A tutela dell’imputato è ammessa la possibilità di tradurre oralmente atti fondamentali

Il diritto dell’imputato ad una traduzione scritta degli atti processuali rilevanti, non è contemplato in via assoluta dalla direttiva comunitaria in materia, la quale demanda agli Stati membri la possibilità di assicurare lo stesso obiettivo attraverso un sistema di traduzione orale.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10109 del 3 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Venezia investita dell’estradizione di un cittadino francese, dagli Stati Uniti d’America, respingeva l’istanza da lui proposta ex articolo 718 c.p.p. di revoca o di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere, all’uopo applicatagli. La Corte infatti, riteneva corretta dal punto di vista formale la procedura estradizionale. L’estradando ricorre avverso l’ordinanza, contestando la mancata notificazione dell’ordinanza impugnata in lingua francese. Il diritto ad una traduzione scritta non è contemplato in via assoluta. La Corte ritiene infondato il ricorso. Innanzitutto perché, come risulta dagli atti del procedimento estradizionale, il ricorrente è stato costantemente assistito da un interprete di lingua francese,e in secondo luogo perché, ex articolo 3 par. 1 e 2 della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali , non sarebbe stato violato il diritto alla traduzione in lingua nota all’estradando di un atto fondamentale del procedimento. Difatti i giudici hanno rilevato che se da un lato, è vero che gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali del processo, dall’altro,ciò non costituisce un diritto incondizionato, dal momento che è possibile fornire una traduzione anche orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, a condizione che la stessa non pregiudichi l’equità del procedimento. Casi di sanatoria all’omessa traduzione. Il Collegio poi riprendendo un proprio consolidato orientamento, specifica che l’omessa traduzione in lingua conosciuta all’imputato di un atto processuale integra una nullità generale a regime intermedio, per la quale sono parallelamente previste dei casi di sanatoria, dall’omessa deduzione nel ricorso per cassazione dell’impossibilità di comprendere la sentenza di condanna non tradotta, alla presentazione dell’istanza di riesame avverso l’ordinanza cautelare non tradotta, per finire con l’assicurata assistenza di un interprete e di un difensore d’ufficio durante l’udienza di convalida rispetto ad un’informazione di garanzia non tradotta. In conclusione nel caso di specie, il ricorrente si è valso dell’opera dell’interprete tempestivamente nominato per ottenere il differimento dell’udienza e redigere una memoria espositiva delle proprie ragioni, integrando così compiutamente un’ipotesi di sanatoria ex articolo 183 lett. a c.p.p

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 febbraio – 3 marzo 2014, numero 10109 Presidente Agrò – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte d'Appello di Venezia, investita dell'estradizione del cittadino francese C.J.J. richiesta dagli Stati Uniti d'America, respingeva l'istanza da lui proposta ai sensi dell'articolo 718 cod. proc. penumero di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere all'uopo applicatagli dava, infatti, atto la Corte della correttezza formale della procedura estradizionale e respingendo varie doglianze formulate dalla difesa, osservava tra l'altro che la “documentazione richiesta appare pervenuta nei termini di legge”. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'estradando, deducendo duplice motivo di ricorso a inosservanza dell'articolo XII par. 4 del vigente Trattato di estradizione Italia - USA siglato a Roma il 13 ottobre 1983 che fa obbligo alla parte richiedente di trasmettere oltre alla formale richiesta, la documentazione relativa entro quarantacinque giorni dall'arresto provvisorio eventualmente eseguito, nonché di trasmettere detta documentazione in lingua sia italiana che inglese ai sensi dell'articolo X par. 6 del Trattato, atteso che i documenti a sostegno dell'estradizione sono stati depositati in data 12.8.2013 nell'apparente rispetto del termine stabilito a livello convenzionale ma essendo in realtà redatti esclusivamente in lingua inglese, alla cui traduzione in italiano ha invece provveduto il Ministero della Giustizia di propria iniziativa e tardivamente b notificazione dell'ordinanza impugnata all'estradando esclusivamente in lingua italiana e non anche in francese, lingua a lui conosciuta, come tale integrante palese violazione di legge soprattutto in ragione della maturata scadenza del termine di adeguamento 27 ottobre 2013 nell'ordinamento interno alla Direttiva 2010/64/ UE del 20 ottobre 2010 sul diritto dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione degli atti nei procedimenti penali. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato. 3.1 Con riferimento al primo dei relativi motivi, si deve preliminarmente rilevare che agli atti del procedimento si rinviene una nota del 2 dicembre 2013 proveniente dal Ministero della Giustizia - Direzione della Giustizia Penale - Ufficio II / Cooperazione Internazionale attestante che alla data di arrivo della richiesta di estradizione da parte delle autorità statunitensi, la documentazione di supporto risultava già corredata di traduzione in lingua italiana. La nota costituisce risposta ad una richiesta inviata dall'Ufficio della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia di pari data che sollecitava il Ministero a pronunziarsi espressamente su tale aspetto. Viene, pertanto, a cadere il presupposto di fatto dedotto quale violazione dell'articolo X par. 6 del vigente Trattato di estradizione Italia - USA che sanziona la mancata o l'intempestiva entro 45 giorni trasmissione in lingua sia inglese che italiana degli atti relativi alla procedura estradizionale con la perdita di efficacia dell'arresto provvisorio dell'estradando medio tempore eventualmente eseguito. 3.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va anche in questo caso preliminarmente rilevato come dagli atti del procedimento estradizionale risulti che il ricorrente è stato costantemente assistito da un interprete di lingua francese, in persona della sig.ra Gaia Vianello, che lo ha anche coadiuvato nella redazione di una memoria per la quale lo C. ha chiesto il differimento dell'udienza del 17 ottobre 2013. L'estradando sostiene, tuttavia, essere stato violato il proprio diritto alla traduzione in lingua a lui nota di un atto fondamentale della procedura, allegando il dettato dell'articolo 3 par. 2 della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 il cui termine di attuazione nell'ordinamento interno è scaduto il 27 ottobre 2013. Ciò premesso, va rilevato che il diritto contemplato dall'articolo 3 par 1 e 2 della citata Direttiva par. 1 “Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento” par. 2 “tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze” non costituisce un diritto incondizionato, dal momento che lo stesso articolo 3 prevede al paragrafo 7 una deroga di carattere ampio che gli Stati membri possono contemplare in sede di attuazione della Direttiva nell’ordinamento interno “In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento” . Detto altrimenti, il diritto dell'imputato ad una traduzione scritta degli atti processuali rilevanti non è contemplato in via assoluta dalla Direttiva, la quale demanda agli Stati membri la possibilità, che deve essere prevista in relazione a specifiche situazioni si può ad es. pensare ai casi in cui la procedura preveda tempi estremamente ristretti , di assicurare il raggiungimento dello obiettivo attraverso un servizio di interpretazione orale, che poi costituisce la soluzione adottata in Costituzione dall'articolo Ili, comma 3 ultima parte, dall'articolo 6 par. 3 lett. a della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché dall'articolo 14, par. 3, lett. a del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici sottoscritto a New York il 19 dicembre 1966. In secondo luogo, quand'anche la Direttiva avesse previsto un diritto incondizionato e la scadenza del termine per la sua attuazione, non accompagnata da misure di trasposizione nell'ordinamento nazionale, ne determinasse - secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia formatasi sulle norme self executing contenute nelle Direttive - l'applicazione immediata, esso diritto determinerebbe il configurarsi di una nullità non già generale assoluta inerente l'atto processuale non tradotto, quanto a regime intermedio articolo 178 lett. e], 180 cod. proc. penumero , variamente sanabile mediante l'esercizio da parte dell'imputato di una delle facoltà difensive previste dalla procedura medesima articolo 183 lett. a] cod. proc. penumero . Secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, infatti, l'omessa traduzione in lingua conosciuta all'imputato di un atto processuale scritto articolo 143, comma 1 cod. proc. penumero integra una nullità generale a regime intermedio Cass. Sez. U numero 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259 Cass. Sez. U numero 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky ed altro, Rv. 2334835 ribadite da Cass. sez. 4 numero 32231 del 10/06/2009, Touray ed altro, Rv. 244863 , la funzione della traduzione essendo, infatti, quella di renderlo edotto della natura delle accuse a suo carico e pienamente consapevole del significato e dei possibili esiti della procedura in corso. La stessa giurisprudenza ha parallelamente individuato vari casi di sanatoria, dall'omessa deduzione nel ricorso per cassazione dell'impossibilità di comprendere la sentenza di condanna non tradotta Cass. sez. 4 numero 8059 del 12/01/2012, Pichler, Rv. 252327 alla presentazione dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare non tradotta Cass. sez. 2 numero 32555 del 7/06/2011, Bucki, Rv. 250763 Cass. sez. 6 numero 38584 del 22/05/2008, Olebunne, Rv. 241403 , per finire con l'assicurata assistenza di un interprete e di un difensore d'ufficio durante l'udienza di convalida rispetto ad un'informazione di garanzia non tradotta Cass. sez. 4 numero 32231/09 cit. . Nel caso di specie e come già anticipato, il ricorrente si è valso dell'opera dell'interprete tempestivamente nominato per ottenere il differimento dell'udienza e redigere una memoria espositiva delle proprie ragioni, dimostrando appieno di accettare gli effetti di tale nomina ai fini dell'esercizio delle prerogative difensive, ciò integrando compiutamente un'ipotesi di sanatoria ai sensi dello articolo 183 lett. a cod. proc. penumero . 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94-1/ter disp. att. cod. proc. penumero .