Se una legge di depenalizzazione non prevede delle norme transitorie, il giudice penale non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11884, depositata il 12 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna nei confronti dell’amministratore unico delegato di una società, per aver effettuato, senza avere l’autorizzazione, scarichi di acque reflue con superamento dei limiti fissati per legge di COD, solidi sospesi e Ph , senza alcun preventivo processo di depurazione. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando il mancato collegamento tra lo scarico controllato e la società, dato che i giudici di merito non avevano specificato da quali elementi avessero tratto tale convinzione. Analizzando la domanda, la Cassazione riteneva logico il percorso seguito dalla Corte d’appello, in quanto, durante i due controlli effettuati, l’imputato non aveva mai formulato obiezioni sulla provenienza dello scarico dall’azienda. La depenalizzazione. Tuttavia, il superamento dei limiti di legge non era più previsto come reato, in quanto la l. numero 36/2010 ha modificato l’art.137 d.lgs. numero 152/2006, che disciplina le sanzioni per lo scarico di acque reflue. Le nuove norme prevedono le sanzioni penali solo nel caso in cui, da una parte, lo scarico riguardi sostanze indicate nella tabella allegata dalla legge e, dall’altra, nel caso di reflui industriali, superi i limiti indicati in altra tabella. Nel caso di specie, le sostanze scaricate non rientravano tra quelle contemplate dalla nuova legge, per cui la condotta contestata non era da considerare punibile come reato, bensì con una sanzione amministrativa. Non è obbligatorio trasmettere gli atti. Per questo motivo, la Corte di Cassazione annullava la sentenza per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo. In questo caso, il giudice penale non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito, qualora la legge di depenalizzazione non preveda delle norme transitorie. A questo principio si adeguava la Corte, con la conseguenza che la sentenza veniva annullata senza rinvio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 febbraio – 12 marzo 2014, numero 11884 Presidente Fiale – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 28.2.2012 ha confermato la decisione con la quale, in data 30.6.2010, il Tribunale di Palmi aveva affermato la penale responsabilità di F.P., che assolveva dai reati di cui agli articolo 734 cod. penumero e 181 d.lgs. 42\2004 per insussistenza dei fatto, in ordine alla contravvenzione di cui all'articolo 137, commi 1 e 5 d.lgs. 152\06, perché, quale amministratore unico della «Derivati Agrumari San Gennaro s.r.l.», senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, effettuava lo scarico di acque reflue derivanti dalla attività di trasformazione delle arance, senza alcun preventivo processo di depurazione, in corpo d'acqua superficiale, con superamento dei limiti fissati dalla legge per COD, solidi sospesi e Ph in Rosarno il 17.1.2008 . Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, recando il capo di imputazione un riferimento al d.lgs. 151\2006 che nulla ha a che vedere con la disciplina degli scarichi di acque reflue. Aggiunge che dall'istruzione dibattimentale non sarebbe emerso alcun collegamento tra lo scarico controllato e l'azienda di cui è il legale rappresentante, non avendo la Corte del merito specificato da quali elementi avrebbe tratto tale convinzione e non essendovi altri elementi che consentissero di affermare che la provenienza delle sostanze rilevate con le analisi dei campioni prelevati provenissero effettivamente da tale insediamento. Lamenta, infine, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dei ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata deve comunque essere annullata senza rinvio per le ragioni che verranno di seguito esposte. 4. Osserva il Collegio che del tutto destituita di fondamento risulta la dedotta nullità della sentenza quale conseguenza della non corretta indicazione, nel capo di imputazione, della norma di legge che si assume violata. Invero risulta di tutta evidenza che l'indicazione del d.lgs. 151\2006, in luogo del d.lgs. 152\06, è la conseguenza di un mero errore di trascrizione, immediatamente percepibile anche in considerazione del fatto che l'imputazione medesima contiene la corretta indicazione della singola disposizione articolo 137 e dei relativi commi che nel citato decreto legislativo prevedono sanzioni per la violazione della disciplina sugli scarichi di acque reflue. E' appena il caso di ricordare, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, più volte, che anche la mancata indicazione degli articoli di legge violati è irrilevante quando il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco sul pieno esercizio del diritto di difesa Sez. VI numero 45289, 5 dicembre 2011 Sez. V numero 44707, 7 dicembre 2005 Sez. I numero 18027, 19 aprile 2004 Sez. IV numero 39617, 22 novembre 2002 Sez. VI numero 3138, 14 settembre 2000 e numerose altre prec. conf. . 5. Per ciò che riguarda, poi, l'ulteriore censura concernente la non provata riconducibilità dello scarico inquinante all'insediamento del ricorrente, deve rilevarsi che, sul punto, il ricorso risulta articolato interamente in fatto, proponendo una lettura alternativa delle risultanze dibattimentali che non può però essere effettuata, come è noto, dal giudice di legittimità. Invero, con motivazione coerente e priva di cedimenti logici, la Corte del merito ha precisato che la provenienza dello scarico dall'azienda del ricorrente, unica in funzione al momento del controllo, risultava dimostrata dal diretto accertamento della polizia giudiziaria, effettuato nel corso di due diversi sopralluoghi, in occasione del primo dei quali il nipote dell'imputato, presente alle operazioni, non formulò alcuna obiezione in tal senso, come pure l'imputato medesimo, presente alla seconda verifica, il quale, peraltro, nulla osservò neppure in sede di interrogatorio. Il giudici del gravame indicano, inoltre, come del tutto pacifica la mancanza di valida autorizzazione allo scarico che, in effetti, non venne esibita all'atto del controllo. Tale giudizio di merito risulta del tutto esauriente e si sottrae agevolmente ad ogni censura di legittimità. 6. Occorre tuttavia rilevare, con riferimento al reato di scarico senza autorizzazione, che, avuto riguardo alla data di accertamento del reato 17 gennaio 2008 deve ritenersi ormai abbondantemente superato il termine massimo quinquennale di prescrizione del reato cosicché, pur in presenza di un motivo di ricorso infondato, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al reato di cui all'articolo 137 comma 1 d.lgs. 152\06, per essere la contravvenzione ascritta all'imputato estinta per intervenuta prescrizione. 7. Diverso discorso deve invece essere effettuato con riferimento alla ulteriore violazione, riguardante il comma 5 del medesimo articolo 137, relativa al superamento dei limiti di legge, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato dal 27 marzo 2010, data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2010, numero 36 recante «Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue», con la quale è stato sostituito il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 d.lgs. 152\06. Detto articolo, dopo le modifiche apportate, così recita «chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro». Tale disposizione, pertanto, prevede ora la sanzione panale esclusivamente nel caso in cui lo scarico riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lv. le quali, nel caso dei reflui industriali, che qui interessa, superino i valori limite indicati nella tabella 3. 8. Nella fattispecie in esame le sostanze relativamente alle quali risultano superati i limiti tabellari non rientrano tra quelle contemplate dalla menzionata tabella 5 dell'allegato 5 si tratta, infatti, di COD, solidi sospesi e Ph . La condotta contestata non costituisce pertanto reato ma rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 133, comma primo D.Lv. 152\06 il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con sanzione amministrativa lo scarico con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'Allegato 5. Di tale circostanza deve pertanto prendere atto il Collegio, restando ovviamente assorbita l'ulteriore doglianza concernente il diniego della sospensione condizionale della pena. 9. Va poi rilevato che a conclusioni analoghe questa Corte era già pervenuta in una precedente occasione Sez. III numero 19753, 19 maggio 2011 disponendo, all'esito dell'annullamento senza rinvio, la trasmissione degli atti all'Amministrazione Regionale competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 135 D.Lv. 152\06. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che, successivamente a tale pronuncia, le Sezioni Unite Penali di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto, hanno stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli articolo 40 e 41 legge 24 novembre 1981, numero 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione SS.UU. numero 25457, 28 giugno 2012 . A tale principio intende ovviamente adeguarsi il Collegio, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione al reato di cui all'articolo 137, comma 1 d.lgs. 152\06 per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e, quanto a quello di cui all'articolo 137, comma 5 d.lgs. 152\06 perché non più previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'articolo 137, comma 1 d.lgs. 152\06 è estinto per intervenuta prescrizione e perché l'imputazione di cui al comma 5 del medesimo articolo non è prevista dalla legge come reato.