 ottobre 2013 – 14 marzo 2014, numero 12228 Presidente Santacroce – Relatore Milo