Pertinenze: per la ruralità serve anche il requisito soggettivo

Il vincolo di pertinenzialità che qualifica la “ruralità” dei fabbricati, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e sulle successioni secondo il più favorevole criterio del “valore automatico”, va ricondotto alla definizione dettata dal codice civile e implica aspetti non solo oggettivi ma anche soggettivi.

Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza del 3 marzo 2014, numero 4892. Carattere rurale delle costruzioni sono 2 le condizioni. Dopo aver premesso che il carattere rurale delle costruzioni o porzioni di costruzione e delle relative pertinenze dipende dalla sussistenza di due condizioni, una oggettiva afferente all’immobile e una soggettiva riguardante l’utilizzatore del fabbricato, la Cassazione ha chiarito, nell’ordinanza numero 4892 del 3 marzo 2014, che va ricondotto alla definizione dettata dal codice civile articolo 817 c.c. «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa» il vincolo di pertinenzialità che qualifica la “ruralità” dei fabbricati, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e sulle successioni secondo il più favorevole criterio del “valore automatico” di cui all’articolo 8, Legge numero 880/1986. La fattispecie. Il caso riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per la successione avente a oggetto tre fabbricati insistenti su terreni. Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo, risultando vittorioso in primo e in secondo grado. I giudici d’appello avevano sostenuto che, essendo i tre fabbricati da considerare di carattere rurale in quanto pertinenze dei terreni sui quali insistevano, era da ritenersi corretta l’applicazione della tassazione secondo il più favorevole criterio del “valore automatico” di cui all’articolo 8 della legge numero 880/1986. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado, deducendo l’omessa motivazione del provvedimento, in quanto «la CTR non esplicitava compiutamente le ragioni per le quali riteneva che i fabbricati avessero carattere pertinenziale, e quindi rurale», non considerando che per la pertinenzialità occorre anche il requisito che i proventi della coltivazione, per chi coltiva il fondo e abita il fabbricato, superino la metà del suo reddito complessivo. Non solo aspetti oggettivi ma anche soggettivi. La Suprema Corte ha dato ragione all’Amministrazione finanziaria, rilevando l’omessa motivazione della sentenza della CTR - che si era limitata a richiamare la sentenza del giudice di prime cure - e chiarendo che, alla stregua della definizione di pertinenza di cui all’articolo 817 c.c., l’effettiva e concreta destinazione della cosa a servizio e ornamento dell’altra va considerata come una relazione che implica aspetti non solo oggettivi ma anche soggettivi. La Corte ha aggiunto che, nel caso di specie, i due requisiti che potevano far concludere per il carattere rurale del fabbricato, ai sensi della normativa vigente articolo 39 d.P.R. numero 917/1986 e articolo 9 d.l. numero 557/1993 convertito nella Legge numero 133/1994 , erano che l’utilizzatore del fabbricato fosse addetto alla coltivazione della terra requisito soggettivo e che l’immobile risultasse strumentale all’esercizio di detta attività requisito oggettivo . fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 febbraio – 3 marzo 2014, numero 4892 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria numero 64/06/10, depositata il 14 giugno 2010, con la quale essa, in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, rigettava l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l'opposizione di G.M., relativa all'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per la successione di M.P. M., veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che i tre fabbricati erano da considerare di carattere rurale, e quindi la valutazione automatica dei terreni sui quali essi insistevano, costituendone pertinenze, veniva applicata correttamente. M. resiste con controricorso. Motivi della decisione 2. Con entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, e vizio di omessa motivazione, in quanto la CTR non esplicitava compiutamente le ragioni, per le quali riteneva che i fabbricati avessero il carattere pertinenziale, e quindi rurale, col solo richiamare la sentenza del giudice di prime cure, non considerando in particolare che per la pertinenzialità occorre anche il requisito che i proventi della coltivazione, per chi coltiva il fondo e abita nel fabbricato, devono superare la metà del suo reddito complessivo. I motivi sono fondati. Invero, com'è noto, il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, come nella specie Cfr. anche Cass. Sentenze numero 23296 del 18/11/2010, numero 27162 del 2009 . Si rileva inoltre che in tema di imposta sulle successioni, il vincolo di pertinenzialità che qualifica la ruralità dei fabbricati a fini fiscali e, segnatamente, a quelli della tassazione di registro e sulle successioni secondo il più favorevole criterio del valore automatico di cui all'articolo 8 legge numero 880 del 1986, va ricondotto alla nozione di pertinenza fornita, in via generale, dall'articolo 817 cod. civ. secondo cui sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa . Ne deriva, dunque, che l'effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio ed ornamento dell'altra debba essere considerata una relazione implicante oltre che aspetti oggettivi anche aspetti soggettivi, riferibili alla volontà dell'avente diritto, e non può essere di per sé esclusa dalla sola ricorrenza di circostanze di rilievo eminentemente formale, quali la distinta iscrizione in catasto della pertinenza o l'autonoma indicazione dei fabbricati nella denunzia di successione V. pure Cass. Sentenze numero 24545 del 26/11/2007, numero 24152 del 2004 . Del resto ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica di cui all'articolo 52, comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, il carattere rurale delle costruzioni o porzioni di costruzioni, nonché delle relative pertinenze, dal quale deriva la mancata attribuzione di una rendita catastale autonoma rispetto a quella del terreno cui i fabbricati accedono, dipende, ai sensi dell'articolo 39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 e dell'articolo 9 d.l. 30 dicembre 1993, numero 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, numero 133, dalla sussistenza di due condizioni, l'una di tipo soggettivo, afferente alla persona dell'utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetto alla coltivazione della terra o alle altre attività specificate dalla norma, e l'altra di tipo oggettivo, riguardante l'immobile, che deve essere strumentale all'esercizio di quelle attività e, dunque, presentare le caratteristiche coerenti con quelle esigenze Cfr. anche Cass. Sentenze numero 21363 del 30/11/2012, numero 28685 del 2005 . Quindi su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato. 3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo , altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto. 4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Liguria, altra sezione, per nuovo esame.